PROFESSIONI E MESTIERI - ESAME ABILITAZIONE FORENSE - ESCLUSIONE PROVA SCRITTA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 26 marzo 2026 |
| Numero | 202600424/2026 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un candidato all'esame di avvocato per la sessione 2024 ha presentato ricorso al TAR Lombardia contro la decisione della Seconda Sottocommissione per l'esame di avvocato, istituita presso una Corte d'Appello, che lo aveva valutato insufficiente nella prova scritta con un voto meramente numerico. A causa di questa valutazione negativa, il ricorrente era stato escluso dalle prove orali dell'esame, impedendogli di proseguire nel percorso di accertamento delle competenze professionali. La sottocommissione aveva adottato questa pratica in conformità a una circolare ministeriale del 2 dicembre 2024 che indicava come adequato l'utilizzo esclusivo di voti numerici senza alcuna motivazione descrittiva degli elaborati corretti. Il ricorrente contestava sia il provvedimento specifico sia questa prassi amministrativa di carattere generale, evidenziando come la mancanza di qualsiasi spiegazione della valutazione negativa violasse principi fondamentali del diritto amministrativo.
Il quadro normativo
Il caso si inscrive nel contesto generale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, disciplinato dall'articolo 3 della legge 241 del 1990, che costituisce uno dei pilastri dello stato di diritto. Questo obbligo opera in particolare nei procedimenti valutati di diritti soggettivi significativi, come l'accesso a prove orali d'esame professionale. Le circolari ministeriali, pur avendo carattere interno e organizzativo, non possono contrastare con principi di trasparenza e correttezza procedimentale quando disciplinano modalità di esercizio di pubbliche funzioni. La Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che i diritti procedurali dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione costituiscono un nucleo intangibile di tutela democratica, indipendentemente dal contesto specifico in cui operano.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava se una valutazione insufficiente in una prova scritta, comunichetta esclusivamente mediante un numero senza alcun commento, spiegazione o riferimento ai criteri valutativi, potesse considerarsi legittimamente adottata nell'ambito di un procedimento amministrativo quale è l'esame di avvocato. In secondo luogo, si poneva il problema se una circolare ministeriale potesse autorizzare, per ragioni di comodità amministrativa o di snellimento dei processi, la disapplicazione dell'obbligo generale di motivazione. Inoltre emergeva la questione sulla possibilità per il candidato di comprendere effettivamente i motivi della propria esclusione dalle prove successive e di poter valutare la fondatezza della decisione ai fini di un eventuale ricorso.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che la pratica di valutare i candidati mediante un solo numero, senza alcun supporto descrittivo, configuri una violazione dell'obbligo di motivazione che caratterizza ogni provvedimento amministrativo che incida su diritti soggettivi rilevanti. La circolare ministeriale, pur intendendo razionalizzare il procedimento valutativo, non poteva autorizzare una siffatta deroga ai principi costituzionali di trasparenza amministrativa e di tutela del diritto di difesa. Il collegio ha considerato che la mera indicazione numerica non permette al ricorrente né di comprendere effettivamente i fondamenti della valutazione negativa né di sindacare la legittimità della decisione in sede amministrativa, privandolo così di strumenti essenziali di tutela. La sentenza ha quindi accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo la fondatezza della prospettazione sulla necessità di motivazione anche nel contesto delle valutazioni scolastiche e professionali.
La decisione
Il TAR Lombardia ha annullato il provvedimento della Seconda Sottocommissione nella parte in cui esprimeva una valutazione insufficiente con una motivazione puramente numerica. Ha altresì annullato la circolare ministeriale del 2 dicembre 2024 nella parte in cui affermava l'adeguatezza del voto meramente numerico, nonché il verbale delle tre Sottocommissioni che deliberava di fare esclusivo utilizzo del voto numerico escludendo qualsiasi motivazione. Come conseguenza, il ricorrente ha diritto a una nuova valutazione della sua prova scritta corredata da una motivazione adeguata, che gli consenta di accedere alle prove orali se la valutazione risultasse sufficiente. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, e il TAR ha ordinato alla pubblica amministrazione l'esecuzione della sentenza.
Massima
L'amministrazione non può adottare provvedimenti che incidono su diritti soggettivi significativi, come l'esclusione da prove orali di esami professionali, fondandosi esclusivamente su valutazioni numeriche prive di motivazione, poiché tale carenza viola il principio costituzionale di trasparenza amministrativa e il diritto di difesa del cittadino, indipendentemente da istruzioni ministeriali che tentino di autorizzare tale pratica.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'annullamento - della decisione di cui al verbale n. -OMISSIS- di data -OMISSIS- della Seconda Sottocommissione per l’esame di avvocato istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa una valutazione insufficiente (pari a -OMISSIS-) per l’elaborato del ricorrente, contrassegnato dal numero -OMISSIS-, con una motivazione soltanto numerica; - della conseguente non ammissione alle prove orali dell’esame di avvocato per la sessione 2024, in imminente svolgimento presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-; - della circolare ministeriale di data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico; - del verbale n. -OMISSIS- di data -OMISSIS- delle tre Sottocommissioni istituite presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui, dopo il recepimento dei criteri di correzione ministeriali, viene deliberato “di fare esclusivo utilizzo del voto numerico per la correzione degli elaborati, con esclusione di qualsivoglia motivazione” e “di evitare l’utilizzo di matite rossa/blu (per non lasciare segni sugli elaborati corretti)”; sul ricorso numero di registro generale 524 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Piero Zoppolato e Federico Vaccarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi l’avv. Vaccarino per la parte ricorrente e l’avv. -OMISSIS- per il Ministero resistente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, nei sensi nei limiti e per gli effetti indicati in motivazione. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente, nonché delle indicazioni di voto e di giudizio relative alla prova scritta sostenuta dal medesimo. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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