OPERE PUBBLICHE - SPONDA BRESCIANA DEL GARDA - SISTEMA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - PROGETTAZIONE E UBICAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 20 gennaio 2026 |
| Numero | 202600062/2026 |
| Esito | DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Comune di Calvagese della Riviera ha proposto ricorso al TAR Lombardia (sezione staccata di Brescia) impugnando una serie di provvedimenti emanati tra giugno e ottobre 2021 relativi a un progetto di collettamento e depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. Gli atti contestati includono note e decreti del Commissario Straordinario nominato per la progettazione e l'affidamento del progetto, provvedimenti dell'Ufficio d'Ambito di Brescia e deliberazioni conclusive della conferenza di servizi preliminare. Il ricorso è stato integrato con motivi aggiunti presentati in tre momenti distinti (ottobre e novembre 2021), ampliando così l'oggetto della contestazione a ulteriori provvedimenti commissariali. La controversia riguarda quindi una complessa vicenda amministrativa relativa a un'opera infrastrutturale strategica per la bonifica e la depurazione nel territorio del lago di Garda.
Il quadro normativo
La competenza in materia di depurazione e collettamento delle acque lacustri rimanda a norma ai principi del diritto ambientale italiano e alle direttive europee in materia di acque reflue. Il Commissario Straordinario opera in virtù di specifiche deleghe normative che gli conferiscono poteri di progettazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche di interesse nazionale. L'Ufficio d'Ambito di Brescia rappresenta la struttura di governo dell'ambito tariffario territoriale, operante secondo la disciplina dei servizi idrici integrati. Accanto a questi soggetti pubblici figura Acque Bresciane S.r.l., società privata cui fa capo l'esercizio della gestione del servizio idrico nel territorio interessato. La cornice normativa comprende inoltre i procedimenti in conferenza di servizi, disciplinati dal Capo IV della legge n. 241 del 1990, che regolano il coordinamento tra pubbliche amministrazioni ai fini dell'emanazione di atti autorizzativi.
La questione giuridica
Il nodo critico sotteso al ricorso concerne la natura giuridica dei rapporti tra il Comune ricorrente, gli enti pubblici e la società privata Acque Bresciane S.r.l. nella gestione e nell'approvazione del progetto di depurazione. In particolare, emerge la questione se i provvedimenti impugnati integrassero atti amministrativi di carattere autoritativo assoggettabili al sindacato del giudice amministrativo, ovvero se la vicenda si risolvesse prevalentemente in rapporti contrattuali, organizzativi o di diritto privato tra i soggetti coinvolti. Questa distinzione fra sfera amministrativa e sfera privatistica costituisce il discrimine essenziale per determinare se il TAR possedesse la giurisdizione necessaria per conoscere della controversia.
La motivazione del giudice
Sulla base degli elementi forniti nel procedimento, il collegio giudicante ha ritenuto che il ricorso vertesse su questioni che eccedessero la giurisdizione propria del giudice amministrativo. Questa conclusione potrebbe derivare da diverse considerazioni: i rapporti relativi alla scelta progettuale, all'affidamento dei lavori e alla loro esecuzione potrebbero configurarsi come di natura prevalentemente contrattuale fra pubbliche amministrazioni e la società Acque Bresciane, piuttosto che come atti amministrativi unilaterali; inoltre, talune questioni potevano concernere il diritto civile, le responsabilità contrattuali o gli assetti organizzativi interni degli enti idrici. Il TAR ha quindi ritenuto che propria competenza fosse carente, indirizzando implicitamente il ricorrente verso altre vie giurisdizionali eventualmente competenti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione staccata di Brescia, sezione seconda) ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, pronunciamento che equivale a un rigetto nel merito giurisdizionale. Le spese di lite sono state interamente compensate fra le parti, escludendo così condanne al pagamento da parte di alcuno. La sentenza, pronunciata in camera di consiglio il 4 dicembre 2025, è divenuta definitiva per effetto della pronuncia del TAR e vincola le parti alle conseguenze del difetto di giurisdizione riconosciuto.
Massima
Qualora il ricorso avverso provvedimenti in materia di opere infrastrutturali idriche verta su questioni prevalentemente di natura contrattuale ovvero su rapporti privatistici fra pubbliche amministrazioni e gestori privati del servizio, difetta la giurisdizione del giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Costanza Cappelli, Referendario per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento commissariale prot. N. 0060192 del 23 luglio 2021; - della nota commissariale in data 22 giugno 2021; - della nota commissariale prot. n. 0056450 in data 13 luglio 2021; - del piano degli interventi della scelta progettuale Gavardo/Montichiari, con codice unico e cronoprogramma dei lavori di realizzazione del progetto in data 19 luglio 2021. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 11 ottobre 2021: - degli stessi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo; C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 novembre 2021: - del provvedimento commissariale prot. N. 0061918 del 29 luglio 2021; - del provvedimento 9 agosto 2021 sottoscritto dal direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia e protocollato al Gabinetto della Prefettura di Brescia al n. 64887 del 9 agosto 2021; - del provvedimento n. 43 del 5 ottobre 2021 adottato dall'Ufficio d'Ambito di Brescia, conclusivo della conferenza di servizi preliminare indetta in forma semplificata e in modalità asincrona; - del decreto del Commissario Straordinario per la progettazione l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda prot. n. 0081503 del 7 ottobre 2021; - del provvedimento del Commissario Straordinario prot. n. 0083931 del 15 ottobre 2021 sul ricorso numero di registro generale 635 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Comune di Calvagese della Riviera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Ratto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ufficio D'Ambito di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Acque Bresciane S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi e Federica Fischetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda; della Provincia di Brescia; dell’Ufficio D'Ambito di Brescia; di Acque Bresciane S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. Spese di lite interamente compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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