Sentenza n. 202300697/2023
Istruzione - Scuola Paritaria Superiore Di Secondo Grado - Studente - Esame Di Stato - Voto Finale - Non Congruità - Connessa Domanda Di Accesso Agli Atti Del Procedimento
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una studentessa ricorre contro il voto finale conseguito nell'esame di Stato per l'anno scolastico 2020-2021, nel quale ha ricevuto una valutazione complessiva di 75 su 100. La ricorrente impugna specificamente il risultato della prova orale, cui la commissione d'esame avrebbe assegnato soltanto 24 punti, ritenendo tale attribuzione non conforme ai parametri valutativi applicabili. Contesta il documento denominato "Albo Esiti Finali" del 23 giugno 2021, il verbale di apertura del plico degli atti della commissione, la griglia utilizzata per valutare la sua prestazione orale e la scheda riassuntiva dei punteggi complessivi. La ricorrente chiede inoltre di accedere agli atti completi della commissione d'esame, sostenendo che il dirigente scolastico ha fornito solo una risposta parziale alla sua istanza di accesso. Infine, domanda il risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale, fondato sulla perdita di chance derivante dalla presunta errata valutazione della prova orale.
Il quadro normativo
La vertenza attiene alla corretta valutazione da parte delle commissioni d'esame nell'ambito degli esami di Stato secondo le norme vigenti in materia di istruzione secondaria. Risulta centrale l'articolo 116, comma 2 del Codice del Processo Amministrativo (CPA), il quale disciplina il diritto di accesso agli atti amministrativi e le relative limitazioni. La normativa sull'esame di Stato prevede criteri e griglie di valutazione dettagliate che vincolano le commissioni d'esame nell'espressione dei loro giudizi e deve garantire il pieno rispetto delle procedure previste. Il diritto di accesso ai documenti della commissione costituisce una fondamentale tutela per il sottoposto al giudizio valutativo e rappresenta una garanzia di trasparenza e controllabilità dell'azione amministrativa.
La questione giuridica
Il punto controverso riguarda se il voto di 75 su 100 sia stato legittimamente determinato secondo le procedure, i criteri e le griglie di valutazione stabiliti dalla normativa vigente. La ricorrente sostiene che la valutazione della prova orale, quantificata in soli 24 punti, sarebbe stata manifestamente errata ovvero discorde dai parametri oggettivi applicabili. Contestazione ulteriore riguarda il parziale accesso agli atti della commissione, che avrebbe impedito alla ricorrente di verificare pienamente la legittimità della propria valutazione. Emerge inoltre la questione se si configurasse un danno risarcibile per perdita di chance, ossia la mancata opportunità di conseguire una valutazione superiore a causa di un'errata valutazione della prova orale.
La motivazione del giudice
Nel decidere, il collegio del Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato se sussistessero vizi procedurali significativi ovvero violazioni palesi dei criteri di valutazione nelle operazioni della commissione d'esame. Dalla documentazione istruttoria prodotta in giudizio, il TAR non ha riscontrato irregolarità procedurali tali da intaccare la legittimità complessiva della valutazione. I criteri applicati dalla commissione, ivi compresa l'attribuzione di 24 punti per la prova orale, risultano essere stati applicati conformemente alle disposizioni normative vigenti e non presentano manifesta contraddittorietà ovvero erroneità. Il Tribunale ha inoltre valutato che il parziale accesso agli atti concesso dal dirigente scolastico non rappresentava una lesione dei diritti procedurali della ricorrente tale da invalidare il procedimento. Relativamente alla richiesta di risarcimento per perdita di chance, il collegio ha ritenuto che gli elementi di fatto e di diritto proposti dalla ricorrente fossero insufficienti a configurare un danno effettivo e risarcibile.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha respinto integralmente il ricorso proposto dalla ricorrente, confermando la legittimità del voto finale di 75 su 100 attribuitole. Ha confermato la compensazione delle spese di giudizio, mantenendo ferma la liquidazione già stabilita a carico della ricorrente mediante ordinanza n. 115/2022. Ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità della ricorrente ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, specificamente degli articoli 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Massima
La valutazione espressa in sede d'esame di Stato, quando condotta in conformità ai criteri e alle procedure prescritti dalla normativa vigente, non è soggetta al sindacato giurisdizionale pieno del giudice amministrativo, poiché rientra nell'esercizio del potere discrezionale tecnico della commissione d'esame.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Luigi Rossetti, Referendario per l'annullamento - del documento denominato “Albo Esiti Finali” di data 23 giugno 2021, contenente i risultati dell’esame di Stato dell’anno scolastico 2020-2021, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il voto finale di 75/100; - del verbale di data 14 luglio 2021, relativo alle operazioni di apertura del plico contenente gli atti della Commissione d’esame; - della griglia di valutazione della prova orale sostenuta dalla ricorrente, da cui risulta l’attribuzione di soli 24 punti; - della scheda riassuntiva dei punteggi attribuiti alla ricorrente, da cui risulta un punteggio finale pari a 75/100; - dei presupposti verbali della Commissione d’esame, numerati dal n. 1 al n. 11; - della nota del dirigente scolastico prot. n. 103 IV/1 di data 20 luglio 2021, con la quale è stata accolta solo parzialmente la richiesta di accesso agli atti; - con domanda di accesso ex art. 116 comma 2 cpa relativamente agli atti non rilasciati dal dirigente scolastico; - e con domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche per perdita di chance; sul ricorso numero di registro generale 605 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Osele, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; -OMISSIS-, non costituitasi in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della -OMISSIS-, del Ministero dell'Istruzione, e della Commissione d'esame n. -OMISSIS-; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) respinge il ricorso; (b) compensa le spese di giudizio, mantenendo ferma la liquidazione a carico della ricorrente stabilita dall’ordinanza n. 115/2022. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti indicati dall'art. 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e dagli art. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023, con l'intervento dei magistrati:
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