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Sentenza n. 202600079/2026
26 gennaio 2026

Sentenza n. 202600079/2026

MAGISTRATI - RICUSAZIONE - COSTITUZIONE DEL COLLEGIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data26 gennaio 2026
Numero202600079/2026
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Mariantonietta Baselli ha proposto un ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, al fine di impugnare una serie di decreti presidenziali relativi alla procedura di ricusazione di magistrati del medesimo TAR nel corso di un giudizio amministrativo originario (ricorso n. 722/2020). In particolare, ha contestato il decreto n. 39/2022 del 11 ottobre 2022, con il quale il Presidente della Sezione Staccata aveva costituito un collegio per decidere sulla sua istanza di ricusazione, successivamente il decreto n. 42/2022 del 24 ottobre 2022, che dichiarava la cessazione degli effetti del decreto precedente e l'accertamento di un impedimento del Presidente stesso ai sensi dell'articolo 6 della legge 186 del 1982, e infine il decreto n. 46/2022 del 17 novembre 2022, con il quale il Presidente della Sezione Seconda costituiva nuovamente un collegio per la medesima istanza di ricusazione. La ricorrente ha dapprima proposto il ricorso introduttivo e successivamente ha integrato il medesimo con motivi aggiunti, contestando tutti tre i provvedimenti menzionati.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nell'ambito della disciplina della ricusazione dei giudici amministrativi e della procedura di decisione delle relative istanze, materia regolata dal codice del processo amministrativo agli articoli 36 e seguenti, nonché dalla legge 27 aprile 1982 n. 186, che disciplina l'impedimento dei magistrati ordinari e amministrativi. Rilevante è altresì l'articolo 35 del codice del processo amministrativo, comma 1, lettera c, che stabilisce i presupposti di improcedibilità dei ricorsi amministrativi, in particolare quando viene meno la sussistenza dell'interesse legittimo del ricorrente. L'articolo 85 del medesimo codice concerne invece la questione delle spese di lite e la loro compensazione in caso di esito in rito del giudizio. La normativa citata disciplina la facoltà della parte di impugnare i provvedimenti relativi alla composizione del collegio giudicante e i criteri di prosecuzione e di conclusione del giudizio.

La questione giuridica

Il punto rilevante dal profilo processuale attiene alla sussistenza dell'interesse della ricorrente a proseguire il ricorso dopo la sua dichiarazione espressa di sopravvenuta carenza di interesse, notificata con memoria datata 3 novembre 2025. La questione, sebbene formalmente circoscritta al profilo procedimentale, riflette il principio secondo cui l'esercizio del diritto di ricorso amministrativo presuppone la sussistenza di un interesse legittimo concreto e attuale della parte ricorrente, il quale viene meno quando la parte medesima dichiara consapevolmente di non averne più alcuno. Inoltre, si pone la questione se la carenza sopravvenuta di interesse durante il corso del giudizio determini automaticamente l'improcedibilità ovvero se il collegio possa comunque valutare la persistenza dell'interesse in relazione alle conseguenze della sentenza.

La motivazione del giudice

Il collegio ha preso in considerazione la memoria depositata dalla ricorrente in data 3 novembre 2025, nella quale ella ha dichiarato esplicitamente la propria mancanza di interesse ulteriore alla prosecuzione del ricorso, così come integrato dai motivi aggiunti. Sulla base di questa dichiarazione e applicando i principi consolidati della giurisprudenza amministrativa, il collegio ha ritenuto che sussistesse una sopravvenuta carenza di interesse legittimo al senso dell'articolo 35, comma 1, lettera c, del codice del processo amministrativo. La ricorrente, con la sua dichiarazione, ha di fatto abbandonato la posizione di parte interessata e ha reso logicamente inutile la prosecuzione del giudizio e l'emanazione di una sentenza nel merito delle questioni di ricusazione inizialmente sollevate. Di conseguenza, il collegio non poteva continuare a esercitare la propria giurisdizione nel merito della controversia, trovandosi privo del presupposto processuale essenziale rappresentato dall'interesse della parte.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di lite sono state compensate, atteso l'esito puramente procedurale della causa senza riconoscimento a favore di alcuna delle parti. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa nella forma che le compete.

Massima

La dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse legittimo alla prosecuzione del ricorso determina l'improcedibilità del giudizio amministrativo, impedendo al collegio di pronunciarsi nel merito della controversia. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente sentenza nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025, depositata in data 26 gennaio 2026. La ricorrente Mariantonietta Baselli, rappresentata dall'avvocato Chiara Fatta, aveva impugnato il decreto del Presidente della Sezione Staccata di Brescia n. 39 del 2022, comunicato per via PEC in data 11 ottobre 2022, relativo alla costituzione del collegio per la decisione dell'istanza di ricusazione proposta della ricorrente medesima nel ricorso n. 722 del 2020. Con successivi motivi aggiunti depositati il 24 novembre 2022, la ricorrente ha ulteriormente impugnato il decreto n. 42 del 2022 del 24 ottobre 2022, avente ad oggetto la cessazione degli effetti del decreto n. 39 del 2022 e l'accertamento di un sopraggiunto impedimento del Presidente della Sezione Staccata ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 aprile 1982 n. 186, nonché il decreto n. 46 del 2022 del 17 novembre 2022, comunicato per via PEC nella medesima data, relativo alla costituzione del collegio per la decisione dell'istanza di ricusazione. Nel corso del giudizio, con memoria datata 3 novembre 2025, la ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al proseguimento del ricorso, tanto nella forma originaria quanto nella forma integrata dai motivi aggiunti. Il collegio, verificati gli articoli 35, comma 1, lettera c, e articolo 85, comma 9, del codice del processo amministrativo, ha ritenuto di dover dichiarare l'improcedibilità della causa per sopravvenuto difetto di interesse legittimo della parte ricorrente. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito meramente procedurale del giudizio, senza che alcuna delle parti potesse vantare un diritto al loro rimborso. La presente sentenza è ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, secondo le forme e i modi che le competono.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'annullamento
(a) con il ricorso introduttivo:
- del decreto del Presidente della Sezione Staccata di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, n. 39/2022, comunicato a mezzo pec in data 11.10.2022, avente ad oggetto la costituzione del collegio per la decisione dell'istanza di ricusazione proposta dalla ricorrente nel ricorso n. 722/2020, pendente davanti al TAR medesimo,
- di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche non cognito;
(b) con i motivi aggiunti depositati il 24/11/2022:
- del decreto del Presidente della Sezione Staccata di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 42/2022 di data 24.10.2022, conosciuto a seguito del deposito in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti” del decreto presidenziale n. 39/2022 di data 11.10.2022 e l’accertamento di un sopraggiunto impedimento del Presidente della Sezione Staccata di Brescia ai sensi dell'art. 6 della L. 27 aprile 1982 n. 186;
- del decreto del Presidente della Sezione Seconda della Sezione Staccata di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 46/2022 di data 17.11.2022, comunicato a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto la costituzione del collegio per la decisione dell'istanza di ricusazione proposta dalla ricorrente nel ricorso n. 722/2020, pendente davanti al TAR medesimo;
- di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche non cognito.
sul ricorso numero di registro generale 838 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MARIANTONIETTA BASELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Fatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO, non costituiti in giudizio;
AGENZIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE ATS DI BRESCIA, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia Sezione Staccata di Brescia;
Vista la memoria del 3 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che
- con ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha impugnato il decreto del Presidente della Sezione Staccata di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 39/2022, comunicato a mezzo pec in data 11 ottobre 2022, avente ad oggetto la costituzione del collegio per la decisione dell’istanza di ricusazione proposta dalla ricorrente nel ricorso n. 722/2020, pendente davanti al TAR medesimo;
- con successivo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha agito altresì per l’annullamento del decreto del Presidente della Sezione Staccata di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 42/2022 di data 24 ottobre 2022, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti” del decreto presidenziale n. 39/2022 e l’accertamento di un sopraggiunto impedimento del Presidente della Sezione Staccata di Brescia ai sensi dell’art. 6 della L. 27 aprile 1982 n. 186;
- nel ricorso per motivi aggiunti è stato impugnato anche il decreto del Presidente della Sezione Seconda della Sezione Staccata di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 46/2022 di data 17.11.2022, comunicato a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto la costituzione del collegio per la decisione dell'istanza di ricusazione proposta dalla ricorrente nel ricorso n. 722/2020, pendente davanti al TAR medesimo.
Rilevato che con memoria del 3 novembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al presente ricorso come integrato dai motivi aggiunti;
Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto, infine, che le spese di lite possano essere compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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