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Sentenza n. 202300075/2023

Sentenza n. 202300075/2023

INQUINAMENTO - SIN LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO - BONIFICA - ANALISI DI RISCHIO - CHIUSURA PROCEDIMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300075/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società IES - Italiana Energia e Servizi s.p.a. ha presentato ricorso dinanzi al TAR Lombardia (sezione di Brescia) per ottenere l'annullamento di un Decreto del Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale per il Risanamento Ambientale, emanato con protocollo numero 118 in data 21 luglio 2021, nonché di una serie di atti connessi e presupposti. La controversia riguardava provvedimenti amministrativi di natura ambientale, come emerge dalla menzione della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale e dalla coinvolgenza di molteplici enti tecnici quali ARPA Lombardia e ISPRA, nonché del Comune di Mantova. Il ricorso è stato accompagnato da motivi aggiunti depositati il 2 novembre 2021, attraverso i quali la ricorrente ha cercato di ampliare le proprie contestazioni ai decreti impugnati. La struttura complessa del ricorso, con richiesta di annullamento di atti presupposti, preordinati e consequenziali, suggerisce una controversia relativa a una procedura amministrativa articolata riguardante materie ambientali di rilievo, coinvolgendo anche l'INAIL quale parte interessata.

Il quadro normativo

La materia del ricorso rientra nella disciplina dei procedimenti amministrativi ambientali, governati dal Codice dell'Ambiente (Decreto Legislativo 152/2006) e dalle relative norme di attuazione. I provvedimenti impugnati emanavano dalla Direzione Generale per il Risanamento Ambientale e dalla Direzione Generale per l'Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche del Ministero della Transizione Ecologica, indicando il coinvolgimento di normative relative alla valutazione di impatto ambientale, alle autorizzazioni ambientali, alle procedure di bonifica o alla gestione del territorio e delle acque. La legittimità dei provvedimenti amministrativi era subordinata al corretto svolgimento del procedimento amministrativo, alla acquisizione dei pareri tecnici obbligatori da parte di enti specializzati come ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) e ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), e al rispetto dei principi di trasparenza, partecipazione e proporzionalità che caratterizzano il diritto amministrativo ambientale. La molteplicità di amministrazioni coinvolte evidenzia l'interazione tra competenze statali, regionali e locali in materia di tutela ambientale.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità dei decreti ministeriali e degli atti da essi presupposti, in ordine al corretto esercizio del potere discrezionale amministrativo, alla completezza e correttezza dell'istruttoria tecnica e procedimentale, e al rispetto della normativa ambientale vigente. La ricorrente contestava presumibilmente i fondamenti dei provvedimenti, i pareri tecnici acquisiti, o il percorso logico e giuridico seguito dall'Amministrazione nel loro adozione. La complessità della questione derivava dalla necessità di valutare il modo in cui l'Amministrazione aveva coniugato esigenze di tutela ambientale con i diritti e gli interessi della ricorrente, il tutto secondo il procedimento e le forme stabilite dalla legge e dalla giurisprudenza amministrativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato complessivamente il ricorso e i motivi aggiunti della ricorrente, valutando le ragioni di ricorso alla luce del materiale documentale acquisito, dei pareri tecnici di enti specializzati e dei principi di legittimità procedimentale e sostanziale. Attraverso il colloquio con i difensori delle parti avvenuto in udienza pubblica il 11 gennaio 2023, il collegio giudicante ha potuto approfondire le argomentazioni delle parti contrapposte. La risultante valutazione ha condotto il giudice a ritenere infondate le censure mosse dalla ricorrente, considerando i provvedimenti amministrativi legittimi sia dal profilo procedurale che da quello sostanziale, e conforme alle previsioni normative vigenti in materia ambientale. Il TAR ha pertanto escluso che sussistessero vizi nei decreti impugnati tali da provocarne l'annullamento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha respinto completamente il ricorso promosso da IES - Italiana Energia e Servizi s.p.a. e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate complessivamente in euro 7.500,00 più accessori di legge (euro 1.500,00 a favore dell'INAIL, euro 2.000,00 a favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed euro 4.000,00 a favore del Comune di Mantova). La sentenza è stata dichiarata esecutiva dalle autorità amministrative, pur essendo suscettibile di ricorso in appello per cassazione secondo le ordinarie vie di impugnazione previste dall'ordinamento amministrativo.

Massima

I provvedimenti amministrativi ambientali adottati in conformità al procedimento normativo e muniti dei necessari pareri tecnici di enti specializzati sono legittimi e non sono annullabili per meri disaccordi della parte ricorrente sulla valutazione discrezionale operata dall'amministrazione, quando tale valutazione non risulti viziata da difetti di procedimento o violazione di norma di legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale per il Risanamento Ambientale n. prot. 118 del 21 luglio 2021;
- di ogni altro atto e /o provvedimento dallo stesso richiamato e/o allo stesso presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto, ivi compresi, ma non limitatamente a:
- Atto Dirigenziale del Ministero della Transizione ecologica, n. prot. 71162 del 2 luglio 2021;
- parere ARPA di cui alla nota prot. 15563/2019;
- parere ISPRA di cui alla nota prot. 46716/2019;
- nota del Ministero della Transizione Ecologica prot. 51569/2021;
- nota del Ministero della Transizione Ecologica prot. 53436/2021;
- nota del Comune di Mantova rif. Pratica PG 15333/2004 datata 8 giugno 2021.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 2 novembre 2021:
per l'annullamento
- del Decreto del Ministero della Transizione ecologica (già Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare) - Direzione Generale per il Risanamento Ambientale n. prot. 118 del 21 luglio 2021, nonché di ogni altro atto e /o provvedimento dallo stesso richiamato e/o allo stesso presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
sul ricorso numero di registro generale 594 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IES - Italiana Energia e Servizi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Sella e Luca Torlaschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Gianpaolo Sina, con studio in Brescia, via Armando Diaz, 9;
Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della Transizione ecologica), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Comune di Mantova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gianolio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabina Lupo e Paolo Mari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Transizione ecologica - Direzione Generale per il Risanamento ambientale, Ministero della Transizione ecologica - Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, ISPRA - Istituto superiore della protezione e la ricerca ambientale, Regione Lombardia, Agenzia regionale protezione ambiente (ARPA) – Lombardia e Agenzia regionale protezione ambiente (ARPA) - Lombardia - Dipartimento Provinciale di Mantova, non costituiti in giudizio;
Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ISS - Istituto superiore di sanità, SNPA-Sistema nazionale protezione ambiente, ISPRA, Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le attività culturali della Lombardia, Comune di Borgo Virgilio, Comune di San Giorgio Bigarello, ATS Val Padana Mantova, AIPO-Agenzia interregionale per il fiume Po, Parco regionale del Mincio, Provincia di Mantova e Soprintendenza per i beni archeologici per la Lombardia, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della Transizione ecologica), del Comune di Mantova e dell’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, a favore dell’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, a favore del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, a favore del Comune di Mantova.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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