ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI - PUBBLICO ESERCIZIO PER SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - ORARIO - ANTICIPAZIONE CHIUSURA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300890/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Christian Patte, titolare della discoteca DV Clubbing ubicata nel Comune di Pian Camuno, ha presentato ricorso dinanzi al TAR Lombardia per impugnare l'ordinanza contingibile e urgente numero 54/2022, emanata dal sindaco in data 22 dicembre 2022, con la quale veniva disposta l'anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande alle ore ventiquattro. L'ordinanza sindacale rappresentava un intervento di limitazione dell'attività commerciale, motivato da esigenze di ordine pubblico, sicurezza o sanità pubblica, nelle facoltà ordinarie del primo cittadino. Il ricorrente aveva iniziato il procedimento amministrativo contenzioso per contestare la legittimità di tale provvedimento restrittivo, chiedendone l'annullamento insieme a tutti gli atti presupposti e connessi. Tuttavia, nel corso del giudizio, precisamente con dichiarazione depositata il 6 novembre 2023, il ricorrente ha comunicato al tribunale di aver cessato l'esercizio dell'attività commerciale oggetto della controversia e di non avere più interesse alla decisione del merito della causa.
Il quadro normativo
Le ordinanze contingibili e urgenti rappresentano uno strumento di intervento eccezionale riservato al sindaco quale ufficiale del governo in ambiti quali la sanità, la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico, disciplinato dagli articoli del Testo Unico degli Enti Locali. Tali ordinanze, pur essendo emanate in via di urgenza e senza procedure ordinarie, rimangono assoggettate al principio di proporzionalità e al controllo sulla loro legittimità da parte della giurisdizione amministrativa. Il ricorso amministrativo rappresenta il mezzo ordinario attraverso cui i cittadini e gli esercenti di attività commerciali possono contestare la conformità a diritto dei provvedimenti delle amministrazioni pubbliche. Tuttavia, affinché un ricorso possa proseguire nel merito, è necessario il permanere dell'interesse concreto e attuale del ricorrente alla decisione della controversia, secondo il principio generale della rilevanza della causa.
La questione giuridica
La questione centrale non riguardava più la legittimità sostanziale dell'ordinanza sindacale, bensì un aspetto preliminare e decisivo: la persistenza dell'interesse del ricorrente alla decisione del merito. Si configurava quindi un problema di sopravvenuta carenza d'interesse, che rappresenta una causa di improcedibilità del ricorso secondo la procedura amministrativa, distinta dal merito della controversia. L'esercente aveva cessato l'attività oggetto della limitazione ordinaria, rendendo teorica e astratta qualsiasi pronuncia sulla legittimità dell'ordine di chiusura anticipata, poiché non avrebbe potuto produrre effetti concreti sulla situazione fattuale. Il giudice doveva valutare se, alla luce di questa mutazione sopravvenuta, il ricorso potesse ancora proseguire e ricevere una decisione nel merito oppure dovesse essere dichiarato improcedibile.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha evidenziato che la dichiarazione di carenza d'interesse pervenuta dal ricorrente durante lo svolgimento del processo rappresentava una causa di estinzione della controversia, poiché veniva a mancare l'utilità pratica della decisione. Il giudice ha ritenuto che la cessazione dell'attività commerciale, dichiarata esplicitamente dal ricorrente, comportasse l'impossibilità di trarre effetti concreti e utili dall'eventuale annullamento dell'ordinanza sindacale. Una sentenza che annullasse l'ordinanza, infatti, non avrebbe più alcun valore pratico per un esercente che non gestisce più l'attività economica in questione. Il tribunale ha applicato il principio processuale secondo cui, in materia di ricorsi amministrativi, la carenza d'interesse sopravvenuto costituisce causa di improcedibilità della domanda, indipendentemente dal merito e dalla fondatezza delle censure mosse al provvedimento. Il collegio ha inoltre considerato come le parti fossero concordi sulla compensazione delle spese di giudizio, il che ha confermato la opportunità di non proseguire il procedimento nel merito.
La decisione
Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, secondo gli articoli 35, comma 1, lettera c, e 85, comma 9, del Codice del Processo Amministrativo. Le spese di giudizio sono state compensate, conformemente all'accordo raggiunto dalle parti. Il tribunale ha ordinato che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa competente, concludendo così il procedimento senza pronunciarsi sul merito della controversia relativa alla legittimità dell'ordinanza sindacale.
Massima
La carenza d'interesse sopravvenuto del ricorrente alla decisione del merito comporta l'improcedibilità del ricorso amministrativo, anche nel caso in cui le questioni di diritto rimangano teoricamente fondate, poiché la funzione della decisione giudiziale è quella di risolvere controversie dotate di utilità pratica e concreta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore Pietro Buzano, Referendario per l'annullamento - dell'ordinanza contingibile e urgente del 22.12.2022, n. 54/2022, protocollo n.001246, a firma del sindaco del Comune di Pian Camuno, con cui si dispone l'anticipazione dell'orario di chiusura alle ore 24:00 dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande appartenente al ricorrente; - ed avverso gli atti alla stessa presupposti ovvero comunque connessi, anche non noti. sul ricorso numero di registro generale 228 del 2023, proposto da Christian Patte', Dv Clubbing di Christian Patte', rappresentati e difesi dagli avvocati Luciano Garatti, Simone Lazzarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Pian Camuno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dina Virginia Nobili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pian Camuno; Vista la dichiarazione del 23 ottobre 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato: che parte ricorrente, con atto depositato il 6 novembre 2023, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito poiché ha cessato l’attività oggetto del contendere; che va pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso, a spese compensate, tenuto conto che le parti hanno raggiunto l’accordo sulla compensazione delle stesse. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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