Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMAInammissibile

Sentenza n. 202300622/2023

Ordinanze Contingibili E Urgenti - Occupazione Abusiva - Sgombero E Messa In Sicurezza Dell'edificio

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda un ordinanza contingibile e urgente emessa dal sindaco di San Benedetto Po il 10 febbraio 2020 per lo sgombero e la messa in sicurezza di un edificio denominato casa cantoniera numero 16, sito in strada canali numero 15, identificato catastalmente al foglio 71 mappale 58. L'immobile, di proprietà di Ferrovie Emilia Romagna, era situato in prossimità di un passaggio a livello lungo la linea ferroviaria Suzzara-Ferrara e versava in grave stato di degrado fisico con concreto rischio di crollo, situazione che si era aggravata a seguito del terremoto che colpì l'area nel 2012. Al momento del sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale e dal Settore Tecnico il 7 febbraio 2020, l'edificio risultava occupato da tre persone di origine extracomunitaria, due delle quali sono stati successivamente identificati come Allal Bani e Brahim Sadiq. Presso il sopralluogo erano stati riscontrati condizioni estremamente precarie: impianto elettrico fatiscente con cavi scoperti, servizio igienico e cucina sporchi e degradati, presenza di bombola di gas portatile, e altre carenze tali da determinare la dichiarazione di alloggio inabitabile secondo il regolamento locale di igiene. Il sindaco, in qualità di ufficiale del Governo, ha ordinato agli occupanti e alle Ferrovie di provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza e abitabilità entro sette giorni dal ricevimento dell'ordinanza.

Il quadro normativo

L'ordinanza impugnata si fondava sull'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, comunemente noto come Testo Unico degli Enti Locali, il quale attribuisce al sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti mediante atto motivato per prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Rilevano altresì le disposizioni del Regolamento Locale d'Igiene del Comune di San Benedetto Po, approvato con delibera consiliare numero 226 del 22 dicembre 1989 e successive modificazioni, che disciplinano le condizioni di abitabilità e salubrità degli ambienti di civile abitazione. Il caso tocca anche i principi costituzionali di difesa sanciti dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, nonché le disposizioni della legge numero 241 del 1990 sulla trasparenza e corretti procedimenti amministrativi.

La questione giuridica

I ricorrenti contestavano la legittimità dell'ordinanza attraverso molteplici motivi, sostenendo principalmente che fossero mancati i caratteri dell'eccezionalità e dell'urgenza richiesti dall'articolo 54 del TUEL, poiché il recupero dell'immobile avrebbe potuto realizzarsi con gli ordinari strumenti giuridici disponibili e non era necessaria una sollecitudine particolare. Contestavano inoltre l'applicazione del Regolamento Locale d'Igiene, lamentando omissioni procedurali e mancanza di proporzionalità e adeguatezza del provvedimento. Fondamentalmente, i ricorrenti si presentavano come detentori di un diritto a occupare l'edificio sulla base di un presunto accordo con Ferrovie Emilia Romagna, benché non potessero esibire alcun documento probante. La vera questione sottesa era pertanto se soggetti che occupavano abusivamente un bene pubblico, senza alcun fondamento giuridico legittimo, potessero vantare la legittimazione a impugnare un provvedimento amministrativo diretto alla loro espulsione dall'immobile.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale non ha neanche affrontato il merito delle critiche all'ordinanza per quanto riguarda i presupposti di fatto e le violazioni procedurali denunziate, fondando la propria decisione su una questione preliminare di legittimazione. Il collegio ha ritenuto che i ricorrenti fossero meri occupanti di fatto dell'immobile senza alcun titolo giuridico, non disponendo di diritti reali, obbligatori, e neppure possessori, trattandosi di un bene pubblico pertinenziale di proprietà ferroviaria. Il tribunale ha considerato che l'affermazione di un accordo stipulato con Ferrovie non era sostenuta da alcun principio di prova e che, in ogni caso, essendo il casello un bene pubblico indisponibile, qualsiasi atto di disposizione avrebbe dovuto rivestire forma scritta ad substantiam, cioè forma essenziale e vincolante. Ha quindi affermato che per impugnare un'ordinanza di sgombero è necessaria una relazione giuridica qualificata con il bene oggetto del provvedimento, provata sulla base di un titolo giuridico legittimo, che identifichi una posizione giuridica soggettiva individualizzata e specifica produttiva di interesse all'annullamento dell'atto. Laddove tali condizioni vengono a mancare, come nella specie, viene meno la legittimazione ad agire in giudizio.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sebbene il collegio non abbia affrontato le censure sul merito concernenti l'applicazione dell'articolo 54 del TUEL, l'inesistenza dei presupposti di eccezionalità e urgenza, e le presunte violazioni procedurali, ha ritenuto di rigettare in limine il ricorso sulla base dell'impossibilità giuridica per i ricorrenti di agire in giudizio. La conseguenza pratica è che l'ordinanza di sgombero rimane ferma e i ricorrenti non potevano contrastare l'espulsione dall'edificio per il tramite del processo amministrativo, poiché privi di qualsiasi fondamento giuridico legittimo a permanere nell'immobile di proprietà pubblica.

Massima

Non ha legittimazione a impugnare un'ordinanza di sgombero l'occupante abusivo di un bene pubblico che non sia titolare di alcun diritto reale, contrattuale o possessorio legittimo sull'immobile.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
dell’ordinanza contingibile e urgente per lo sgombero e la messa in sicurezza dell’edificio sito in strada canali n. 15, a San Benedetto Po (casa cantoniera n. 16), identificata catastalmente al foglio 71 mappale 58, n. 8 del 10.02.20, notificata a Bani Allal in data 11.02.20,
e di tutti gli atti connessi.
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 104 del 2020, proposto da Allal Bani e Brahim Sadiq, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Magnoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di San Benedetto Po, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Garo', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Amministrazione dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
Ferrovie Emilia Romagna S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati Deborah Mantovani e Marco Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune San Benedetto Po, del Ministero dell'Interno e delle Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 luglio 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
1.1. La controversia riguarda un immobile nel Comune di San Benedetto Po, via Canali n. 15 censito catastalmente a fg. 71 mapp. 58, situato nelle immediate vicinanze di un passaggio a livello, posto lungo la linea ferroviaria Suzzara-Ferrara, linea gestita dalla FER – Ferrovia Emilia-Romagna S.r.l., e di proprietà di questa come bene pertinenziale, già abitazione del casellante.
1.2. All’epoca dei fatti di causa l’edificio si trovava in grave stato di degrado, con un concreto rischio di crollo, anche sulla linea ferroviaria, accentuatosi dopo il terremoto che colpì l’area nel 2012.
1.3.1. L’ordinanza sindacale contingibile e urgente 10 febbraio 2020, n. 8 ha disposto lo sgombero e la messa in sicurezza dell’edificio.
1.3.2. Essa richiama anzitutto “le comunicazioni pervenute dalle Ferrovie Emilia Romagna S.r.l., relative l'occupazione abusiva dell'immobile”, e quindi il sopralluogo “effettuato dal servizio di Polizia Locale unitamente al personale del Settore Tecnico avvenuto in data 07/02/2020, dal quale risulta che: l'abitazione era occupata al momento del sopralluogo da tre persone di origine extracomunitaria non meglio identificate”; sopralluogo da cui risultava che, all'interno dell'abitazione erano stati rinvenuti, tra l’altro, “un impianto elettrico in condizioni fatiscenti, con cavi elettrici scoperti … servizio igienico in condizioni fatiscenti, sporcizia e degrado …cucina in condizioni fatiscenti, sporcizia e degrado oltre che alla presenza di un bombola-portatile di gas”, oltre ad altre carenze: tali, complessivamente, a far pervenire ad una dichiarazione di alloggio inabitabile, secondo il vigente regolamento locale d’igiene.
1.3.3. Di seguito il provvedimento afferma che sussistono le condizioni per poter assumere un’ordinanza contingibile e urgente, giusta art. 54 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e considerata “l'urgenza di provvedere in merito, al fine di eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità conseguente alla situazione sopraindicata” ordina “alle Ferrovie Emilia Romagna S.r.l., … in qualità di concessionaria dell'immobile [e] agli occupanti dell'immobile … non meglio identificati di provvedere, ciascuno per quanto di competenza, a loro spese e cura all'immediato sgombero di cose e persone e comunque entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente dai locali dell'immobile di Strada Canali, n. 15, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza ed abitabilità dell'immobile”
1.4. Dei tre stranieri occupanti non identificati, due sono Allal Bani e Brahim Sadiq, che hanno impugnato l’ordinanza per:
-  Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 D.lgs. 267/2000, con riferimento all'art. 100 c.p.c. e agli artt. 24 e 113 della Costituzione; sviamento di potere;
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 54 D. Lgs. 267 del 2000; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 I. n. 241190; motivazione apparente, insufficiente ed incongrua; eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto; difetto di istruttoria; contraddittorietà; sviamento di potere, difetto di motivazione.
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 3.1.10 del Regolamento Locale d'Igiene approvato con Del. Cc. n. 226 del 22.12.1989 e successive modificazioni;
- Violazione dell'art. 54 T.U.E.L; assenza di proporzionalità ed adeguatezza; eccesso di potere; violazione dell'art. 7 l. 241 del 1990 per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento
1.5. In disparte il primo motivo – che lamenta la mancata identificazione nell’ordinanza dei due stranieri, ciò che peraltro non limita minimamente, di per sé, la legittimazione a ricorrere – le censure sono principalmente rivolte a negare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 54 cit,, per cui “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, [ ... ] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.
1.6. Mancherebbero i caratteri dell'eccezionalità e dell'urgenza nella vicenda in esame, laddove il recupero del bene si sarebbe potuto eventualmente realizzare con gli ordinari strumenti giuridici apprestati dall'ordinamento, mancando altresì la necessità che ciò avvenga con particolare sollecitudine; né sarebbe presente una situazione di pericolo incombente di carattere generale
1.7. Ancora, la norma del regolamento locale d’igiene che viene citata non conterrebbe le disposizioni riguardanti la dichiarazione d’inabitabilità degli alloggi; e quella di cui al diverso articolo 3.1.8 non sarebbero state rispettate.
2.1. Il ricorso è inammissibile.
2.2. In questo si afferma, con il reciso diniego della controinteressata, che dall’uno o dall’altro dei due ricorrenti sarebbe stato stipulato un accordo con FER per l'utilizzo dell’edificio de quo, a fronte della corresponsione di un canone di locazione: l’affermazione non è sorretta da alcun principio di prova e, comunque, essendo il casello de quo un bene pertinenziale della strada ferrata e dunque patrimoniale indisponibile, non è dubbio che qualsiasi atto di disposizione dello stesso dovrebbe avere forma scritta ad substantiam.
2.3. Al momento in cui l’ordinanza è stata emessa Allal e Brahim erano dunque semplici occupanti di fatto del casello senza alcun titolo giuridico a utilizzarlo, obbligatoria o reale, e nemmeno di natura possessoria, trattandosi, come detto, di un bene pubblico: essi non hanno dunque alcuna legittimazione ad impugnare l’ordine di sgombero, legittimazione che presuppone una posizione tutelabile, che neppure in astratto può essere loro riconosciuta, a conservare la disponibilità del bene stesso.
2.4. Manca dunque in specie una relazione giuridica qualificata con il bene oggetto del provvedimento di rilascio, provata sulla base di un titolo giuridico, e tale da identificare una posizione giuridica soggettiva individualizzata e specifica che connoti un interesse all'annullamento dell'atto, e, per conseguenza, la legittimazione ad agire (cfr., analogamente, in materia d’impugnazione degli atti di una procedura espropriativa, C.d.S., II, 9 novembre 2020, n. 6863).
3. Il ricorso va in conclusione respinto: le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di giudizio a favore del Comune di San Benedetto Po e delle Ferrovie Emilia Romagna S.r.l., liquidandole in € 2.000,00 in favore di ciascuno di questi, oltre accessori e spese generali, in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio svoltasi da remoto ex art. 87, comma 4-bis, c.p.a., addì 7 luglio 2023 con l'intervento dei signori magistrati:

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