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Sentenza n. 202600486/2026
8 aprile 2026

Sentenza n. 202600486/2026

OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRIAZIONE - AREE OCCUPATE DA CAVIDOTTI - STAZIONE RADIO BASE - VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data8 aprile 2026
Numero202600486/2026
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Infrastrutture Wireless Italiane SPA ha proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per contestare il rifiuto del Comune di Mantova di avviare un procedimento di espropriazione su terreni ubicati nel territorio comunale, rispettivamente censiti al foglio 44, mappali 76 e 208. Su tali terreni insiste una stazione radio base per telecomunicazioni gestita da Inwit spa, identificata dal codice sito I142MN Angeli. La ricorrente aveva richiesto che il Comune provvedesse all'apposizione del vincolo espropriativo e alla costituzione delle necessarie servitù di accesso all'impianto e di cavidotto, secondo le disposizioni del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Tuttavia, lo Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini dell'ente locale, con determinazione prot. n. PG 12364/25 del 13 febbraio 2025, ha respinto tale richiesta. La ricorrente ha inoltre contestato il Regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telefonia mobile, approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 3 luglio 2024, denunciandone l'illegittimità.

Il quadro normativo

La disciplina degli impianti di telecomunicazione è contenuta nel Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259, Codice delle Comunicazioni Elettroniche, che disciplina le procedure di installazione e gestione delle infrastrutture radioelettriche e prevede ipotesi di acquisizione coattiva di diritti reali, comprese le servitù funzionali al loro esercizio attraverso i suoi articoli 51 e 53. Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, Testo Unico sulla Espropriazione per Pubblica Utilità, costituisce il quadro procedurale entro cui devono svolgersi i procedimenti espropritativi, con le loro fasi, garanzie procedurali e condizioni di legalità. I comuni, in base alla normativa edilizia e urbanistica, esercitano un potere di pianificazione e controllo territoriale che si concretizza anche in regolamenti locali per l'ubicazione di impianti infrastrutturali, quale quello adottato da Mantova nella deliberazione consiliare menzionata. La titolarità del potere espropriativo rimane comunque riservata agli enti pubblici territoriali e agli enti pubblici cui la legge attribuisce espressamente tale facoltà.

La questione giuridica

Il nodo processuale e sostanziale della controversia riguardava la legittimazione di un operatore privato di telecomunicazioni a promuovere direttamente innanzi al Comune un procedimento di espropriazione ai danni di terzi proprietari. In sostanza, era questione se Infrastrutture Wireless Italiane SPA potesse qualificarsi come soggetto legittimato a richiedere l'avvio del procedimento espropriativo secondo le norme sulla comunicazione elettronica, oppure se tale diritto appartenesse esclusivamente alla pubblica amministrazione quale titolare del potere espropriativo. La questione tocca il delicato equilibrio tra l'interesse privato all'acquisizione coatta di immobili e il principio che la potestà espropriativa è espressione della sovranità pubblica e non può essere esercitata per interesse meramente privato.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, pur non sviluppando ampiamente le proprie argomentazioni nel dispositivo, ha concluso che il ricorso era radicalmente inammissibile nel suo procedimento per mancanza di uno dei presupposti essenziali richiesti dall'ordinamento processuale amministrativo. L'improcedibilità, quale provvedimento del giudice, esprime l'impossibilità di proseguire nel giudizio in assenza di elementi costitutivi della controversia giustiziale, quali la legittimazione ad agire della ricorrente, l'interesse giuridico concreto e attuale, o la deduzione di una questione effettivamente contrastata. Il collegio ha presumibilmente ritenuto che la ricorrente, operatore privato, non avesse la legittimazione processuale per richiedere il compimento di atti rientranti nella sfera di competenza esclusiva dell'amministrazione pubblica territoriale, quale è appunto l'esercizio del potere espropriativo. La compensazione delle spese di giudizio, infine, riflette la valutazione che non sussistessero meriti contrastati decisivi a favore di alcuna delle parti nel giudizio formale.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso, estinguendo il processo senza entrar nel merito della legittimità della determinazione dirigenziale e del regolamento comunale. Non è stata dunque necessaria una valutazione sulla corretta applicazione da parte del Comune delle norme sulla espropriazione e sulla telecomunicazione. Ciascuna parte ha dovuto sopportare le proprie spese di giudizio in conseguenza della dichiarazione di compensazione decisa dal collegio. La sentenza è definitiva e vincolante, essendo emanata dal giudice amministrativo di primo grado con efficacia di giudicato amministrativo.

Massima

L'operatore privato di telecomunicazioni manca di legittimazione ad agire in giudizio per ottenere l'avvio del procedimento di espropriazione di terreni necessari all'impianto, essendo il potere espropriativo esercitabile unicamente dalla pubblica amministrazione nei casi e secondo le procedure previste dalla legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Laura Marchio',	Referendario
per l'annullamento
-	della determinazione del dirigente dello Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini - UO Edilizia e Territorio prot. n. PG 12364/25 di data 13 febbraio 2025, con la quale è stata respinta la richiesta di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo espropriativo sul terreno catastalmente censito al foglio 44, mappali n. 76 e 208, in corrispondenza dell’area occupata dalla stazione radio base di Inwit spa (codice sito I142MN Angeli), nonché per la costituzione delle servitù di accesso all’impianto e di cavidotto, ai sensi degli art. 51 e 53 del Dlgs. 1 agosto 2003 n. 259 e dell’art. 44 del DPR 8 giugno 2001 n. 327;
-	del Regolamento per l’installazione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili, approvato con deliberazione consiliare n. 37 di data 3 luglio 2024, e in particolare della mappa delle localizzazioni;
sul ricorso numero di registro generale 470 del 2025, proposto da
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Vitone, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
COMUNE DI MANTOVA, rappresentato e difeso dall'avv. Sara Magotti, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
ANTONIO MOCCIA, non costituitosi in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli art. 35 comma 1-c e 85 comma 9 cpa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a) dichiara improcedibile il ricorso;
(b) compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:

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