OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRIAZIONE - DEPURATORE - PROGETTO DEFINITIVO - APPROVAZIONE - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 8 aprile 2026 |
| Numero | 202600488/2026 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Comune di Remedello, insieme con l'Ufficio d'Ambito di Brescia e la Provincia di Brescia, ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento della determinazione n. 46 del 5 dicembre 2023, con cui il direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia aveva approvato il progetto definitivo di un impianto di depurazione acque civili. L'impianto, dimensionato per una potenzialità di ventimila abitanti equivalenti, doveva essere localizzato nel territorio del Comune di Visano e avrebbe servito quattro comuni dell'ambito bresciano: Visano, Acquafredda, Remedello e Isorella. Il ricorso era stato sottoposto a misura cautelare, con ordinanza del 15 luglio 2024, durante il corso del giudizio. La controversia rientrava nel settore della gestione consortile del ciclo idrico integrato e interessava questioni procedurali e ambientali riguardanti l'approvazione di importanti infrastrutture pubbliche per il trattamento delle acque reflue. Nel corso del procedimento, il Comune ricorrente ha depositato una dichiarazione il 21 novembre 2025 con la quale ha comunicato al tribunale di aver perso interesse al proseguimento della causa.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, numero 152, il Codice dell'ambiente, che costituisce il testo unico della normativa ambientale italiana. In particolare, l'articolo 158-bis del Dlgs. 152/2006 stabilisce le procedure per l'approvazione dei progetti nel settore degli servizi idrici e della depurazione, delineando i passaggi amministrativi necessari perché tali progettazioni acquisiscano validità. Gli articoli 6, commi 9 e 9-bis, dello stesso decreto disciplinano la procedura di verifica ambientale preliminare, comunemente denominata screening ambientale, strumento mediante il quale l'amministrazione competente accerta se un progetto debba essere sottoposto alla più complessa procedura di valutazione d'impatto ambientale. Nel caso di specie, la determinazione dell'Ufficio d'Ambito aveva subordinato espressamente l'effettiva approvazione all'esito favorevole di questa verifica preliminare, condizionando così il perfezionamento del provvedimento al completamento della procedura ambientale, che doveva essere condotta da A2A Ciclo Idrico.
La questione giuridica
Il punto di diritto centrale è costituito dalla rilevanza del sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere, condizione processuale essenziale affinché il giudizio amministrativo possa proseguire. Quando una parte dichiara di non avere più interesse concreto a ottenere la pronuncia richiesta, il giudizio amministrativo viene meno nella sua funzione, poiché non vi è più alcun bene giuridico da tutelare mediante una decisione sul merito della controversia. La questione non attiene alla fondatezza del ricorso rispetto alle violazioni di legge asserite, bensì alla sussistenza stessa dei presupposti per procedere nella causa, cioè all'esistenza di una controversia viva e non meramente teorica.
La motivazione del giudice
Il collegio ha ritenuto che la dichiarazione prodotta dal Comune di Remedello il 21 novembre 2025 costituisse una manifestazione chiara e inequivocabile della perdita di interesse alla prosecuzione del ricorso. La circostanza che una parte scelga volontariamente di rinunciare ai propri diritti processuali, dichiarando l'assenza di ulteriore interesse a litigare, integra una causa di improcedibilità sopravvenuta durante il corso del giudizio, contemplata dal codice del procedimento amministrativo. Il tribunale ha accertato che, sulla base di tale dichiarazione depositata formalmente in causa, non sussistevano più le condizioni per continuare ad esaminare il ricorso nel merito, indipendentemente dalle ragioni che avevano indotto il ricorrente a questa decisione, che potevano essere legate al completamento della verifica ambientale preliminare, a soluzioni alternative individuate, o a valutazioni di opportunità amministrativa. La decisione del giudice si è dunque conformata alla disciplina processuale secondo cui il difetto di interesse contemporaneo all'esercizio dell'azione giudiziaria comporta l'improcedibilità della causa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, accogliendo così la valutazione di fatto e di diritto proposta dalla parte ricorrente attraverso la sua dichiarazione formale di rinuncia al proseguimento della causa. Le spese del giudizio sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese legali senza condanna all'altrui pagamento, soluzione coerente con l'improcedibilità della causa nel merito. La sentenza è eseguibile dall'autorità amministrativa secondo le ordinarie modalità di esecuzione delle decisioni giudiziali amministrative.
Massima
Il sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere, dichiarato dalla parte nel corso del procedimento, costituisce causa d'improcedibilità della causa amministrativa, indipendentemente dal merito della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario Laura Marchio', Referendario, Estensore per l''annullamento - della determinazione del direttore dell’Ufficio d''Ambito di Brescia n. 46 di data 5 dicembre 2023, con la quale è stato approvato, ai sensi dell''art. 158-bis del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152, il progetto definitivo dell’impianto di depurazione acque civili con potenzialità di 20.000 abitanti equivalenti nel Comune di Visano, al servizio dei Comuni di Visano, Acquafredda, Remedello e Isorella, subordinatamente all’esito favorevole della procedura di verifica ambientale preliminare ex art. 6 commi 9 e 9-bis del Dlgs. 152/2006, da eseguire a cura di A2A Ciclo Idrico; sul ricorso numero di registro generale 102 del 2024, proposto da: Comune di Remedello, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Asaro, con domicilio fisico nello studio dello stesso in Brescia, via Moretto n. 31 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ufficio D’Ambito di Brescia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocata Simona Emanuela Anna Viola, con domicilio fisico nello studio della stessa in Milano via Gabrio Serbelloni n. 7 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia di Brescia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dalle avvocate Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio fisico presso l’Avvocatura della Provincia di Brescia in Brescia, Palazzo Broletto piazza Paolo VI 29 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Visano, non costituito in giudizio; ad adiuvandum: Albino Galuppini, Antonio Galuppini, rappresentati e difesi dagli avvocati Romano Manfredi, Matteo Manfredi, Carola Treccani, con domicilio fisico nello studio degli stessi in Gottolengo piazza Vittorio Emanuele II n. 14 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia e dell’Ufficio D’Ambito di Brescia; Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di Albino e Antonio Galuppini; Vista l’ordinanza cautelare n. 222 del 15 luglio 2024; Vista la dichiarazione di data 21 novembre 2025, depositata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per l’Ufficio d’Ambito di Brescia il difensore come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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