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Sentenza n. 202600186/2026
16 febbraio 2026

Sentenza n. 202600186/2026

OPERE PUBBLICHE - SPONDA BRESCIANA DEL GARDA - SISTEMA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - PROGETTAZIONE E UBICAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data16 febbraio 2026
Numero202600186/2026
EsitoDICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il Comune di Vallio Terme, la società Acque Bresciane S.r.l., la Provincia di Brescia e l'Ufficio d'Ambito di Brescia hanno presentato ricorso innanzi al TAR Lombardia contro una serie di provvedimenti e documenti amministrativi emanati tra giugno e ottobre 2021. Gli atti impugnati riguardavano il progetto di realizzazione di nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda, un intervento di rilevante importanza ambientale e infrastrutturale. In particolare, i ricorrenti contestavano tanto provvedimenti del Commissario Straordinario (il Prefetto di Brescia) quanto atti dell'Ufficio d'Ambito, inclusi il piano degli interventi con cronoprogramma, le note commissariali e i provvedimenti conclusivi di conferenze di servizi preliminari. La controversia nasceva evidentemente da divergenze sulla progettazione, l'affidamento e le modalità di esecuzione di queste opere, con i ricorrenti che ritenevano illegittime le decisioni assunte dalle autorità competenti nel processo gestionale dell'intervento infrastrutturale.

Il quadro normativo

La materia delle opere di depurazione e collettamento dei reflui, nonché la gestione dei servizi idrici in ambiti territoriali come quello bresciano, è disciplinata da una complessa cornice normativa che comprende il Testo Unico Ambientale, la normativa relativa ai servizi idrici, i decreti legislativi sulla gestione dei rifiuti e le acque reflue, nonché la legislazione sulla funzione commissariale straordinaria per interventi di rilevanza nazionale o regionale. La figura del Commissario Straordinario, in questo caso identificato con il Prefetto, si inserisce in un meccanismo accelerato e derogatario rispetto alle procedure ordinarie, con poteri amplificati per garantire la realizzazione di opere considerate prioritarie sotto il profilo ambientale e infrastrutturale. Gli Uffici d'Ambito rappresentano le strutture competenti per il coordinamento e la pianificazione degli interventi idrico-ambientali su scala territoriale. La legittimazione dei ricorrenti si basava sulla loro qualità di soggetti titolari di interessi giuridicamente rilevanti in relazione alla realizzazione di queste opere, sia nella loro veste istituzionale sia nella loro qualità di gestore del servizio idrico.

La questione giuridica

Il cuore della controversia riguardava la legittimità amministrativa di una serie di decisioni assunte durante la fase progettuale e di affidamento delle opere, comprendendo aspetti procedurali relativi alla conferenza di servizi, alla scelta tra diverse alternative progettuali (tra cui quella relativa a Gavardo e Montichiari), e all'esercizio dei poteri commissariali nella loro interferenza con gli ordinari processi decisionali territoriali e funzionali. I ricorrenti lamentavano presumibilmente irregolarità nei percorsi autorizzativi, mancati adempimenti procedurali, vizi di forma e sostanza nei provvedimenti, oltre a possibili violazioni dei diritti e degli interessi delle parti coinvolte nel procedimento. La questione aveva anche una dimensione strutturale complessa, dato che vedeva convergere diversi enti territoriali e gestori con potenzialmente conflittuali ambiti di competenza e interesse nella realizzazione dell'opera.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel procedimento descritto nel presente decreto, non ha ritenuto di entrare nel merito delle contestazioni sollevate dai ricorrenti. Invece, il collegio giudicante ha identificato una questione preliminare di carattere processuale e jurisdizionale che ha condotto alla totale dismissione della causa: il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Questa decisione implica che, secondo la valutazione del TAR, gli atti impugnati e la controversia sottoposta in ricorso non rientrano nella sfera di competenza della giurisdizione amministrativa, bensì appartengono a una diversa categoria di controversie che dovrebbe trovare composizione innanzi a giudici di diversa natura o secondo diversi meccanismi di risoluzione. La dichiarazione di inammissibilità per difetto di giurisdizione rappresenta un'eccezione dilatoria che impedisce al giudice amministrativo di pronunziarsi nel merito, poiché carente di poteri giurisdizionali sulla materia dedotta in causa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso nella sua totalità, esteso ai motivi aggiunti depositati nelle diverse date processuali, con la motivazione che il giudice amministrativo è privo di giurisdizione sulla controversia. Di conseguenza, tutti gli atti impugnati mantengono la loro validità nel sistema amministrativo, in assenza di un sindacato giurisdizionale amministrativo che li dichiari illegittimi. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, cosicché ciascun ricorrente rimane tenuto al pagamento delle proprie spese legali senza poter ottenere restituzione dalle controparte. La sentenza è stata depositata il 16 febbraio 2026, successivamente alla sua pronuncia nel consiglio in camera del 4 dicembre 2025, e rimane vincolante per tutte le parti in causa nell'ambito della giurisdizione amministrativa.

Massima

La giurisdizione del giudice amministrativo è limitata alle controversie aventi ad oggetto atti amministrativi, e difetta qualora la causa verta su materie o atti rientranti in competenze di diversa natura giurisdizionale, comportando l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento commissariale prot. N. 0060192 del 23 luglio 2021;
- della nota commissariale in data 22 giugno 2021;
- della nota commissariale prot. n. 0056450 in data 13 luglio 2021;
- del piano degli interventi della scelta progettuale Gavardo/Montichiari, con codice unico e cronoprogramma dei lavori di realizzazione del progetto in data 19 luglio 2021.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 11 ottobre 2021:
- degli stessi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo;
C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 novembre 2021:
- del provvedimento commissariale prot. N. 0061918 del 29 luglio 2021;
- del provvedimento 9 agosto 2021 sottoscritto dal direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia e protocollato al Gabinetto della Prefettura di Brescia al n. 64887 del 9 agosto 2021;
- del provvedimento n. 43 del 5 ottobre 2021 adottato dall'Ufficio d'Ambito di Brescia, conclusivo della conferenza di servizi preliminare indetta in forma semplificata e in modalità asincrona;
- del decreto del Commissario Straordinario per la progettazione l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda prot. n. 0081503 del 7 ottobre 2021;
- del provvedimento del Commissario Straordinario prot. n. 0083931 del 15 ottobre 2021.
sul ricorso numero di registro generale 633 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
COMUNE DI VALLIO TERME, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Ratto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ACQUE BRESCIANE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi, Federica Fischetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli, Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PREFETTO DI BRESCIA, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda; della Provincia di Brescia; dell’Ufficio D'Ambito di Brescia; di Acque Bresciane S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese di lite interamente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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