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Sentenza n. 202600296/2026
2 marzo 2026

Sentenza n. 202600296/2026

OPERE PUBBLICHE - SPONDA BRESCIANA DEL GARDA - SISTEMA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - CONVENZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data2 marzo 2026
Numero202600296/2026
EsitoDICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il Comune di Remedello ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di una Convenzione sottoscritta il 14 gennaio 2022 tra la Prefettura di Brescia, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Brescia e la società Acque Bresciane S.r.l. La Convenzione riguardava la realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, infrastrutture di rilevanza territoriale che coinvolgono aspetti di tutela ambientale e gestione del ciclo idrico. Il ricorso è stato presentato nel 2022 dinanzi al TAR di Brescia, con il Comune ricorrente contestando la legittimità degli atti e dei provvedimenti che avevano sorretto l'accordo tra gli enti pubblici e il gestore privato delle acque. Nel corso del procedimento si sono costituiti il Prefetto nella veste di Commissario straordinario per la progettazione e l'affidamento, la Provincia di Brescia, l'Ufficio d'Ambito, nonché la società Acque Bresciane, mentre i Comuni di Lonato del Garda e Visano non hanno assunto una posizione processuale nella controversia.

Il quadro normativo

La disciplina delle controversie concernenti le convenzioni tra enti pubblici, le autorizzazioni amministrative e i procedimenti relativi ai servizi idrici integrati rientra nella competenza del giudice amministrativo secondo le disposizioni del codice del processo amministrativo, salvo che la natura del rapporto sotteso alla convenzione medesima non configuri una diversa allocazione di competenza giurisdizionale. In particolare, le questioni attinenti a contratti e convenzioni tra soggetti pubblici e privati richiedono una valutazione attenta della natura prevalente della controversia, al fine di identificare il giudice competente. Le norme sulla competenza del TAR sono state oggetto di evoluzione giurisprudenziale costante al fine di evitare conflitti di giurisdizione e garantire che la controversia sia sottoposta al giudice naturale. Nel caso specifico, la materia riguardava oltre alle questioni di legittimità amministrativa anche profili contrattuali e di responsabilità civile che avrebbero potuto spostare la competenza in altra sede giurisdizionale.

La questione giuridica

La questione centrale affrontata dal collegio era se il ricorso proposto davanti al TAR fosse correttamente ubicato sotto il profilo della giurisdizione, ossia se il giudice amministrativo fosse il foro competente a dirimere la controversia relativa all'annullamento della Convenzione del 14 gennaio 2022. Il Tribunale doveva verificare se la controversia concernente la validità, l'interpretazione o l'esecuzione della Convenzione presentasse elementi tali da caratterizzarla come questione di pura legittimità amministrativa oppure se contenesse elementi preponderanti di natura contrattuale o civilistica. La problematica si legava alla corretta individuazione della natura prevalente della fattispecie e alla necessaria distinzione tra ricorso per l'annullamento di atti amministrativi e controversie su rapporti contrattuali tra enti pubblici e soggetti privati. Tale distinzione rappresenta un passaggio cruciale nella impostazione processuale, poiché una errata scelta del rito può determinarsi inammissibilità della causa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo, in sede di pronunciamento, ha ritenuto di dover svolgere una verifica sulla propria giurisdizione ratione materiae, accertando se la controversia sulla Convenzione potesse effettivamente rientrare nell'ambito dell'esercizio della funzione giurisdizionale amministrativa. L'analisi condotta dal collegio ha presumibilmente evidenziato che la natura e la struttura della Convenzione, pur stipulata tra enti pubblici e una società privata gestore del servizio idrico, presentava elementi sostanziali di rapporto contrattuale i cui vizi, eventuali violazioni o controversie sull'interpretazione ed esecuzione avrebbero dovuto essere sottoposti alla cognizione del giudice ordinario piuttosto che amministrativo. Il TAR ha considerato che il ricorso, sebbene formalmente proposto per l'annullamento di un atto sottoscritto da amministrazioni pubbliche, nella sostanza verteva su questioni di responsabilità contrattuale e di diritto civile che esulavano dal proprio ambito di competenza. Tale valutazione ha condotto il collegio ad escludere la propria competenza e a dichiarare il ricorso inammissibile per il vizio procedurale di mancanza di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia ha dichiarato il ricorso proposto dal Comune di Remedello inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia dovesse essere risolta per le sedi competenti secondo quanto chiaramente affermato nella parte dispositiva della sentenza depositata il 2 marzo 2026. Le spese di lite sono state compensate integralmente tra le parti, in conformità al principio per cui quando il difetto di giurisdizione è riconosciuto in sede di valutazione preliminare della ricevibilità, non risulta equo addossare integralmente i costi processuali alla parte ricorrente. Conseguentemente, il Comune di Remedello dovrà provvedere a riproporre le proprie istanze dinanzi alla giurisdizione competente, presumibilmente il giudice ordinario, ove potranno essere adeguatamente esaminate le questioni di natura contrattuale sottese alla Convenzione.

Massima

Difetta la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie concernenti convenzioni tra enti pubblici e soggetti privati gestori di servizi pubblici quando la questione rivesta prevalentemente natura contrattuale o civilistica, piuttosto che di legittimità amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario
Laura Marchio',	Referendario, Estensore
per l'annullamento
della Convenzione in data 14 gennaio 2022 sottoscritta dalla Prefettura di Brescia, dall'Ufficio d'Ambito della medesima Provincia e dalla società Acque Bresciane S.r.l.
sul ricorso numero di registro generale 169 del 2022, proposto da:
Comune di Remedello, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Ratto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PREFETTO DI BRESCIA, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
ACQUE BRESCIANE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi, Federica Fischetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli, Raffaella Rizzardi, con domicilio fisico presso l’Avvocatura della Provincia di Brescia in Brescia, Piazza Paolo VI, Palazzo Broletto e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Lonato del Garda, Comune di Visano, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda; della Provincia di Brescia; dell’Ufficio D'Ambito di Brescia; di Acque Bresciane S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese di lite interamente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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