OPERE PUBBLICHE - SPONDA BRESCIANA DEL GARDA - SISTEMA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - CONVENZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 16 febbraio 2026 |
| Numero | 202600189/2026 |
| Esito | DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Comune di Muscoline, insieme ad Acque Bresciane S.r.l. e alla Provincia di Brescia, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere la dichiarazione di nullità e l'annullamento della Convenzione sottoscritta il 14 gennaio 2022 fra la Prefettura di Brescia, l'Ufficio d'Ambito della medesima Provincia e la società Acque Bresciane S.r.l. La controversia riguarda il servizio idrico integrato sulla sponda bresciana del Lago di Garda, in un contesto in cui la Prefettura agisce in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere di collettamento e depurazione. Il ricorso è stato proposto con una domanda di annullamento della convenzione medesima, sottintendendo questioni di legittimità nel procedimento amministrativo che ha condotto alla sua sottoscrizione.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto della disciplina del servizio idrico integrato, regolato dal Decreto legislativo numero 152 del 2006 e dalle normative regionali lombarde sulla gestione delle acque. La Prefettura, in qualità di Commissario straordinario, agisce sulla base di poteri conferiti dalla legislazione emergenziale e speciale per questioni ambientali del Lago di Garda, con competenze sulla progettazione e gestione delle opere di depurazione. Gli enti locali e i gestori privati sono tenuti a stipulare convenzioni che disciplinano le modalità di erogazione del servizio idrico e le relative responsabilità, secondo i principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia attiene alla natura giuridica della Convenzione sottoscritta il 14 gennaio 2022 e alla conseguente individuazione della giurisdizione competente a deciderne la legittimità. I ricorrenti ritenevano di poter far valere vizi di illegittimità dinanzi al giudice amministrativo, sollecitando l'annullamento dell'atto. Tuttavia, il TAR ha ritenuto di dover operare una verifica preliminare sulla propria competenza a conoscere della controversia, indipendentemente dal merito della questione sottesa.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha approfondito le caratteristiche della Convenzione impugnata e ha concluso che la controversia in questione non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo bensì in quella del giudice ordinario civile. Ciò accade generalmente quando l'atto contestato presenta prevalente carattere contrattuale privato, sebbene stipulato fra enti pubblici e gestori, oppure quando la controversia verte principalmente su diritti e interessi di natura civilistica piuttosto che sul controllo della legittimità di un provvedimento amministrativo. Il collegio ha ritenuto che la Convenzione, pur coinvolgendo enti pubblici, non costituisce un atto amministrativo autonomo suscettibile di sindacato amministrativo secondo i canoni del contenzioso amministrativo, ma piuttosto un atto contrattuale la cui impugnazione deve seguire i percorsi della giurisdizione ordinaria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, riconoscendo che la controversia non rientra nella sua competenza ratione materiae. Le spese di lite sono state compensate integralmente fra le parti. La sentenza è stata depositata il 16 febbraio 2026, seguendo l'udienza pubblica del 4 dicembre 2025, e diviene esecutiva con l'ordine impartito all'autorità amministrativa.
Massima
Il sindacato sulla legittimità di una convenzione fra enti pubblici e gestori del servizio idrico, quando tale convenzione presenta prevalente carattere contrattuale privato, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario civile e non in quella del giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario, Estensore Laura Marchio', Referendario per la dichiarazione di nullità nonché per l’annullamento della Convenzione in data 14 gennaio 2022 sottoscritta dalla Prefettura di Brescia, dall'Ufficio d'Ambito della medesima Provincia e dalla società Acque Bresciane S.r.l. sul ricorso numero di registro generale 161 del 2022, proposto da COMUNE DI MUSCOLINE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Ratto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ACQUE BRESCIANE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi, Federica Fischetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Magda Poli, Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; PREFETTO DI BRESCIA, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; COMUNE DI LONATO DEL GARDA, COMUNE DI VISANO, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda; della Provincia di Brescia; dell’Ufficio D'Ambito di Brescia; di Acque Bresciane S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. Spese di lite interamente compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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