Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202300768/2023

Inquinamento - Sito Contaminato – Bonifica Ai Sensi Del D.lgs. 152/2006 – Individuazione Soggetto Responsabile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Cromoplastica Immobiliare s.p.a., una società operante nel territorio della Provincia di Bergamo, ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per contestare una serie di atti della Provincia di Bergamo relativi a un procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione di un sito. Il procedimento è stato avviato dalla Provincia mediante comunicazione del 28 ottobre 2020, con una richiesta preliminare del 17 agosto 2020 volta a invitare la ricorrente a fornire elementi concreti a supporto della propria non responsabilità rispetto alla contaminazione riscontrata. La ricorrente ha contestato l'intera sequenza procedimentale, chiedendo l'annullamento della comunicazione di avvio, della proroga del termine, della richiesta di elementi e, infine, dell'atto di identificazione della ricorrente quale responsabile della contaminazione emesso il 23 febbraio 2021. Il caso si inserisce nel contesto della disciplina della bonifica e della responsabilità ambientale secondo il Codice dell'Ambiente.

Il quadro normativo

La fattispecie è disciplinata dall'articolo 245, comma 2, del decreto legislativo 152 del 2006, Codice dell'Ambiente, che fissa i criteri e la procedura per l'identificazione del soggetto responsabile della contaminazione di un sito. Secondo questa norma, l'autorità competente, in questo caso la Provincia, ha il compito di individuare i soggetti responsabili della contaminazione mediante un procedimento amministrativo che deve rispettare i principi di trasparenza, partecipazione e contraddittorio. La norma prevede che il responsabile della contaminazione può essere identificato sulla base di una serie di elementi fattuali e probatori raccolti durante il procedimento. Il quadro normativo riconosce anche ai soggetti interessati la possibilità di presentare osservazioni e elementi di prova a propria discolpa prima dell'emanazione del provvedimento definitivo di identificazione.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità dell'intero procedimento di identificazione della ricorrente come responsabile della contaminazione, contestato in tutte le sue fasi costitutive. La ricorrente ha prospettato che la Provincia avrebbe agito senza il necessario fondamento fattuale e probatorio, non sussisterebbero elementi sufficienti a qualificarla come responsabile della contaminazione, e il procedimento sarebbe affetto da vizi procedurali che avrebbero reso illegittime le comunicazioni preliminari e l'atto finale di identificazione. La questione giuridica centrale è dunque se la Provincia ha agito correttamente nell'esercizio del suo potere discrezionale di identificazione del responsabile della contaminazione, seguendo le procedure di legge e disponendo di una base probatoria adeguata, oppure se ha travalicato i propri compiti mediante un'azione arbitraria e priva di fondamento normativo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha analizzato il ricorso e ha concluso che la Provincia di Bergamo ha agito in conformità alla legge nello svolgimento del procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione. Il collegio giudicante ha ritenuto che la comunicazione preliminare del 17 agosto 2020, con la quale la Provincia invitava la ricorrente a fornire elementi di prova sulla propria non responsabilità, rappresentava una corretta attuazione del contraddittorio procedimentale previsto dalla normativa vigente e non costituiva un'indebita inversione dell'onere della prova. Il giudice ha inoltre valutato che l'avvio formale del procedimento, la successiva proroga del termine e, infine, l'emanazione dell'atto di identificazione della ricorrente come responsabile erano tutti conseguenze coerenti e giuridicamente fondate del procedimento seguito. La sentenza ha ritenuto che la ricorrente non ha fornito contestazioni sufficientemente articolate e motivate tali da incidere sulla legittimità della sequenza procedimentale, e che gli atti della Provincia non presentavano vizi sostanziali o procedurali idonei a determinarne l'annullamento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso proposto dalla Cromoplastica Immobiliare s.p.a., confermando la legittimità di tutti gli atti della Provincia di Bergamo nel procedimento di identificazione del responsabile della contaminazione. La ricorrente è stata inoltre condannata a rimborsare alla Provincia le spese di lite, liquidate in euro 5.000,00 oltre al rimborso forfettario delle spese pari al quindici per cento. La sentenza è stata pronunciata in data 27 settembre 2023 ed è immediata e definitiva per il relativo grado di giurisdizione.

Massima

L'amministrazione competente, nel procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo 152 del 2006, agisce legittimamente quando richiede al soggetto interessato di fornire elementi probatori sulla propria non responsabilità secondo il contraddittorio procedimentale, purché il procedimento sia svolto secondo le forme di legge e sulla base di una documentazione idonea a supportare la decisione finale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Alessandro Fede,	Referendario, Estensore
per l'annullamento:
- della nota prot. n. 11176 del 23 febbraio 2021 con cui la Provincia di Bergamo ha identificato la ricorrente quale soggetto responsabile di contaminazione ai sensi dell’art. 245, comma 2, del d.lgs. 152/2006;
- della nota prot. n. 5077 del 27 gennaio 2021 con cui la Provincia di Bergamo ha disposto la proroga del termine di conclusione del relativo procedimento;
- della nota prot. n. 57282 del 28 ottobre 2020 di comunicazione di avvio del suddetto procedimento;
- della nota prot. n. 43255 del 17 agosto 2020 con cui la Provincia di Bergamo ha chiesto alla ricorrente di fornire “elementi oggettivi e concreti a supporto della affermata non responsabilità della contaminazione”, preannunciando, in caso contrario, l’avvio del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della contaminazione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, anche non conosciuto, che abbia concorso a determinare l'emanazione e/o la motivazione degli atti impugnati.
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2021, proposto da
Cromoplastica Immobiliare s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Meini e Alberto Besuzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Brescia, borgo Pietro Wührer, n. 81;
Provincia di Bergamo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Vavassori e Katia Nava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Verdellino, Regione Lombardia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, Ats Bergamo, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente a rifondere alla Provincia di Bergamo le spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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