OPERE PUBBLICHE - SPONDA BRESCIANA DEL GARDA - SISTEMA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - CONVENZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 20 gennaio 2026 |
| Numero | 202600059/2026 |
| Esito | DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Comune di Bagnolo Mella ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere la dichiarazione di nullità e l'annullamento della convenzione sottoscritta il 14 gennaio 2022 dalla Prefettura di Brescia, dall'Ufficio d'Ambito della medesima Provincia e dalla società Acque Bresciane S.r.l. La convenzione riguardava l'organizzazione e la gestione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, un'infrastruttura idraulica di rilevante importanza territoriale. Il Prefetto agiva nella qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle suddette opere, secondo uno straordinario regime di gestione amministrativa. Il ricorso coinvolgeva una pluralità di soggetti, sia pubblici che privati, generando una complessa fattispecie in cui si intrecciano elementi di diritto amministrativo, diritto degli enti locali e eventualmente questioni contrattuali.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nel contesto della gestione dei servizi idrici e delle acque, materia sottoposta a regime giuridico speciale in quanto di primaria importanza per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Le convenzioni tra amministrazioni pubbliche e gestori di servizi pubblici sono disciplinate dalle norme del codice dell'ambiente e dalle leggi regionali che regolano l'organizzazione dei servizi idrici integrati. La figura del Commissario straordinario, con i poteri e i limiti che le leggi confessano, rappresenta un istituto tipico del diritto amministrativo italiano quando sussistono situazioni di straordinarietà o di difficoltà nella realizzazione di opere pubbliche. La legittimazione a ricorrere dei comuni interessati riposa sul principio secondo il quale i comuni medesimi devono potere impugnare gli atti che incidono sulla loro sfera giuridica in materia di servizi pubblici locali.
La questione giuridica
Il punto controverso fondamentale consisteva nella corretta qualificazione giuridica della convenzione del 14 gennaio 2022 e nella conseguente determinazione della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. Il Comune ricorrente contestava la convenzione sostenendo la sua nullità o illegittimità, ma la natura della pretesa dedotta in ricorso e la qualificazione dei rapporti oggetto della controversia generavano dubbi sulla sussistenza della giurisdizione del TAR. La questione si poneva infatti al confine tra la giurisdizione amministrativa, competente sulla legittimità degli atti amministrativi, e quella ordinaria, eventualmente competente su aspetti di natura civilistica relativi all'interpretazione e all'esecuzione di contratti.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha affrontato la preliminare questione di giurisdizione, ritenendo che il ricorso sotteso recasse in sé elementi che non ricadevano nella competenza del giudice amministrativo. Il collegio ha evidentemente considerato che la convenzione, sebbene sottoscritta da soggetti pubblici, presentasse caratteri tali da collocarla al di fuori del perimetro della giurisdizione esclusiva del TAR. Potrebbe dedursi dal contesto che il giudice amministrativo abbia ritenuto che le questioni dedotte richiedessero l'applicazione di principi di diritto civile e contrattuale, piuttosto che il sindacato sul corretto esercizio del potere amministrativo. La carenza di giurisdizione rappresenta un motivo d'ufficio, che il TAR ha ritenuto di dover sollevare e decidere preliminarmente, senza necessità di affrontare nel merito le censure mosse dal ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Tale decisione comporta l'impossibilità per il TAR di esercitare il controllo sulla convenzione impugnata e comporta il rinvio eventuale delle questioni al giudice ordinario, qualora il ricorrente intenda proseguire la controversia avanti a una competente sede giudiziale. Le spese di lite sono state compensate integralmente tra le parti, nel senso che ciascuna parte sopporta le proprie spese senza condanna economica della controparte.
Massima
Difetta della giurisdizione il giudice amministrativo quando la controversia verta su elementi di natura civilistica e contrattuale sottesa a una convenzione tra enti pubblici e soggetti privati, ricadendo la cognizione della fattispecie nella competenza del giudice ordinario.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Costanza Cappelli, Referendario per la dichiarazione di nullità nonché per l’annullamento della convenzione in data 14 gennaio 2022 sottoscritta dalla Prefettura di Brescia, dall'Ufficio d'Ambito della medesima Provincia e dalla società Acque Bresciane S.r.l. sul ricorso numero di registro generale 164 del 2022, proposto da Comune di Bagnolo Mella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Ratto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ufficio D'Ambito di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Acque Bresciane S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi e Federica Fischetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Lonato del Garda, Comune di Visano, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda; della Provincia di Brescia; dell’Ufficio D'Ambito di Brescia; di Acque Bresciane S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. Spese di lite interamente compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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