INQUINAMENTO - RIFIUTI - ORDINANZA SINDACALE - RIMOZIONE E SMALTIMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300818/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una o più persone fisiche hanno ricevuto dal Sindaco del Comune di Rovato un'ordinanza imperativa, la n. 98 del 11 giugno 2021, con la quale veniva loro intimato di procedere alla rimozione e allo smaltimento di rifiuti abbandonati presso il sito in via XXV Aprile nel territorio di Rovato. Il provvedimento sindacale si basava sul vigente Regolamento per il Servizio di Igiene Urbana del Comune, in particolare sull'articolo 20 dello stesso, che disciplinava le modalità di intervento comunale in materia di rifiuti abbandonati e poteva addossare ai proprietari od occupanti il costo della bonifica. Le ricorrenti hanno ritenuto che l'ordinanza fosse illegittima sia sotto il profilo del provvedimento individuale sia sotto il profilo della norma regolamentare su cui si fondava, decidendo di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l'annullamento sia dell'ordinanza che della disposizione regolamentare che la legittimava.
Il quadro normativo
La materia dei rifiuti è disciplinata dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 numero 152, noto come Codice dell'Ambiente, che stabilisce i principi e le regole per la gestione dei rifiuti in Italia, delineando compiti e responsabilità dei diversi enti territoriali e dei soggetti privati. Il Sindaco è l'autorità competente sul territorio comunale e dispone di poteri ordinatori finalizzati al mantenimento della salubrità e della sicurezza del territorio, inclusa la rimozione di rifiuti abbandonati, ma l'esercizio di tali poteri deve rispettare i principi della legalità amministrativa e non può andare oltre i limiti tracciati dalla legge. I regolamenti comunali che disciplinano il servizio di igiene urbana devono conformarsi alle disposizioni di legge statale e non possono prevedere obblighi o responsabilità non previsti dalla legge stessa, né possono essere formulati in modo vago o discriminatorio.
La questione giuridica
Il punto litigioso era costituito dalla legittimità dell'ordinanza sindacale e più a monte dalla legittimità della norma regolamentare che la fondava, ovvero l'articolo 20 del Regolamento per l'Igiene Urbana di Rovato. Le ricorrenti contestavano che l'ordinanza fosse stata illegittimamente emessa sulla base di una disposizione che, a loro avviso, violava i principi di legalità, proporzionalità e corretta ripartizione delle responsabilità in materia di rifiuti abbandonati. La controversia investiva la questione di chi dovesse legalmente sopportare l'onere economico e materiale della bonifica di aree piene di rifiuti: se il soggetto interessato dall'ordinanza, il Comune, oppure altri secondo criteri stabiliti dalla legge.
La motivazione del giudice
Dalla pronuncia disponibile emergono il dispositivo e l'esito, ma non la motivazione integrale. Tuttavia, dal fatto che il TAR ha accolto il ricorso ed ha annullato sia l'ordinanza sindacale che la norma regolamentare sottostante, si può desumere che il collegio abbia ritenuto che l'articolo 20 del Regolamento di Rovato fosse illegittimo, probabilmente perché contrastante con i principi di legalità amministrativa, eccedente i poteri normativi dello strumento regolamentare, ovvero violativo di diritti costituzionalmente protetti delle ricorrenti. L'annullamento della norma regolamentare ha conseguentemente comportato l'annullamento dell'ordinanza, privata della sua base legale. Il TAR ha quindi concluso che il provvedimento impugnato e la norma su cui si fondava non potevano rimanere in vigore, perché in contrasto con l'ordinamento giuridico superiore.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e ha annullato integralmente l'ordinanza n. 98 del 11 giugno 2021 del Sindaco di Rovato, nonché ogni atto presupposto, connesso e endoprocedimentale, inclusa la nota di comunicazione di avvio del procedimento del 12 febbraio 2021. Inoltre, il TAR ha annullato l'articolo 20 del Regolamento per il Servizio di Igiene Urbana del Comune di Rovato, ritenendolo illegittimo. Il Comune di Rovato è stato condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di quattromila euro a favore delle ricorrenti, oltre agli accessori di legge. La sentenza è stata dichiarata esecutiva e il Tribunale ha ordinato l'oscuramento delle generalità e dei dati personali in applicazione della normativa sulla protezione dei dati.
Massima
L'ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti abbandonati e la norma regolamentare che la fonda sono illegittime quando eccedono i limiti della legalità amministrativa e non trovano adeguato fondamento nelle disposizioni di legge statale in materia ambientale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore per l'annullamento - dell'ordinanza n. 98 dell'11.06.2021, ex art. 192 D. Lgs. n.152/2006 del Sindaco del Comune di Rovato, "per la rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati in via XXV Aprile a Rovato (BS) "; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso ed endoprocedimentale compresa la nota Prot. 6271 del 12/02/2021 di comunicazione di avvio del procedimento medesimo; e, in quanto occorra - della norma di cui all'art.20 del vigente Regolamento per il Servizio di Igiene Urbana del Comune di Rovato, approvato con delibera del consiglio comunale n.20/2009 e modificato con delibera del consiglio comunale n. 4/2010 e n. 4/2016 sul ricorso numero di registro generale 519 del 2021, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, quest’ultima anche in qualità di procuratrice generale di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Maria Ughetta Bini, Martino Pelizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia Comune di Rovato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia -OMISSIS-, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia - Dipartimento di Brescia, Provincia di Brescia, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rovato; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato e l’art. 20 del Regolamento per il Servizio di Igiene Urbana del Comune di Rovato. Condanna il Comune di Rovato a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, che liquida in € 4000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il signor -OMISSIS- e le ricorrenti. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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