ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI – TRATTO STRADALE – ORDINE DI RIPRISTINO - ILLEGITTIMITÀ
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300180/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia ha originato da un ordinanza sindacale di messa in sicurezza emanata dal Comune di Toscolano Maderno il 26 maggio 2020, successivamente notificata il 14 luglio 2020, che prevedeva l'installazione di reti paramassi in un tratto della strada denominata via Cecina compreso tra la località Le Quedre e il bivio che conduce al cimitero locale, al fine di prevenire pericoli derivanti dalla possibile caduta di massi. I ricorrenti Roberto Pelenghi, Davide Pelenghi, Stefano Pelenghi, Daniele Pelenghi e Lisa Pelenghi, presumibilmente proprietari di immobili o titolari di diritti sulla zona interessata dai lavori di messa in sicurezza, hanno sottoposto una richiesta di partecipazione al procedimento amministrativo, ma tale istanza è stata rigettata dall'Ufficio Tecnico del Comune con il provvedimento numero 0017736 del 11 agosto 2020. I ricorrenti hanno pertanto adito il Tribunale Amministrativo Regionale contestando tanto l'ordinanza originaria quanto il provvedimento di rigetto della loro richiesta di partecipazione.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata da diverse disposizioni normative relative alla procedura amministrativa e ai diritti di partecipazione dei soggetti interessati. In primo luogo, la legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo stabilisce l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento e il diritto dei soggetti interessati di partecipare attivamente alla formazione del provvedimento, presentando memorie e documenti. Nel contesto specifico di ordinanze sindacali volte a fronteggiare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, il sindaco agisce quale autorità di protezione civile, dovendo contemperare l'urgenza dell'intervento con il rispetto dei diritti procedimentali degli interessati. Le ordinanze contingibili e urgenti per ragioni di igiene e sanità pubblica, nonché per la tutela della pubblica incolumità, rappresentano un'esercizio di poteri amministrativi straordinari ma comunque soggetti a controllo di legittimità e a limiti procedimentali.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità del rigetto della richiesta di partecipazione al procedimento e, conseguentemente, la correttezza dell'istruttoria amministrativa e della motivazione dell'ordinanza di messa in sicurezza. I ricorrenti sostenevano che, essendo direttamente interessati dagli effetti dell'ordinanza, avevano il diritto di essere informati della pendenza del procedimento e di presentare memorie e osservazioni prima dell'emanazione del provvedimento. La questione investiva il bilanciamento tra l'esigenza di celerità e immediatezza nell'adozione di misure di protezione civile rispetto al principio della partecipazione procedimentale, diritto fondamentale della procedura amministrativa italiana. Il comportamento dell'amministrazione nel rigettare senza adeguata motivazione la richiesta di partecipazione rappresentava potenzialmente un vizio procedimentale suscettibile di inficiare l'intera ordinanza.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondati i motivi del ricorso, valutando con attenzione le questioni procedimentali sollevate dai ricorrenti. Il collegio ha evidenziato l'importanza della partecipazione al procedimento quale principio costituzionalmente rilevante e coessenziale alla legittimazione dell'azione amministrativa, anche in presenza di esigenze di urgenza e di pericolo. Il TAR ha ritenuto che il rigetto della richiesta di partecipazione non fosse stato adeguatamente motivato, rappresentando una lesione del diritto procedimentale dei ricorrenti. La sentenza accoglie il ricorso nei sensi e negli effetti tracciati dalla motivazione, evidentemente ritenendo che i vizi procedimentali riscontrati fossero di gravità tale da giustificare l'annullamento sia dell'ordinanza originaria sia del provvedimento di rigetto. Il giudice amministrativo ha dunque riaffermato il principio secondo cui neppure le ordinanze sindacali per l'adozione di misure di protezione civile possono prescindere dall'osservanza delle procedure partecipative.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto completamente il ricorso, disponendo l'annullamento sia dell'ordinanza numero 94-2020 del 26 maggio 2020 che del provvedimento numero 0017736 del 11 agosto 2020, nonché di ogni atto antecedente, conseguente o comunque connesso. La sentenza compensa le spese tra le parti, il che significa che ciascuno sopporterà le proprie spese processuali. Il giudice ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, obbligando il Comune di Toscolano Maderno a conformarsi al provvedimento giurisdizionale e a reiterare il procedimento nel rispetto delle garanzie procedimentali dovute ai ricorrenti, in particolare la comunicazione dell'avvio della procedura e la concessione della possibilità di partecipare.
Massima
L'amministrazione, nello svolgimento di procedimenti diretti all'emanazione di ordinanze di protezione civile per la messa in sicurezza di infrastrutture pubbliche, deve osservare i principi della procedura amministrativa e garantire ai soggetti interessati il diritto di partecipazione al procedimento, anche quando ricorrano esigenze di urgenza e pericolo per la pubblica incolumità.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento dell’ordinanza n. 94-2020 del 26 maggio 2020, del responsabile edilizia ed urbanistica del Comune di Toscolano Maderno; nonché di ogni atto antecedente, conseguente o comunque connesso con quello impugnato, con particolare riferimento, per quanto occorrer possa, alla nota di avvio del procedimento n. 21296 del 20 novembre 2019. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 26 novembre 2020: per l'annullamento del provvedimento numero 0017736, datato 11 agosto 2020, avente ad oggetto «ordinanza di messa in sicurezza mediante la posa in opera di reti paramassi, di un tratto di strada sita in via Cecina compreso tra la località “Le Quedre” ed il bivio che porta al cimitero di Toscolano in ragione del serio e attuale pericolo per la pubblica incolumità. – Ordinanza n° 94/2020 del 26 Maggio 2020 - comunicazione del 14/07/2020 – Proposta di partecipazione al procedimento – Rigetto»; nonché di ogni atto antecedente, conseguente o comunque connesso con quello impugnato, con particolare riferimento, per quanto occorrer possa, alla nota nr. 20609 del 22 ottobre 2020 e al provvedimento dell’Ufficio Tecnico LLPP Patrimonio – Ecologia DUT n. 85/2020 reg. gen 417/2020. sul ricorso numero di registro generale 494 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Roberto Pelenghi, Davide Pelenghi, Stefano Pelenghi, Daniele Pelenghi e Lisa Pelenghi, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Ferraris e Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Toscolano Maderno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Toscolano Maderno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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