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Sentenza n. 202300148/2023

Sentenza n. 202300148/2023

PERMESSO DI COSTRUIRE – TERMINE DI RILASCIO – SOSPENSIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300148/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato presentato al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, nei confronti di un'amministrazione comunale in materia di rilascio di permesso di costruire. La controversia riguardava la sospensione dei termini ordinari previsti dalla normativa per l'emanazione del permesso di costruire, ovvero il differimento temporale oltre il quale l'amministrazione è tenuta a pronunciarsi sulla richiesta dell'interessato. Nella pratica amministrativa, la sospensione dei termini rappresenta uno strumento procedurale che consente all'amministrazione di interrompere il computo dei giorni destinati alla conclusione del procedimento, solitamente quando sia necessario acquisire documentazione integrativa o chiarimenti da parte del richiedente. La questione sottoposta al giudice amministrativo concerneva il legittimo uso di tale meccanismo sospensivo e i presunti vizi procedurali che avrebbero caratterizzato l'atto dell'amministrazione comunale.

Il quadro normativo

La materia del permesso di costruire è disciplinata dal Testo Unico sull'Edilizia, decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, che stabilisce il termine ordinario di centoventi giorni entro il quale l'amministrazione deve rilasciare il permesso ovvero comunicare il diniego motivato. La normativa prevede espressamente i casi e le modalità in cui il termine può essere sospeso, distinguendo tra sospensioni dovute a richieste di integrazione documentale, acquisizioni di pareri obbligatori da parte di enti terzi, e altre ipotesi previste dalla legge. Il ricorso al TAR si fonda sul principio che la sospensione dei termini deve rispettare rigorosamente i presupposti legali, non rappresentando un potere discrezionale libero dell'amministrazione ma un'eccezione alle regole ordinarie di efficienza procedimentale. La legge impone altresì che la comunicazione della sospensione sia adeguatamente notificata al ricorrente, affinché quest'ultimo possa verificare la legittimità dell'atto.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla corretta individuazione dei presupposti che legittimano l'esercizio del potere sospensivo nei procedimenti di rilascio dei permessi di costruire e sulla verificazione della sussistenza di quei presupposti nel caso concreto. In altri termini, il ricorrente contestava che l'amministrazione avesse disposto la sospensione dei termini secondo i protocolli normativi richiesti, ossia senza la necessaria motivazione o ricorrendo a una sospensione generica, oppure che avesse mancato di comunicare adeguatamente l'atto. La questione sottesa riguardava la tutela del diritto soggettivo del cittadino a una conclusione tempestiva del procedimento amministrativo, principio fondamentale codificato nella Carta dei diritti amministrativi. Al contempo, occorreva valutare se il ricorrente disponesse della legittimazione processuale a impugnare tale provvedimento e se il ricorso fosse stato correttamente proposto nei termini e nelle forme dovute.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalle parti e la ricostruzione degli atti procedimentali, ha ritenuto che ricorressero vizi di natura processuale tali da incidere sulla ricevibilità del ricorso. Sebbene il merito della questione relativa alla legittimità della sospensione del termine potesse presentare elementi controversi, il collegio ha privilegiato la verifica dei presupposti procedurali del ricorso stesso, ossia la corretta legittimazione del ricorrente, il tempestivo esperimento di eventuali ricorsi amministrativi precedenti, o altri difetti formali che escludessero la possibilità di proseguire nel giudizio. Tali vizi, una volta riscontrati, rendono il ricorso improcedibile indipendentemente dalle ragioni di merito e comportano il respingimento senza entrare nel valutazione della fondatezza della contestazione sostanziale. La sentenza riflette l'orientamento consolidato secondo cui il rispetto delle forme processuali rappresenta una condizione inderogabile per accedere alla tutela giurisdizionale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, con conseguente chiusura del procedimento senza valutazione dei vizi di merito asseriti dal ricorrente. Tale pronuncia ha determinate l'estinzione della pretesa processuale avanzata, permanendo l'atto dell'amministrazione comunale nella sua forma originaria, a meno che il ricorrente non avesse ritenuto opportuno proporre un nuovo ricorso corretto nei difetti identificati dal giudice. Di norma, in caso di improcedibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte, sebbene talvolta il giudice possa moderare tale condanna sulla base delle circostanze specifiche del caso. La sentenza ha natura definitiva in primo grado presso il TAR, salvo ricorso in cassazione avanti il Consiglio di Stato per violazione di norma processuale.

Massima

Qualora il ricorso contro la sospensione dei termini per il rilascio del permesso di costruire presenti vizi procedurali non sanabili relativamente alla legittimazione, al termine di proposizione o ad altri requisiti di ricevibilità, il giudice amministrativo lo dichiara improcedibile senza pronunciarsi sulla fondatezza delle censure mosse al provvedimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere
Massimo Zampicinini,	Referendario, Estensore
per l'annullamento:
- della nota prot. n. 4359 del 24/6/2020;
sul ricorso numero di registro generale 495 del 2020, proposto da
Uliveti Frantoio e Olio Società Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Luppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Solferino 10;
Comune di Puegnago del Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Puegnago del Garda;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1.500 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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