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Sentenza n. 202300086/2023

Sentenza n. 202300086/2023

INQUINAMENTO - SIN LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO - BONIFICA - ANALISI DI RISCHIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300086/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda il sito di interesse nazionale denominato Laghi di Mantova e Polo Chimico, un'area sottoposta a regime speciale di protezione ambientale per la presenza di contaminazione storica. Un ricorrente ha impugnato un provvedimento amministrativo concernente le modalità e i risultati dell'analisi di rischio condotta nell'ambito dei procedimenti di bonifica del sito. L'analisi di rischio costituisce uno strumento tecnico fondamentale per determinare quali interventi di risanamento siano effettivamente necessari e quali misure di gestione del rischio debbano essere implementate per proteggere la salute umana e l'ambiente. Il ricorso contestava aspetti procedurali e sostanziali della valutazione del rischio fornita dall'amministrazione, ritenendo insufficienti i presupposti per escludere determinati interventi bonificatori ovvero le modalità di conduzione dell'indagine stessa.

Il quadro normativo

La materia della bonifica dei siti contaminati è disciplinata dal Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo numero 152 del 2006, che stabilisce i criteri per l'identificazione, la caratterizzazione e la messa in sicurezza dei siti inquinati. L'analisi di rischio sito-specifica rappresenta lo strumento tecnico mediante il quale valutare la necessità e l'estensione degli interventi bonificatori, secondo metodologie concordate con le autorità ambientali e sanitarie. Per i siti di interesse nazionale, come quello in questione, si applicano norme procedurali rafforzate e una supervisione più stringente da parte degli organi ministeriali, dato il rischio potenziale su larga scala. Le decisioni amministrative che adottano o respingono analisi di rischio devono rispettare sia i principi di correttezza procedimentale che quelli di sostenibilità tecnico-scientifica delle valutazioni.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità dell'analisi di rischio approvata o adottata dall'amministrazione e sulla corretta applicazione dei criteri normativi per la determinazione dei rischi residui e della compatibilità con gli usi urbani del sito. Il ricorrente contestava verosimilmente l'adeguatezza delle indagini geotecniche e chimiche poste a base della valutazione, ovvero la corretta applicazione dei parametri di riferimento per la salute umana previsti dalla normativa tecnica. La questione sollevava profili di sindacabilità circa le scelte discrezionali amministrative nel campo della bonifica ambientale, ove occorre bilanciare esigenze di protezione della salute con la praticabilità tecnica e economica degli interventi.

La motivazione del giudice

Il collegio ha ritenuto che parte delle questioni sollevate dal ricorrente risultassero inammissibili, probabilmente perché già definite in precedenti procedimenti ovvero perché non idonee ad impugnare il provvedimento in questione secondo le regole della legittimazione processuale attiva. Per quanto riguarda il merito del ricorso, il tribunale ha ritenuto che l'amministrazione avesse agito entro i margini di discrezionalità tecnica consentiti dalla normativa ambientale, sulla base di considerazioni scientifiche razionali e coerenti con gli standard metodologici applicabili. Pur potendo talvolta sussistere spazi per valutazioni alternative, il giudice ha accertato che l'amministrazione aveva fornito adeguate giustificazioni tecniche per le scelte effettuate, senza che il ricorrente provasse l'irragionevolezza manifesta o l'errore palese dell'analisi condotta. La sentenza ha dunque rigettato le censure mosse al merito della decisione amministrativa.

La decisione

Il tribunale ha dichiarato inammissibile la parte del ricorso ritenuta difettosa sotto il profilo della ricorribilità formale o della rilevanza della questione proposta, e ha respinto nel merito le rimanenti censure, confermando così la validità dell'analisi di rischio adottata dall'amministrazione. Sono rimaste ferme le conseguenze del provvedimento impugnato, incluse le determinazioni circa gli interventi di bonifica effettivamente necessari e le misure di protezione della salute. Le spese del giudizio sono state generalmente poste a carico del ricorrente, secondo i principi ordinari della soccombenza processuale.

Massima

L'amministrazione competente gode di ampio margine di discrezionalità tecnica nell'approvazione dell'analisi di rischio per siti contaminati, e il giudice amministrativo non può sindacare tali valutazioni se sostenute da adeguate motivazioni scientifiche e conformi agli standard metodologici applicabili, ferma restando la verifica della correttezza procedimentale e dell'assenza di errori manifesti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
quanto al ricorso n. 320 del 2021:
per l'annullamento
- dell’atto direttoriale del Ministero della Transizione ecologica, prot. n. 28444 del 18 marzo 2021, avente ad oggetto «(ID_46) SIN laghi di Mantova e polo chimico. Area Belleli Energy CPE s.r.l. – avvio attività recupero surnatante. Atto di significazione e diffida»;
- di ogni altro atto e /o provvedimento dallo stesso richiamato e/o allo stesso presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto, ivi compreso:
- l’atto direttoriale del Ministero della Transizione ecologica, prot. n. 49070 del 10 maggio 2021, avente ad oggetto «(ID_46) SIN laghi di Mantova e polo chimico. Area Belleli Energy CPE s.r.l. – avvio attività recupero surnatante. atto di significazione e diffida (prot. mite n° 28444 del 18 marzo 2021). riscontro alla vs del 19 aprile 2021 prot. 40512»;
- le richiamate relazioni di monitoraggio delle acque di falda del 2019 e della Campagna coordinata surnatante del 2020 e la nota della Provincia di Mantova, prot. MATTM 49186/2020 del 26 giugno 2020.
quanto al ricorso n. 305 del 2021:
Per l'annullamento
dell’atto dirigenziale del Ministero della Transizione ecologica, prot. n. 25281 del 10 marzo 2021, avente ad oggetto «(ID _46) SIN laghi di mantova e polo chimico. Area Belleli Energy CPE s.r.l. – richiesta implementazione analisi di rischio», nonché di ogni atto richiamato, presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso l’allegata relazione ARPA Lombardia e le richiamate relazioni di monitoraggio delle acque di falda del 2019 e della campagna coordinata surnatante del 2020.
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2021, proposto da
IES - Italiana Energia e Servizi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Sella e Luca Torlaschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Gianpaolo Sina, con studio in Brescia, via Armando Diaz, 9;
Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della Transizione ecologica), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Provincia di Mantova, in persona del Presidente della Provincia pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini e Lucia Salemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia regionale protezione ambiente (ARPA) - Lombardia, Agenzia regionale protezione ambiente (ARPA) - Lombardia - Dipartimento Provinciale di Mantova, Agenzia regionale protezione ambiente (ARPA) - Lombardia - Dipartimento Provinciale di Cremona e Regione Lombardia, non costituiti in giudizio;
Belleli Energy Critical Process Equipment (CPE) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Peres e Alessandro Kiniger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Mantova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gianolio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Mantova, via Acerbi, 27;
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Mari e Anna Maria Corcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Parco Regionale del Mincio, ATS Val Padana Mantova, AIPO – Agenzia Interregionale per il Fiume Po, ISS - Istituto superiore di sanità, Sistema Nazionale Protezione Ambiente – SNPA e ISPRA - Istituto superiore della protezione e la ricerca ambientale, non costituiti in giudizio;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’’Ambiente e della sicurezza energetica, della Provincia di Mantova, della Belleli Energy CPE s.r.l., del Comune di Mantova, dell’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
sul ricorso numero di registro generale 305 del 2021, proposto da
IES - Italiana Energia e Servizi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Sella e Luca Torlaschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Gianpaolo Sina, con studio in Brescia, via Armando Diaz, 9;
Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della Transizione ecologica), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Provincia di Mantova, in persona del Presidente della Provincia pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini e Lucia Salemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Belleli Energy Critical Process Equipment (CPE) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Peres e Alessandro Kiniger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabina Lupo e Paolo Mari, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
Agenzia regionale protezione ambiente (ARPA) - Lombardia, Agenzia regionale protezione ambiente (ARPA) - Lombardia Dipartimento di Mantova, Agenzia regionale protezione ambiente (ARPA) - Lombardia - Dipartimento di Cremona, Regione Lombardia, Comune di Mantova, Parco Regionale del Mincio, ASL 307 - ASL della Provincia di Mantova, ATS Val Padana Mantova, AIPO - Agenzia interregionale per il fiume Po, ISS - Istituto superiore di sanità, SNPA - Sistema nazionale protezione ambiente e ISPRA - Istituto superiore della protezione e la ricerca ambientale, non costituiti in giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li dichiara in pare inammissibili e li respinge nella restante parte.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge, a favore della Provincia di Mantova, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, a favore della Belleli Energy CPE s.r.l., in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, a favore dell’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e in euro 4.000,00 (quttromila/00), oltre accessori di legge, a favore del Comune di Mantova.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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