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Sentenza n. 202600451/2026
30 marzo 2026

Sentenza n. 202600451/2026

PROFESSIONI E MESTIERI - ESAME ABILITAZIONE FORENSE - ESCLUSIONE PROVA SCRITTA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data30 marzo 2026
Numero202600451/2026
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un candidato agli esami di abilitazione per la professione di avvocato nella sessione 2024 presenta ricorso avanti al TAR della Lombardia per ottenere l'annullamento del verbale di correzione della prova scritta, nel quale gli era stato assegnato un voto insufficiente a opera della sottocommissione istituita presso una Corte d'Appello. Il ricorrente contesta di non essere stato ammesso alle successive prove orali sulla base di tale valutazione negativa della prova scritta. La controversia sorge nel contesto dell'organizzazione della sessione d'esame 2024, nella quale il ricorrente lamenta un'irregolarità nella procedura di valutazione dei suoi elaborati scritti, oltre a controversie di carattere più generale sulla legittimità dei criteri adottati dal Ministero della Giustizia per la correzione e la valutazione delle prove.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dalle norme che regolano l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato, gestito dal Ministero della Giustizia tramite le Corti d'Appello competenti per territorio. I criteri di valutazione e correzione degli elaborati sono definiti da circolari ministeriali che indicano le modalità operative per le sottocommissioni preposte alla valutazione. Il ricorrente contesta specificamente la circolare ministeriale del 2 dicembre 2024, la quale secondo il suo ricorso avrebbe stabilito di fare esclusivo utilizzo del voto numerico senza alcuna motivazione scritta e avrebbe vietato l'uso di matite colorate per evitare segni sugli elaborati corretti. La questione si inscrive nel rapporto tra principi di trasparenza, motivazione degli atti amministrativi e corrette procedure di selezione per l'accesso alle professioni.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguarda la legittimità costituzionale e amministrativa della circolare ministeriale che prescrive una correzione dei compiti scritti basata unicamente su un voto numerico, senza fornire alcuna motivazione o indicazione dei criteri specifici applicati al singolo elaborato. Emerge inoltre la questione della trasparenza e della conoscibilità dei motivi della valutazione insufficiente, nonché il diritto del candidato a una valutazione fondata su criteri chiari, comunicati e applicati in modo uniforme. Il ricorrente sostiene che tale modalità violi i principi di trasparenza amministrativa, il diritto di difesa e il diritto a una giusta procedura nell'accesso alle professioni protette, esercitabile anche tramite controllo giurisdizionale delle decisioni valutative.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato il ricorso e sentito i difensori delle parti nella pubblica udienza del 4 febbraio 2026, ha ritenuto opportuno non procedere nel merito della causa. Il collegio giudicante ha accertato che nel corso del procedimento amministrativo si era verificata una sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a proseguire la controversia, circostanza che determina l'improcedibilità del ricorso indipendentemente dall'analisi dei profili di merito. Tale carenza di interesse sopravvenuta indica che, con ogni probabilità, nel lasso di tempo tra il deposito del ricorso e l'udienza pubblica, la situazione fattuale si era modificata in modo tale da rendere impossibile o non più utile l'accoglimento della domanda. Potrebbe trattarsi dell'avvenuto svolgimento delle prove orali, dell'ammissione del ricorrente alle stesse per altre vie, oppure del completamento della sessione d'esame, circostanze che annullerebbero l'interesse all'annullamento del verbale della prova scritta.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e ha disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Sono state inoltre ordinate le oscurazioni delle generalità del ricorrente e di ogni dato idoneo a identificarlo a tutela della privacy e della dignità della persona interessata, in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento UE 2016/679. La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio il 4 febbraio 2026, anche se riporta una data di sottoscrizione del 30 marzo 2026.

Massima

La carenza di interesse sopravvenuta durante il procedimento amministrativo determina l'improcedibilità del ricorso anche quando rimangono irrisolte questioni di legittimità costituzionale, qualora la vicenda processuale sia divenuta priva di effetti pratici o la situazione fattuale sia mutata in modo da rendere impossibile l'accoglimento della domanda.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'annullamento
- del verbale n. -OMISSIS- della seduta del -OMISSIS- relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ad opera della sottocommissione n. II istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a -OMISSIS-) per l’elaborato del ricorrente contrassegnato dal numero -OMISSIS-;
- della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di -OMISSIS-, appresa dal ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico e del verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-con cui la Corte d’Appello di -OMISSIS-, sottocommissione esami avvocato, ha recepito i criteri di correzione ministeriali, nella parte in cui delibera «di fare esclusivo utilizzo del voto numerico per la correzione degli elaborati, con esclusione di qualsivoglia motivazione» e «di evitare l’utilizzo di matite rossa/blu (per non lasciare segni sugli elaborati corretti)».
sul ricorso numero di registro generale 644 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Piero Zoppolato e Federico Vaccarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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