POLIZIA DI STATO - DIPENDENTE - MALATTIA CONTRATTA IN SERVIZIO - VIOLAZIONE ART. 2087 C.C. - RISARCIMENTO DEL DANNO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300142/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia verte su una domanda di risarcimento dei danni proposta da un ricorrente nei confronti dell'Amministrazione dell'Interno, rappresentata dal ministro pro tempore. Il ricorso è stato introdotto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (sezione staccata di Brescia) con numero 330 del 2019. Il ricorrente ha lamentato di aver subito e di subire danni derivanti da fatti specifici che egli ha dettagliato nella narrativa del ricorso, ma che sono rimasti coperti da oscuramento a tutela della privacy del ricorrente. La controversia è stata istruita secondo il rito ordinario del giudizio amministrativo, con costituzione della difesa amministrativa a opera dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia. Il giudizio è stato sottoposto all'esame della Sezione Prima del TAR, che ha provveduto nella seduta di pubblica udienza del 9 novembre 2022.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nel sistema della responsabilità civile dello Stato e della pubblica amministrazione, regolato in primo luogo dall'articolo 2043 del codice civile, che disciplina il risarcimento del danno ingiusto cagionato da qualsiasi fatto doloso o colposo. In ambito amministrativo, trovano applicazione anche i principi generali di diritto amministrativo relativi alla responsabilità dell'amministrazione e alla tutela degli interessi legittimi della persona fisica nei confronti dei provvedimenti e delle azioni dell'amministrazione. Il ricorrente ha fondato la propria domanda sul diritto al risarcimento dei danni, invocando presupposti che avrebbero dovuto caratterizzare l'illecito amministrativo o civile attribuito all'Amministrazione dell'Interno. La sentenza riflette l'applicazione dei criteri consolidati in giurisprudenza per valutare la sussistenza dei requisiti necessari alla configurazione della responsabilità amministrativa.
La questione giuridica
La questione principale affrontata dal collegio giudicante riguarda se il ricorrente abbia fondamento nel sostenere di avere subito danni imputabili all'Amministrazione dell'Interno, in modo tale da attivare il diritto al risarcimento. Ciò presuppone l'accertamento della sussistenza di elementi costitutivi della responsabilità amministrativa: l'illegittimità del comportamento, l'effettività del danno, il nesso causale tra il comportamento illegittimo e il danno subito. La controversia rimane caratterizzata dall'esame di fatto circa i presupposti dedotti dal ricorrente nella narrativa del ricorso, la cui specificità tuttavia non emerge dal dispositivo e dalla struttura formale della sentenza disponibile.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composto dal Presidente Angelo Gabbricci (estensore), dai consiglieri Ariberto Sabino Limongelli e Alessandra Tagliasacchi, ha operato una valutazione complessiva della fondatezza della domanda cautelare e del merito. Sebbene la motivazione estesa non sia riportata nel testo disponibile, la decisione di rigetto del ricorso implica che il tribunale abbia ritenuto non sussistenti, nella loro totalità o in parte rilevante, gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa dedotti dal ricorrente. Il ragionamento giudiziale ha condotto a escludere che l'Amministrazione dell'Interno fosse responsabile per i danni lamentati, oppure che i danni fossero sufficientemente provati e collegati causalmente a un comportamento amministrativo illegittimo. La decisione di compensare le spese processuali tra le parti suggerisce che il giudice non ha ravvisato una chiara prevalenza di difetto di fondamento dalle posizioni processuali.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), ha definitivamente rigettato il ricorso proposto dal ricorrente, negando così il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni contro l'Amministrazione dell'Interno. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, comportando che ciascuna sostiene le proprie spese di giudizio. La sentenza è stata pronunciata nelle camere di consiglio nelle date del 9 novembre 2022 e del 25 gennaio 2023, con l'intervento formale dei magistrati costituenti il collegio. Il giudice ha ordinato inoltre l'oscuramento integrale delle generalità del ricorrente e di ogni dato idoneo a identificarlo, nonché dei luoghi in cui la vicenda si è svolta, al fine di tutelare la riservatezza della persona.
Massima
La domanda di risarcimento dei danni contro l'amministrazione pubblica non può essere accolta qualora il ricorrente non provveda a dedurre e provare compiutamente l'esistenza di comportamenti amministrativi illegittimi, il danno effettivo e il nesso causale tra l'uno e l'altro.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Alessandra Tagliasacchi, Consigliere per l’accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni subiti e che subirà in conseguenza dei fatti descritti nella narrativa; e per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni, nella misura indicata in narrativa, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria. Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 330 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Maria Severini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; l’Amministrazione dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il cons. Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate, come da motivazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente, nonché i luoghi in cui la vicenda si è svolta. Così deciso in Brescia nelle camere di consiglio addì 9 novembre 2022 e 25 gennaio 2023, con l'intervento dei signori magistrati:
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