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Sentenza n. 202300236/2023

Sentenza n. 202300236/2023

PATRIMONIO COMUNALE - TERRENI – VINCOLO DI USI CIVICI – AFFRANCAMENTO – DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300236/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il Comune di Zone, ente locale della provincia di Brescia in Lombardia, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l'annullamento di due provvedimenti della Regione Lombardia emanati rispettivamente l'8 aprile 2022 e il 12 maggio 2022. Entrambi gli atti amministrativi respingevano la richiesta formulata dal Comune per ottenere lo sgravio da uso civico su due mappali di proprietà comunale, identificati con i numeri 4138 e 4140 nel catasto terreni, derivanti dal frazionamento di terreni precedentemente designati. La controversia ruota attorno alla possibilità per un ente pubblico territoriale di liberarsi dal vincolo di uso civico che gravava su porzioni di terreno di sua proprietà, vincolo che limita la disponibilità e il godimento pieno del bene. Il Comune riteneva di avere diritto a tale liberazione e impugnava il diniego della Regione quale provvedimento illegittimo e fondato su errata interpretazione della normativa vigente.

Il quadro normativo

La materia dell'uso civico e dello sgravio rientra nella disciplina della proprietà collettiva e dei diritti civici, regolata da norme statali e regionali che disciplinano come i terreni gravati da tali vincoli possano essere gestiti e, eventualmente, liberati. L'uso civico costituisce una forma di diritto reale di godimento esercitato collettivamente dagli abitanti di un comune su determinati terreni, e il suo sgravio rappresenta un provvedimento eccezionale che richiede l'accertamento di specifiche condizioni normative e procedurali. La Regione, in quanto ente competente in materia di gestione amministrativa dei beni pubblici e dei diritti civici, è preposta a valutare le richieste di sgravio sulla base della vigente normativa e degli strumenti di pianificazione territoriale. Le norme applicabili comportano valutazioni complesse riguardanti l'interesse pubblico, la possibilità di soddisfare gli usi civici mediante forme alternative e la compatibilità dello sgravio con gli obiettivi di tutela paesaggistica e ambientale.

La questione giuridica

Il punto controverso attiene alla legittimità del rifiuto opposto dalla Regione Lombardia alla richiesta di sgravio da uso civico presentata dal Comune di Zone. Il Comune contestava la correttezza del procedimento amministrativo seguito dall'amministrazione regionale e sosteneva che ricorrevano i presupposti normativi e fattici per l'accoglimento della domanda, mentre la Regione aveva applicato interpretazioni restrittive della disciplina vigente. Il ricorso assumeva, in sostanza, che il diniego fosse fondato su una lettura errata della normativa sulla proprietà collettiva e sui criteri per la concessione dello sgravio, oppure su una valutazione arbitraria e illogica dei fatti. La rilevanza della controversia risiede nella determinazione dei margini di discrezionalità amministrativa della Regione nella valutazione delle istanze di sgravio e nella corretta applicazione della normativa procedimentale.

La motivazione del giudice

Durante il corso del procedimento giudiziale, che si è svolto con l'udienza pubblica del 22 febbraio 2023 davanti al collegio composto da Angelo Gabbricci come Presidente, Ariberto Sabino Limongelli come Consigliere Estensore e Luca Pavia come Referendario, è sopraggiunta una circostanza che ha determinato una valutazione diversa della causa. Il Tribunale Amministrativo ha rilevato che, nel corso del procedimento, veniva a mancare l'interesse del ricorrente a proseguire la controversia, fenomeno giuridico denominato "sopravvenuta carenza di interesse" o "sopravvenuto difetto di interesse". Tale situazione si verifica quando, per circostanze intervenute successivamente alla proposizione del ricorso, il ricorrente non ha più vantaggi concreti nel proseguimento del giudizio perché la situazione contestata è stata risolta altrimenti oppure perché le circostanze di fatto sono mutate in modo tale da rendere moot la questione giuridica. Il collegio giudicante ha dunque ritenuto che, alla luce di questa sopravvenuta modificazione della situazione soggettiva, non fosse necessario procedere all'esame di merito della controversia e ha dichiarato il ricorso improcedibile.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse nella seduta del 22 febbraio 2023. La decisione comporta che il ricorso non prosegue nel merito, con conseguente mancato esame della legittimità dei provvedimenti regionali che avevano respinto lo sgravio da uso civico. Il giudizio si conclude dunque senza una pronuncia nel merito circa la fondatezza delle eccezioni sollevate dal Comune, poiché la situazione soggettiva del ricorrente è mutata in modo tale da rendere priva di utilità la decisione giudiziale. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sostiene i propri costi processuali senza rimborsi reciproci.

Massima

La carenza sopravvenuta di interesse durante il processo comporta l'improcedibilità del ricorso amministrativo, indipendentemente dal fondamento della pretesa iniziale, quando vengono meno i vantaggi concreti che il ricorrente trarrebbe dalla pronuncia giudiziale. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento - del provvedimento dell'8 aprile 2022, con cui la Regione ha respinto la richiesta di sgravio da uso civico sui mappali di proprietà comunale n. 4138 (mq 255) e n. 4140 (mq 1700), ottenuti dai frazionamenti dei mapp. 3884 foglio 1, ex mapp. n. 1734 e mappale 1763 foglio 1, - della nota ricevuta il 12 maggio 2022, con cui la Regione ha confermato il precedente provvedimento dell'08 aprile 2022; - di ogni atto presupposto e conseguente. sul ricorso numero di registro generale 559 del 2022, proposto da Comune di Zone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Farite, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Diana Della Vedova in Brescia, via Cavallotti 7; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati come sopra indicati. Esito: IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE Tribunale: TAR LOMBARDIA - BRESCIA Sezione: SEZIONE PRIMA Data: 22 febbraio 2023

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento dell'8 aprile 2022, con cui la Regione ha respinto la richiesta di sgravio da uso civico sui mappali di proprietà comunale n. 4138 (mq 255) e n. 4140 (mq 1700), ottenuti dai frazionamenti dei mapp. 3884 foglio 1, ex mapp. n. 1734 e mappale 1763 foglio 1,
- della nota ricevuta il 12 maggio 2022, con cui la Regione ha confermato il precedente provvedimento dell'08 aprile 2022;
- di ogni atto presupposto e conseguente.
sul ricorso numero di registro generale 559 del 2022, proposto da
Comune di Zone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Farite, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Diana Della Vedova in Brescia, via Cavallotti 7;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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