Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMADICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202300329/2023

Ordinanze Contingibili E Urgenti - Sicurezza Pubblica - Emergenza Nutrie - Estensione Periodo Di Cattura

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

L'Associazione Vittime della Caccia ha presentato ricorso avanti al TAR Lombardia sezione di Brescia contro l'ordinanza contingibile e urgente n. 20 del 4 aprile 2022, emessa dal Sindaco del Comune di Pavone del Mella in provincia di Mantova. L'ordinanza autorizzava gli operatori muniti di regolare porto d'armi a esercitare il prelievo (abbattimento) delle nutrie sul territorio comunale anche durante le ore notturne, specificamente dalle 23 alle 5 del mattino, per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2024. Tale deroga era stata adottata in base alla presunta necessità di fronteggiare una presenza massiccia di nutrie sul territorio, contravvenendo così ai limiti orari stabiliti dal Piano Provinciale di contenimento ed eradicazione della specie. Il ricorso è stato proposto il 17 giugno 2022, successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza sindacale, e rappresentava una sfida alle modalità e ai tempi stabiliti dal Comune per l'abbattimento selettivo di questa specie invasiva.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dalla legge regionale lombarda 7 ottobre 2002 n. 20, più volte modificata, in particolare dalla l.r. 4 dicembre 2014 n. 32, dalla l.r. 16 febbraio 2022 n. 1 e dalla l.r. 20 maggio 2022 n. 8. Tale normativa attribuisce alla Regione il compito di predisporre un Programma regionale triennale di contenimento ed eradicazione della nutria, da attuarsi mediante i piani delle province e della Città metropolitana. Il Piano regionale triennale 2021-2023, approvato con Delibera della Giunta Regionale 2 agosto 2021 n. XI/5129, stabilisce il principio dell'eradicazione mediante metodi selettivi e, elemento cruciale per questa controversia, dispone che il prelievo mediante armi da fuoco deve avvenire a partire da un'ora prima dell'alba e fino a un'ora dopo il tramonto, con la possibilità di modificare tale intervallo solo in determinate situazioni caratterizzate da contingenza e urgenza e unicamente mediante ordinanza sindacale debitamente motivata. La Provincia di Brescia ha ulteriormente integrato la disciplina con decreto del Presidente n. 48 del 10 marzo 2022, ampliando gli orari di prelievo dalle 5 del mattino alle 23 della sera.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia riguardava la legittimità di un'ordinanza sindacale che derogava ulteriormente ai limiti orari già stabiliti dal piano provinciale, estendendo il prelievo notturno dalle 23 alle 5 del mattino. La questione giuridica affrontata dal giudice amministrativo concerneva se il presupposto della "contingenza e urgenza" richiesto dalla norma regionale fosse effettivamente ricorrente nel caso di Pavone del Mella e se la semplice enunciazione di una "presenza massiccia di nutrie" costituisse motivazione adeguata e sufficiente a giustificare una deroga così ampia ai tempi stabiliti dai piani di livello provinciale. In altre parole, il giudice doveva valutare se il sindaco avesse esercitato legittimamente il suo potere discrezionale di ordinanza contingibile e urgente, ovvero se avesse violato i vincoli posti dalla normativa regionale e provinciale mediante una motivazione insufficiente.

La motivazione del giudice

Il TAR, nella fase cautelare preliminare (ordinanza 15 luglio 2022 n. 521), ha già riconosciuto che il ricorso era sorretto da "palese fumus boni iuris", cioè da una manifesta probabilità di successo nel merito. Il collegio giudicante ha infatti evidenziato che la decisione di consentire il prelievo dalle 23 alle 5 del mattino non era adeguatamente giustificata in concreto, con riferimento alla situazione specifica del Comune resistente. Sebbene il TAR riconoscesse l'interesse pubblico, indubbiamente rilevante, nell'eradicazione controllata della specie invasiva, il giudice ha sottolineato come l'ordinanza sindacale non fornisse una motivazione concreta proporzionata alla deroga apportata ai piani sovraordinati. La sospensione cautelare dell'ordinanza è stata quindi limitata alla sola parte che autorizzava il prelievo notturno dalle 23 alle 5, preservando la compatibilità con gli obiettivi di contenimento della nutria e con i limiti orari già dilatati dalla Provincia.

La decisione

Tuttavia, il TAR ha dovuto prendere atto di un fatto sopravvenuto decisivo: il Comune di Pavone del Mella, dopo la pubblicazione dell'ordinanza cautelare, ha provveduto a revocare in autotutela l'ordinanza sindacale impugnata mediante ordinanza 4 luglio 2022 n. 33, autodeterminandosi positivamente rispetto alle censure mosse dal ricorrente. Questa revoca ha determinato la cessazione della materia del contendere, rendendo sostanzialmente improcedibile il ricorso nel merito in quanto venuta meno la controversia in relazione al provvedimento specifico. Il TAR ha comunque condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro in favore dell'avvocato difensore dell'associazione ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, importo da recuperarsi a carico dell'ente pubblico secondo l'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115.

Massima

L'ordinanza sindacale contingibile e urgente che deroga ai limiti orari stabiliti dai piani di contenimento provinciali deve essere supportata da una motivazione concreta e proporzionata, non bastando la generica enunciazione della presenza massiccia della specie invasiva per giustificare deroghe significative ai tempi regolamentari di prelievo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
dell’ordinanza contingibile e urgente 4 aprile 2022 n. 20, emessa dal Sindaco del Comune di Pavone del Mella (Mantova) avente ad oggetto: “ordinanza abbattimento delle nutrie (myocastor coypus) sul territorio comunale Deroga agli orari stabiliti dal Piano Provinciale per presenza massiccia di nutrie sul territorio del Comune di Pavone del Mella”.
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 564 del 2022, proposto dalla Associazione Vittime della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Il Comune di Pavone del Mella, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Ambrosini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Enrico Migliorati, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pavone del Mella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:
che, secondo quanto esposto nella precedente ordinanza cautelare 15 luglio 2022, n. 521:
«il Sindaco del Comune di Pavone del Mella (Mantova) ha adottato l’ordinanza contingibile e urgente 4 aprile 2022 n. 20, avente ad oggetto: “ordinanza abbattimento delle nutrie (myocastor coypus) sul territorio comunale. Deroga agli orari stabiliti dal Piano Provinciale per presenza massiccia di nutrie sul territorio del Comune di Pavone del Mella”, la quale ha disposto, in particolare, che gli operatori autorizzati al prelievo diretto della nutria per il comune di Pavone del Mella, muniti di regolare porto d’armi, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2024 possono esercitare il prelievo anche in orari notturni, in deroga rispetto al vigente Piano Provinciale di contenimento ed eradicazione della nutria”;- che, avverso tale provvedimento, è stato proposto il ricorso in epigrafe, consegnato per la notifica il 17 giugno 2022; - che la vigente legislazione regionale in materia, di cui alla l.r. 7 ottobre 2002, n. 20, (ampiamente modificata dalla l.r. 4 dicembre 2014, n. 32, dalla l.r. 16 febbraio 2022, n. 1, e dalla l.r. 20 maggio 2022, n. 8) stabilisce all’art. 2, III comma, che “La Regione predispone un Programma regionale triennale di contenimento ed eradicazione della nutria sulla base della consistenza della specie, da attuarsi tramite i piani di contenimento ed eradicazione delle province e della Città metropolitana ed emana linee guida per le attività dei comuni di cui al comma 1”; - che il Piano regionale triennale 2021/2023 di eradicazione, controllo e contenimento della nutria (d.g.r. 2 agosto 2021 - n. XI/5129, pubblicato in BUR Lombardia del 6 agosto 2021, n. 31) stabilisce all’art. 1 il principio della “eradicazione delle popolazioni di nutria (Myocastor coypus) presenti sul territorio regionale, attraverso l’utilizzo di metodi selettivi” e dispone altresì, per quanto d’interesse, all’art. 6 che il prelievo della nutria mediante armi da fuoco deve avvenire “a partire da 1 ora prima dell’alba e fino a 1 ora dopo il tramonto; in determinate situazioni, con carattere di contingenza ed urgenza è possibile, con ordinanza sindacale, modificare tale spazio temporale”; - che, secondo quanto affermato dalla stessa ricorrente, la Provincia di Brescia, ad integrazione della delibera regionale, con decreto del Presidente n. 48 del 10 marzo 2022, ha ulteriormente ampliato tale intervallo, consentendo l’abbattimento dalle 5 del mattino alle ore 23;  che, ciò posto, il ricorso appare sorretto da palese fumus boni iuris, non essendo adeguatamente giustificata, in concreto riferimento alla situazione del Comune resistente, la decisione di consentire il prelievo delle nutrie dalle 23 alle 5 del mattino;  che, peraltro, tenuto conto dell’interesse pubblico che le ordinanze cautelari in materia tendono comunque a realizzare, quale inequivocabilmente riconosciuto dalla normativa regionale e provinciale, la sospensione del provvedimento impugnato può essere limitata alla parte in cui lo stesso consente appunto il prelievo delle nutrie dalle 23 alle 5 del mattino»;
che, dopo la pubblicazione dell’ordinanza cautelare si è appreso come, con ordinanza 4 luglio 2022 n. 33, il Comune avesse revocato in autotutela il provvedimento impugnato, così determinando la cessazione della materia del contendere;
che, con riguardo alle spese di lite, la difesa della parte ricorrente ha rilevato un errore materiale nella condanna stabilita in suo favore nella precedente ordinanza, la quale non considerava rettamente la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato: sicché, tenuto conto della soccombenza virtuale del Comune resistente – desumibile dalla precedente motivazione – va liquidato l’importo complessivo di € 1.500,00 oltre accessori di legge, comprensivo della fase cautelare (con revoca delle diverse statuizioni contenute sul punto nella stessa ordinanza) da corrispondere al difensore avv. Massimo Rizzato, somma che andrà recuperata a carico del Comune resistente ex art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Liquida in € 1.500,00 le spese di giudizio, oltre accessori di legge, comprensive della fase cautelare, in favore dell’avv. Massimo Rizzato, difensore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato: somma che andrà recuperata nei confronti del Comune resistente ex art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 5 aprile 2023 con l'intervento dei signori magistrati:

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