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Sentenza n. 202300605/2023

Sentenza n. 202300605/2023

ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI - FABBRICATI E IMPIANTI - DICHIARAZIONE D'INAGIBILTÀ E ORDINE DI MESSA IN SICUREZZA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300605/2023
EsitoDICHIARA ESTINTO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda un'ordinanza sindacale emanata dal Comune di Brescia il 9 gennaio 2020, recante disposizioni per la messa in sicurezza di fabbricati e impianti ubicati in via del comune, nell'area del cosiddetto Sito di Interesse Nazionale "Brescia Caffaro", una zona industriale sottoposta a bonifica per contaminazione ambientale. Le ricorrenti, Caffaro S.r.l. in Liquidazione e Caffaro Chimica S.r.l. in Liquidazione, rappresentate dal commissario straordinario Marco Cappelletto, hanno impugnato tale ordinanza presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, nel gennaio 2020, contestandone la legittimità sotto il profilo dei presupposti per l'esercizio del potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente. La controversia si inserisce nel contesto più ampio della gestione del sito Caffaro, caratterizzato da profili di rischio per la salute e l'ambiente rilevanti anche per le amministrazioni locali competenti.

Il quadro normativo

La controversia verte sull'applicabilità dell'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), il quale attribuisce ai sindaci il potere di adottare ordinanze di necessità e di urgenza per prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Tale norma presuppone l'esistenza di circostanze straordinarie e contingenti che non possono essere affrontate mediante i procedimenti ordinari, e richiede che il pericolo sia imminente e concreto. Il potere sindacale di ordinanza è uno strumento eccezionale del diritto amministrativo, disciplinato inoltre dai principi di proporzionalità, necessarietà e ragionevolezza, nonché dall'obbligo di motivazione che consenta di verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti. Le ordinanze in questione operano in un quadro normativo complesso che coinvolge anche la tutela ambientale e la gestione dei siti contaminati secondo le disposizioni sulla bonifica.

La questione giuridica

Il punto critico della controversia concerneva la legittimità dei presupposti per l'emanazione dell'ordinanza sindacale, ovvero se sussistessero effettivamente circostanze straordinarie, contingenti e urgenti tali da giustificare il ricorso al potere eccezionale ex articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000. Le ricorrenti contestavano la motivazione dell'ordinanza, ritenendo che la situazione potesse essere disciplinata secondo i normali strumenti amministrativi ovvero mediante interventi coordinati attraverso gli organi preposti alla gestione del sito contaminato, incluso il Commissario Straordinario del Sito di Interesse Nazionale. La questione sotteso era se il Sindaco avesse validamente individuato i presupposti di eccezionalità e urgenza, oppure avesse esercitato illegittimamente il potere in carenza di tali presupposti. Il tema riveste importanza generale in relazione al corretto esercizio del potere sindacale e ai limiti che vincolano tale potere ai dettami di legge.

La motivazione del giudice

Nel corso del giudizio, le parti hanno condotto una serie di scambi procedurali; il ricorso è stato depositato nel gennaio 2020 e le istanze sono proseguite fino al giugno 2023. In data 20 giugno 2023, la ricorrente ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso, previamente notificato alla controparte in conformità alle disposizioni procedimentali. Il collegio giudicante, nella camera di consiglio riunitasi il 7 luglio 2023 da remoto secondo le disposizioni dell'articolo 87, comma 4-bis, del Codice del Processo Amministrativo, ha preso atto della rinuncia. Tuttavia, il giudice ha ritenuto opportuno di rilievo il fatto che, in sede di valutazione della causa, fosse emerso un significativo dubbio circa la sussistenza stessa dei presupposti per l'emissione di un'ordinanza contingibile e urgente: il collegio ha infatti espresso il giudizio secondo cui "essendo almeno dubbia la sussistenza dei presupposti per l'emissione di un'ordinanza contingibile ed urgente, ex art. 54 D.lgs. 267/2000", le spese del giudizio potevano comunque essere compensate. Questo elemento testimonia che il collegio, sebbene non abbia pronunciato un merito a causa della rinuncia, ha comunque intravisto profili di illegittimità nell'ordinanza impugnata.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso, conformemente alle disposizioni del codice di procedura amministrativa. Parallelamente, il collegio ha deciso di compensare le spese tra le parti, non imponendo alcuna condanna al pagamento delle spese da parte della ricorrente, nonostante formalmente avesse rinunciato al ricorso. Tale compensazione delle spese costituisce una decisione di rilievo, in quanto rappresenta una sorta di riconoscimento implicito della fondatezza almeno parziale delle censure mosse nei confronti dell'ordinanza sindacale. La sentenza è stata resa esecutiva dall'autorità amministrativa secondo le modalità ordinarie. Sebbene la controversia si sia risolta su un profilo procedurale, la pronuncia contiene indicazioni significative circa la valutazione dei presupposti sostanziali dell'ordinanza impugnata.

Massima

Ai fini della validità di un'ordinanza sindacale ex articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 è indispensabile che ricorrano effettive circostanze straordinarie, contingenti e urgenti che non ammettano soluzioni mediante i procedimenti amministrativi ordinari, e la carenza o l'incertezza di tali presupposti può incidere sulla compensazione delle spese anche in caso di rinuncia al ricorso.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Brescia 9 gennaio 2020 avente ad oggetto “Ordinanza sindacale ex art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, per la messa in sicurezza dei fabbricati e degli impianti presenti nell’area di Via nullo civico n. 8”;
- per quanto occorra,
della nota del Comune di Brescia – Dirigente del Settore Sportello Unico Edilizia del 9 gennaio 2020;
della nota del Comune di Brescia 13 dicembre 2019 recante comunicazione di avvio del procedimento;
della nota del Comune di Brescia prot. PG 268615/2019 del 16 dicembre 2019;
della nota dell’ATS Brescia acquisita al protocollo del Comune di Brescia con il numero 27205/2019 del 27 dicembre 2019;
- annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non noto.
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 63 del 2020, proposto da
Caffaro S.r.l. in Liquidazione in A.S.,
Caffaro Chimica S.r.l. in Liquidazione in A.S.,
in persona del commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore Marco Cappelletto, anche ricorrente in proprio, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Ruberto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Il Comune di Brescia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gisella Donati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Brescia, corsetto S. Agata, 11/B;
Agenzia per la Tutela della Salute di Brescia (Ats Brescia) e la Regione Lombardia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
il Commissario Straordinario pro tempore del Sito Interesse Nazionale "Brescia Caffaro",
il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del ministro pro tempore,
Caffaro Brescia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 luglio 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato:
che il ricorso è stato rinunciato con atto depositato il 20 giugno 2023, previamente notificato;
che le spese possono comunque essere compensate, essendo almeno dubbia la sussistenza dei presupposti per l’emissione di un’ordinanza contingibile ed urgente, ex art. 54 D.lgs.  267/2000;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio, svoltasi da remoto ex art. 87, comma 4-bis, c.p.a., il giorno 7 luglio 2023, con l'intervento dei signori magistrati:

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