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Sentenza n. 202600192/2026
16 febbraio 2026

Sentenza n. 202600192/2026

OPERE PUBBLICHE - SPONDA BRESCIANA DEL GARDA - SISTEMA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - PROGETTAZIONE E UBICAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data16 febbraio 2026
Numero202600192/2026
EsitoDICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato presentato dal Comune di Bagnolo Mella, da Acque Bresciane S.r.l. (società che gestisce il servizio idrico integrato) e dalla Provincia di Brescia contro il Prefetto di Brescia in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, nonché contro l'Ufficio d'Ambito di Brescia. La controversia riguarda una pluralità di provvedimenti commissariali e amministrativi adottati tra giugno e ottobre 2021, relativi alla gestione di opere infrastrutturali idrauliche e alla depurazione delle acque lacustri. Gli atti impugnati comprendono decreti del Commissario straordinario, provvedimenti dell'Ufficio d'Ambito, note commissariali e il piano degli interventi con la scelta progettuale Gavardo/Montichiari accompagnato dal relativo cronoprogramma dei lavori. La controversia nasce dalle criticità emerse nella realizzazione delle infrastrutture depurative nel bacino del Lago di Garda, materia di rilevanza ambientale e gestionale per il servizio idrico regionale.

Il quadro normativo

La materia riguarda la gestione delle acque lacustri e della depurazione nella sponda bresciana del Lago di Garda, disciplinata dal Codice dell'Ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), dalla normativa regionale lombarda sulla gestione del servizio idrico integrato e dalle direttive europee in materia di qualità delle acque. La competenza commissariale straordinaria è stata istituita mediante provvedimenti del Governo per accelerare la realizzazione delle opere di collettamento e depurazione, in conformità agli obblighi di risanamento delle acque superficiali. La giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario si determina in base alla natura della controversia e al tipo di provvedimento impugnato, applicando i principi consolidati in materia di riparto funzionale.

La questione giuridica

La questione centrale riguardava la giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale, ossia se il ricorso fosse proposto dinanzi all'autorità giudiziaria competente secondo le regole di riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario. Il tribunale doveva accertare preliminarmente se la controversia, quale proposta dai ricorrenti, ricadesse nella competenza amministrativa oppure presentasse profili giuridici che determinavano l'esclusione della giurisdizione amministrativa. Questo controllo di giurisdizione costituisce un presupposto logico e processuale ineludibile prima della prosecuzione del giudizio nel merito.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, all'esame dei motivi di ricorso e della documentazione depositata, ha ritenuto che la controversia presentasse caratteri tali da determinare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Sebbene gli atti formalmente impugnati assumessero la veste di provvedimenti amministrativi, la natura sostanziale della lite e gli interessi realmente in gioco risultavano estranei alla competenza amministrativa, con riguardo al riparto funzionale tra i giudici. Il tribunale ha concluso che la controversia, correttamente qualificata nella sua essenza, dovesse essere sottoposta al giudice ordinario, competente secondo le regole di riparto di giurisdizione applicabili. Questa valutazione preliminare rappresenta un controllo procedurale preliminare che preclude necessariamente l'accesso al merito della causa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo implicitamente la controversia alla competenza del giudice ordinario. Le spese di lite sono state interamente compensate tra le parti, evitando condanne economiche asimmetriche. La sentenza è stata ordinata di essere eseguita dall'autorità amministrativa secondo le forme di legge.

Massima

La giurisdizione del giudice amministrativo è esclusa quando la controversia, pur concernente formalmente atti amministrativi, presenta nella sua sostanza caratteri tali da ricadere nella competenza del giudice ordinario secondo il criterio del riparto di giurisdizione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento commissariale prot. N. 0060192 del 23 luglio 2021;
- della nota commissariale in data 22 giugno 2021;
- della nota commissariale prot. n. 0056450 in data 13 luglio 2021;
- del piano degli interventi della scelta progettuale Gavardo/Montichiari, con codice unico e cronoprogramma dei lavori di realizzazione del progetto in data 19 luglio 2021.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 11 ottobre 2021:
- degli stessi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo;
C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 novembre 2021:
- del provvedimento commissariale prot. N. 0061918 del 29 luglio 2021;
- del provvedimento 9 agosto 2021 sottoscritto dal direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia e protocollato al Gabinetto della Prefettura di Brescia al n. 64887 del 9 agosto 2021;
- del provvedimento n. 43 del 5 ottobre 2021 adottato dall'Ufficio d'Ambito di Brescia, conclusivo della conferenza di servizi preliminare indetta in forma semplificata e in modalità asincrona;
- del decreto del Commissario Straordinario per la progettazione l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda prot. n. 0081503 del 7 ottobre 2021;
- del provvedimento del Commissario Straordinario prot. n. 0083931 del 15 ottobre 2021.
sul ricorso numero di registro generale 668 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
COMUNE DI BAGNOLO MELLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Ratto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Emilio Caldara, 44;
ACQUE BRESCIANE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi, Federica Fischetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli, Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PREFETTO DI BRESCIA, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda; della Provincia di Brescia; dell’Ufficio D'Ambito di Brescia; di Acque Bresciane S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese di lite interamente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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