Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA—Accolto
Sentenza n. 202300038/2023
Opere Pubbliche - Condotta Fognaria – Occupazione Sine Titulo – Acquisizione Servitù In Sanatoria
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore per l'annullamento: - della deliberazione del Consiglio comunale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2021, avente come oggetto la «Acquisizione, in via di sanatoria, della servitù di aree occupate per la realizzazione di condotta fognaria». sul ricorso numero di registro generale 704 del 2021, proposto da -OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Giavazzi e Giorgia Giavazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Giavazzi in Giustizia, Pec Registro; Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Redaelli e Leonardo Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Uniacque S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Di Lascio e Saul Monzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII e di Uniacque S.p.A.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna il comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente che liquida in Euro 2.000 (duemila). Compensa le spese tra la ricorrente e Uniacque S.p.A. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di legge a garanzia della riservatezza, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della società ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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