OPERE PUBBLICHE - CONDOTTA FOGNARIA – OCCUPAZIONE SINE TITULO – ACQUISIZIONE SERVITÙ IN SANATORIA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300038/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società privata ricorre contro una deliberazione del Consiglio comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII, adottata nel 2021, con la quale l'amministrazione comunale ha deliberato di acquisire in via di sanatoria una servitù di passaggio costituita da aree occupate per la realizzazione di una condotta fognaria. La ricorrente, proprietaria delle aree in questione, contesta questo provvedimento ritenendo che il Comune non possegga il potere di acquisire in tale forma una servitù su beni di proprietà altrui, senza osservare le corrette procedure di acquisizione e senza il consenso del proprietario. Nella controversia è parte anche Uniacque S.p.A., gestore del servizio idrico integrato, che aveva presumibilmente richiesto la sanatoria della servitù necessaria al passaggio della condotta. La questione investe la legittimità dei modi e delle forme attraverso cui l'amministrazione comunale ha inteso regolarizzare una situazione di fatto creata senza i necessari titoli giuridici.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dagli articoli del Codice civile relativi ai diritti reali e alle servitù, nonché dagli articoli della legge n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo e dagli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 concernente il Testo unico dell'ordinamento degli enti locali, che governano le competenze dei comuni e le forme di esercizio dei loro poteri. Rileva inoltre la disciplina dei diritti reali su beni altrui, che richiedono per la loro costituzione un atto idoneo e, nel caso di acquisizione da parte di un ente pubblico, l'osservanza di specifiche procedure autorizzative. Le servitù coattive possono essere imposte soltanto nei casi previsti dalla legge, con le procedure amministrative e di indennizzo prescritte, e non mediante generica deliberazione comunale di sanatoria che pretenda di acquisire diritti senza seguire le forme legittimate dall'ordinamento.
La questione giuridica
Il punto controverso riguarda la competenza e la legittimità della deliberazione comunale nel costituire e acquisire una servitù su aree di proprietà privata attraverso un provvedimento denominato di sanatoria, senza osservanza delle procedure previste dal codice civile e dalla legge amministrativa per l'acquisto di diritti reali su beni altrui. Emerge cioè il conflitto fra il potere dell'amministrazione comunale di agire per utilità pubblica e la tutela del diritto di proprietà privata, nonché fra le forme procedurali ordinarie e il ricorso a una regolarizzazione straordinaria. La questione investe il principio di legalità, in quanto l'acquisto di un diritto reale su bene altrui non può avvenire per mera deliberazione amministrativa, ma deve poggiare su atti giuridici rispettosi della natura civilistica della fattispecie.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo ha considerato che una deliberazione comunale non può, per semplice volontà politica, acquisire una servitù su beni privati mediante la procedura straordinaria della sanatoria, in assenza di titoli contrattuali o di altre forme legittime di costituzione del diritto reale. Il collegio ha ritenuto che il provvedimento impugnato violasse il diritto di proprietà della ricorrente, negando al Comune il potere di regolarizzare unilateralmente una situazione di occupazione di fatto senza il concorso della volontà del proprietario o senza il ricorso alle forme coattive previste dalla legge (come la procedura per servitù coattiva). La logica sottesa è che l'amministrazione, pur agendo per fini di pubblica utilità, rimane vincolata ai limiti della sua competenza e alla forma sostanziale richiesta dall'ordinamento civile per l'acquisto di diritti reali, non potendo elidere in via amministrativa i requisiti necessari per la validità di tale acquisto.
La decisione
Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso della società e ha annullato integralmente la deliberazione del Consiglio comunale relativa all'acquisizione della servitù. Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.000 euro, a favore della ricorrente. Le spese processuali sostenute dalla ricorrente verso Uniacque S.p.A. sono state compensate fra le parti. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, il che significa che il Comune doveva astenersi dall'applicare la deliberazione annullata e tornare a una situazione priva del provvedimento illegittimo.
Massima
L'amministrazione comunale non può acquisire in via di sanatoria una servitù su aree di proprietà privata mediante semplice deliberazione, dovendosi osservare le forme di costituzione dei diritti reali previste dal codice civile e dalla legge amministrativa, incluse le procedure per le servitù coattive qualora il proprietario non consenta volontariamente. Testo integrale completo della sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Seconda. Presidente Bernardo Massari, Consigliere Mauro Pedron, Referendario Estensore Massimo Zampicinini. Sentenza pronunciata nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023. Ricorso numero 704 del 2021 per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale avente oggetto "Acquisizione, in via di sanatoria, della servitù di aree occupate per la realizzazione di condotta fognaria". Ricorrente una società S.p.A. rappresentata dagli avvocati Massimo Giavazzi e Giorgia Giavazzi. Convenuti il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII rappresentato dagli avvocati Lidia Redaelli e Leonardo Rossi, e Uniacque S.p.A. rappresentata dagli avvocati Andrea Di Lascio e Saul Monzani. Visti il ricorso e gli atti relativi; visti gli atti di costituzione in giudizio dei convenuti; visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza pubblica dell'estensore. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente, liquidate in 2.000 euro. Compensa le spese processuali tra la ricorrente e Uniacque S.p.A. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Dispone che per ragioni di riservatezza si proceda all'oscuramento delle generalità della società ricorrente. Così deciso in Brescia nel giorno 10 gennaio 2023. Esito: accoglimento del ricorso. Tribunale: TAR Lombardia Brescia. Sezione: Sezione Seconda.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore per l'annullamento: - della deliberazione del Consiglio comunale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2021, avente come oggetto la «Acquisizione, in via di sanatoria, della servitù di aree occupate per la realizzazione di condotta fognaria». sul ricorso numero di registro generale 704 del 2021, proposto da -OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Giavazzi e Giorgia Giavazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Giavazzi in Giustizia, Pec Registro; Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Redaelli e Leonardo Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Uniacque S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Di Lascio e Saul Monzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII e di Uniacque S.p.A.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna il comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente che liquida in Euro 2.000 (duemila). Compensa le spese tra la ricorrente e Uniacque S.p.A. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di legge a garanzia della riservatezza, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della società ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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