OPERE PUBBLICHE - SPONDA BRESCIANA DEL GARDA - SISTEMA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - CONVENZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 16 febbraio 2026 |
| Numero | 202600190/2026 |
| Esito | DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Comune di Paitone, insieme a Acque Bresciane S.r.l., ha proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere la dichiarazione di nullità e l'annullamento della Convenzione sottoscritta il 14 gennaio 2022. Tale convenzione era stata stipulata dalla Prefettura di Brescia, dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Brescia e da Acque Bresciane S.r.l. nell'ambito di un programma straordinario di interventi per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda. La controversia riguardava quindi un assetto organizzativo e gestionale relativo al trattamento delle acque reflue del territorio, con implicazioni significative per i comuni interessati e per il gestore della rete idrica.
Il quadro normativo
La materia della gestione dei servizi idrici in Italia è disciplinata dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalla normativa sulla gestione integrata del ciclo dell'acqua, secondo cui gli Ambiti Territoriali Ottimali, gli Uffici d'Ambito e i gestori dei servizi pubblici devono coordinare l'esercizio delle funzioni relative all'approvvigionamento idrico, alla depurazione e alla gestione delle infrastrutture. Il Prefetto, in qualità di Commissario straordinario per specifiche opere prioritarie, assume funzioni di coordinamento e di affidamento delle stesse. Le convenzioni stipulate in questo contesto costituiscono strumenti di regolazione dei rapporti fra gli enti pubblici e i gestori privati, e la loro validità dipende dal corretto esercizio delle competenze amministrative e dalla conformità ai principi di trasparenza e correttezza.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alla domanda di annullamento della Convenzione. Il ricorrente contestava la validità e l'operatività della Convenzione, presumibilmente lamentando profili di illegittimità amministrativa, ma il Tribunale ha dovuto valutare se il ricorso fosse stato proposto davanti all'autorità giudiziaria competente. La questione attineva cioè non al merito delle contestazioni, ma alla sede processuale corretta presso cui azionare le pretese dedotte.
La motivazione del giudice
Il TAR ha ritenuto che il ricorso, pur contenendo riferimenti a profili di illegittimità di un provvedimento apparentemente amministrativo, non rientrasse nella sfera di competenza della giurisdizione amministrativa. Dalla struttura della fattispecie e dalla natura degli interessi in gioco, il Collegio ha inferito che la controversia attineva sostanzialmente ai rapporti di natura contrattuale e civilistica fra le parti, piuttosto che all'esercizio di un potere amministrativo lato sensu. Pertanto, le contestazioni articolate dal ricorrente, sebbene formulate con riferimento a una Convenzione sottoscritta da enti pubblici, trovavano la loro radice in questioni negoziali e civilistiche che rientravano nella sfera del diritto privato e della responsabilità contrattuale, non in quella dei vizi di legittimità amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ordinando così il trasferimento della controversia davanti al giudice ordinario competente. Le spese di lite sono state interamente compensate fra le parti, azionando il principio secondo cui in caso di manifesto difetto di giurisdizione non è equo gravare alcuna parte dei costi processuali. La sentenza è stata escutiva e definitiva, impedendo al ricorrente di riproporre la medesima domanda dinanzi al TAR.
Massima
La controversia relativa alla validità e all'operatività di una Convenzione stipulata fra enti pubblici e gestori privati del servizio idrico, qualora attinga a profili essenzialmente contrattuali e civilistici piuttosto che a vizi di legittimità amministrativa, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo e deve essere proposta davanti al giudice ordinario competente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario, Estensore Laura Marchio', Referendario per la dichiarazione di nullità nonché per l’annullamento della Convenzione in data 14 gennaio 2022 sottoscritta dalla Prefettura di Brescia, dall'Ufficio d'Ambito della medesima Provincia e dalla società Acque Bresciane S.r.l. sul ricorso numero di registro generale 168 del 2022, proposto da COMUNE DI PAITONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Ratto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ACQUE BRESCIANE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi, Federica Fischetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli, Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; PREFETTO DI BRESCIA, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; COMUNE DI LONATO DEL GARDA, COMUNE DI VISANO, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda; della Provincia di Brescia; dell’Ufficio D'Ambito di Brescia; di Acque Bresciane S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. Spese di lite interamente compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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