ISTRUZIONE – CONSERVATORIO – ALLIEVO - SANZIONE DISCIPLINARE - ESCLUSIONE TEMPORANEA DALL’ISTITUTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300235/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un allievo iscritto presso un istituto conservatoriale ha ricevuto una sanzione disciplinare consistente nell'esclusione temporanea dalla scuola. Ritenendo illegittima tale sanzione, l'allievo ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, contestando sia il procedimento disciplinare che ha portato all'irrogazione della sanzione sia la proporzionalità della misura applicata. Il ricorso si inserisce nel contesto delle controversie relative alle sanzioni disciplinari applicate dalle istituzioni scolastiche nei confronti degli studenti, dove è frequente il contrasto tra il potere discrezionale dell'istituto di adottare provvedimenti sanzionatori e i diritti procedurali e sostanziali dell'allievo. La vicenda sottende la questione della legittimità dell'esercizio del potere disciplinare da parte della scuola e del rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e diritto di difesa.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dalle norme dello statuto dell'istituzione scolastica, dal regolamento disciplinare interno e dai principi generali del diritto amministrativo che garantiscono il giusto procedimento. Le sanzioni disciplinari nelle istituzioni scolastiche devono rispettare i principi costituzionali di proporzionalità, ragionevolezza e diritto di difesa, come specificato nella giurisprudenza amministrativa e nei riferimenti normativi europei. Il potere disciplinare della scuola trova fondamento nel diritto di organizzare l'attività didattica e di preservare l'ordine interno, ma è soggetto a limiti e controlli sindacabili in sede amministrativa. L'esclusione temporanea rappresenta una sanzione di grave entità che incide significativamente sulla continuità della formazione dello studente e richiede, quindi, una motivazione particolarmente rigorosa e una corretta osservanza delle procedure previste.
La questione giuridica
Il giudice doveva verificare se la sanzione di esclusione temporanea fosse stata irrogata nel rispetto del procedimento amministrativo previsto dal regolamento disciplinare e se fosse proporzionata alle contestazioni mosse all'allievo. In particolare, occorreva accertare se l'istituto avesse garantito il diritto di difesa dell'allievo, permettendogli di conoscere i fatti contestati e di presentare le proprie controdeduzioni. La questione verteva inoltre sulla sussistenza di una giustificazione sostanziale della sanzione, cioè se i comportamenti dell'allievo fossero effettivamente tali da giustificare una misura così incisiva e temporaneamente escludente dalla comunità scolastica, o se la sanzione apparisse eccessiva rispetto all'entità della violazione disciplinare.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che il ricorso dovesse essere respinto sulla base di una valutazione della conformità del procedimento disciplinare alla normativa vigente e alla giurisprudenza amministrativa consolidata. Il giudice ha verosimilmente accertato che l'istituto conservatoriale aveva rispettato il principio del contraddittorio e il diritto di difesa dell'allievo, permettendogli di contrastare le contestazioni mosse. Ha inoltre verificato che la sanzione non risultava manifestamente sproporzionata rispetto alle violazioni disciplinari accertate e che l'istituto aveva agito esercitando il suo potere discrezionale entro i margini di ragionevolezza e discrezionalità riconosciuti dall'ordinamento. La decisione si è basata sul principio secondo cui il giudice amministrativo può sindacare la legittimità della sanzione disciplinare scolastica quanto alla procedura, alla motivazione e alla non manifesta sproporzione, ma non può sostituire il proprio giudizio di opportunità a quello dell'amministrazione scolastica.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha respinto il ricorso, confermando la legittimità della sanzione disciplinare di esclusione temporanea irrogata all'allievo dal conservatorio. La sentenza stabilisce che il provvedimento sanzionatorio rimane valido ed efficace, comportando il mantenimento dell'esclusione temporanea dell'allievo dall'istituto secondo le modalità e la durata già determinate. Eventuali condanne al pagamento delle spese di giudizio potranno essere a carico della parte ricorrente, secondo le disposizioni procedurali ordinarie.
Massima
L'esercizio del potere disciplinare da parte di un'istituzione scolastica è legittimo quando il procedimento rispetta il diritto di difesa e il contraddittorio e quando la sanzione irrogata non risulta manifestamente sproporzionata rispetto alle violazioni accertate, anche nel caso di sanzioni di grave entità come l'esclusione temporanea dello studente dalla scuola.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento del verbale della commissione di disciplina dell'Istituto 22 aprile 2021, prot. n. 24, notificato al suo difensore in data 6 maggio 2021, con il quale viene irrogata la sanzione “dell'esclusione temporanea dall'Istituto per anni due con conseguente perdita delle sessioni di esami”; sul ricorso numero di registro generale 393 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Raffaele Verusio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS- (già -OMISSIS-), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Yvonne Messi e Fabio Franchina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS--OMISSIS-(oggi -OMISSIS-); Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) respinge il ricorso; b) respinge il reclamo avverso il provvedimento della competente Commissione n. 39 del 28 settembre 2021, e per l’effetto conferma in via definitiva la non ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; c) compensa tra le parti le spese relative alla fase di merito, ferme le statuizioni relative alle spese della fase cautelare. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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