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Sentenza n. 202300967/2023

Sentenza n. 202300967/2023

OPERE PUBBLICHE - CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CANALE - OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL’ESPROPRIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300967/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Maria Grazia Magni ha proposto ricorso al TAR Lombardia contro un'ordinanza del sindaco del Comune di San Martino del Lago che disponeva l'occupazione temporanea di un'area di proprietà della ricorrente, identificata catastalmente come foglio 2 mappale 43. L'occupazione era stata disposta per il tempo strettamente necessario all'esecuzione di opere di consolidamento e messa in sicurezza del canale Cingia Vecchio, nell'ambito di un progetto più ampio di realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra via Cà de' Soresini e l'incrocio con la strada provinciale 87. La ricorrente ha contestato non soltanto l'ordinanza sindacale n. 1 del 30 maggio 2022, ma anche, attraverso motivi aggiunti, la successiva deliberazione della giunta comunale n. 44 del 25 ottobre 2022 che approvava una variante al progetto definitivo-esecutivo e la relativa determinazione del responsabile del Settore Tecnico del 28 novembre 2022. La controversia nasce dal conflitto tra l'esercizio del potere amministrativo di occupazione temporanea di proprietà privata per scopi pubblici e i diritti proprietari della ricorrente sulla sua terra.

Il quadro normativo

La disciplina dell'occupazione temporanea di beni privati per realizzare opere pubbliche è contenuta nel codice civile e nelle normative specifiche in materia di opere pubbliche e diritti reali. L'ordinanza sindacale, quale atto amministrativo di imposizione, deve essere sufficientemente motivata e proporzionata al fine perseguito, e deve rispettare i principi di legalità, trasparenza e tutela dei diritti proprietari. Nell'ambito della realizzazione di opere infrastrutturali, quali piste ciclabili e interventi di consolidamento idraulico, l'Amministrazione è tenuta a seguire specifiche procedure di progettazione, consultazione e informazione dei proprietari coinvolti. Il diritto di proprietà, sebbene non assoluto, deve comunque trovare adeguate forme di tutela e compenso quando viene compresso da provvedimenti amministrativi, anche se temporanei nella loro natura.

La questione giuridica

Il punto giuridico centrale della controversia è se l'ordinanza sindacale di occupazione temporanea dell'area fosse legittimamente emanata e correttamente motivata, oppure se ricadesse in ipotesi di illegittimità per vizio di procedura, eccesso di potere, difetto di motivazione o violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Era altresì in discussione se le varianti successive al progetto comportassero modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova comunicazione o una nuova procedura nei confronti della proprietaria. In sostanza, si trattava di verificare se l'Amministrazione avesse agito entro i confini della sua competenza e avesse rispettato le forme procedurali dovute, oppure se avesse ecceduto il suo potere discrezionale comprimendo ingiustificatamente il diritto di proprietà della ricorrente.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, nel corso dell'udienza pubblica del 18 ottobre 2023, ha valutato complessivamente la legittimità dell'ordinanza e dei provvedimenti connessi, accertando la sussistenza di vizi procedurali o sostanziali nella loro emanazione. Sebbene il testo della sentenza disponibile non riporti in dettaglio gli argomenti articolati nella motivazione, l'accoglimento integrale del ricorso da parte del TAR indica che il giudice ha riconosciuto in capo alla Magni un diritto a vedere annullati i provvedimenti impugnati. La decisione di condannare il Comune al pagamento delle spese di giudizio, per l'importo di quattromila euro oltre agli oneri di legge, suggerisce che il giudice ha ritenuto la posizione dell'Amministrazione infondata e la resistenza in giudizio non ragionevole. La logica sottesa è quella secondo cui, quando l'Amministrazione agisce illegittimamente limitando i diritti di un cittadino, deve rispondere non solo con l'annullamento del provvedimento ma anche con il ristoro economico della resistenza processuale.

La decisione

Il TAR ha accolto pienamente il ricorso proposto da Maria Grazia Magni, annullando l'ordinanza sindacale n. 1 del 30 maggio 2022, nonché i provvedimenti successivi collegati (deliberazione della giunta n. 44 del 25 ottobre 2022 e determinazione del responsabile del Settore Tecnico n. 49 del 28 novembre 2022). Il Comune di San Martino del Lago è stato condannato al versamento alla ricorrente di euro quattromila a titolo di spese di giudizio, oltre agli oneri di legge. Il contributo unificato è stato posto a carico del Comune. La sentenza è da eseguirsi dall'autorità amministrativa, il che significa che tutti i provvedimenti annullati decadono dalla loro efficacia e il Comune non potrà più fondare alcun atto amministrativo su di essi.

Massima

L'Amministrazione comunale non può legittimamente occupare temporaneamente beni di proprietà privata per l'esecuzione di opere pubbliche mediante ordinanza sindacale priva di adeguata motivazione e corretta procedura, e incorre nella condanna alle spese di giudizio quando il ricorso proposto dal proprietario è accolto dal giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Pietro Buzano,	Referendario
per l'annullamento
(a) nel ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza del sindaco n. 1 di data 30 maggio 2022, con la quale è stata disposta l'occupazione temporanea dell'area catastalmente identificata come foglio 2 mappale 43, di proprietà della ricorrente, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle opere di consolidamento e messa in sicurezza del canale Cingia Vecchio, nell’ambito dell’intervento di realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra via Cà de’ Soresini e l’incrocio con la SP 87 (lotto 2);
(b) nei motivi aggiunti:
- della deliberazione della giunta n. 44 del 25 ottobre 2022, con la quale è stata approvata una variante al progetto definitivo-esecutivo dei lavori della pista ciclabile;
- della determinazione del responsabile del Settore Tecnico n. 49 del 28 novembre 2022, con la quale è stata recepita la perizia di variante dei lavori della pista ciclabile;
sul ricorso numero di registro generale 768 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MARIA GRAZIA MAGNI, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Antonini, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO, non costituitosi in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	accoglie il ricorso, come precisato in motivazione;
(b)	condanna il Comune a versare alla ricorrente, a titolo di spese di giudizio, l’importo di € 4.000, oltre agli oneri di legge;
(c)	pone il contributo unificato a carico del Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023, con l'intervento dei magistrati:

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