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Sentenza n. 202300512/2023

Sentenza n. 202300512/2023

OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI - ACCORDO DI PROGRAMMA - INTEGRAZIONE - APPROVAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300512/2023
EsitoPRENDE ATTO RINUNZIA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società privata, Ernesto Rondini S.r.l., ha presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nella sezione staccata di Brescia avverso diversi provvedimenti amministrativi emanati da enti pubblici e da un'Autorità denominata ADP. In particolare, la ricorrente contestava la deliberazione del collegio di vigilanza dell'ADP risalente al 5 maggio 2020, diverse deliberazioni della segreteria tecnica datate 17 luglio 2019, 9 aprile 2020 e 29 aprile 2020, il verbale della conferenza dei servizi del 28 aprile 2021, nonché il Decreto del Presidente della Giunta Regionale numero 139 del 11 ottobre 2018 di approvazione dell'ADP medesima. La società ricorrente veniva a conoscenza di tali atti amministrativi successivamente a una istanza di accesso agli atti presso il Comune di Bergamo, evasa il 8 giugno 2021. Nel procedimento erano costituite come parti rispondenti il Comune di Bergamo e la società Chorus Life S.p.A., mentre non si costituirono la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo e la Tramvie Elettriche Bergamasche S.p.A.

Il quadro normativo

Il ricorso si inscriveva nel quadro della giustizia amministrativa italiana, retta dal Codice del Processo Amministrativo e dalle norme sulla tutela amministrativa. La materia oggetto del contendere implicava questioni relative ai provvedimenti amministrativi emanati da enti pubblici territoriali e da autorità specializzate, nonché alla corretta formazione e pubblicità dei medesimi secondo le norme di legge vigenti. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento amministrativo italiano, sancito dalla Costituzione e da norme ordinarie, volto a garantire trasparenza e controllo sull'attività amministrativa.

La questione giuridica

Sebbene il fascicolo processuale risulti concluso per rinuncia, il ricorso sostanzialmente verteva sulla legittimità di molteplici provvedimenti amministrativi emanati da diversi livelli e organi della pubblica amministrazione, riguardando verosimilmente questioni di procedura amministrativa, di legittimità sostanziale dei provvedimenti medesimi, ovvero di rispetto dei principi di trasparenza e corretta formazione della volontà amministrativa. La complessità della controversia emergeva dal numero e dalla varietà degli atti impugnati, nonché dal coinvolgimento di molteplici amministrazioni pubbliche e di soggetti privati con interessi potenzialmente confliggenti. L'ampiezza della battaglia legale, che coinvolgeva deliberazioni di diversi organi tecnici e politici nel corso di più anni, suggeriva fondamenti di ricorso articolati e complessi.

La motivazione del giudice

Poiché la sentenza è stata pronunciata per estinzione del giudizio a causa della rinuncia della società ricorrente, il TAR non ha affrontato il merito della controversia e non ha esaminato i singoli motivi di ricorso nel dettaglio. La rinuncia rappresenta uno degli eventi estintivi del processo amministrativo, per cui il giudice si limita a prendere atto della volontà della parte di abbandonare il ricorso e quindi di porre termine al procedimento in modo definitivo. Il collegio giudicante ha operato una valutazione procedimentale circa la sussistenza e l'efficacia della rinuncia medesima, senza necessità di effettuare valutazioni sulla fondatezza dei singoli motivi di ricorso o sulla legittimità dei provvedimenti impugnati. La pronuncia di compensazione delle spese indica che il giudice non ha ritenuto sussistessero ragioni particolari per attribuire le medesime ad alcuna parte in via esclusiva, preferendo una soluzione di equità tra i litiganti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia della società ricorrente al ricorso proposto nella forma e nei termini di legge. In conseguenza di tale estinzione, nessuna pronuncia è stata resa sul merito della controversia e sulla legittimità dei provvedimenti contestati, quali la deliberazione del collegio di vigilanza dell'ADP, le deliberazioni della segreteria tecnica, il verbale della conferenza dei servizi e il decreto di approvazione dell'ADP. Le spese del procedimento sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna ha sopportato i propri costi legali senza diritto ad alcun rimborso dall'altra. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa secondo le norme di legge vigenti.

Massima

La rinuncia al ricorso costituisce causa di estinzione del giudizio amministrativo che preclude la decisione sul merito della controversia e consente la compensazione delle spese processuali tra le parti contendenti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente, Estensore
Mauro Pedron,	Consigliere
Pietro Buzano,	Referendario
per l'annullamento
della deliberazione del collegio di vigilanza dell'ADP del 5/5/2020 (doc. 12), delle deliberazioni della segreteria tecnica del 17/7/2019, del 9/4/2020 e del 29/4/2020 (richiamate nel doc. 12, pag. 6), del verbale della conferenza dei servizi del 28/4/2021 (doc. 17) (provvedimenti conosciuti dalla società ricorrente in esito alla sua istanza di accesso evasa dal Comune di Bergamo l'8/6/2021 - docc. 24 e 25 -) e del DPGR 11/10/2018 n. 139 di approvazione dell'ADP (doc. 4).
sul ricorso numero di registro generale 377 del 2021, proposto da
Ernesto Rondini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Giavazzi, Giorgia Giavazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Tramvie Elettriche Bergamasche S.p.A., non costituiti in giudizio;
Comune di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Gritti, Silvia Mangili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Chorus Life S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bertacco, Antonio Carlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bergamo e di Chorus Life S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il giudizio estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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