Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202300235/2023
Istruzione – Conservatorio – Allievo - Sanzione Disciplinare - Esclusione Temporanea Dall’istituto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento del verbale della commissione di disciplina dell'Istituto 22 aprile 2021, prot. n. 24, notificato al suo difensore in data 6 maggio 2021, con il quale viene irrogata la sanzione “dell'esclusione temporanea dall'Istituto per anni due con conseguente perdita delle sessioni di esami”; sul ricorso numero di registro generale 393 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Raffaele Verusio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS- (già -OMISSIS-), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Yvonne Messi e Fabio Franchina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS--OMISSIS-(oggi -OMISSIS-); Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) respinge il ricorso; b) respinge il reclamo avverso il provvedimento della competente Commissione n. 39 del 28 settembre 2021, e per l’effetto conferma in via definitiva la non ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; c) compensa tra le parti le spese relative alla fase di merito, ferme le statuizioni relative alle spese della fase cautelare. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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