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Sentenza n. 202300670/2023

Sentenza n. 202300670/2023

INQUINAMENTO - SIN LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO – CONTAMINAZIONE – RESPONSABILITÀ - INDIVIDUAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300670/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda il procedimento amministrativo di individuazione del responsabile della contaminazione ambientale presso il Sito di Interesse Nazionale denominato "Laghi di Mantova e Polo Chimico", localizzato nel territorio della Provincia di Mantova. Versalis S.p.A. ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia impugnando un provvedimento dirigenziale della Provincia di Mantova, emanato il 7 dicembre 2021, che l'individuava come responsabile della potenziale contaminazione nel Cavo San Giorgio, rilevando superamenti dei limiti di riferimento per mercurio e idrocarburi superiori a dodici atomi di carbonio (C>12) nei sondaggi denominati SED1 e SED6. Il procedimento amministrativo di cui trattasi era stato originariamente avviato nel 2011 dalla Provincia sulla base di indagini ambientali propedeutiche alla progettazione di interventi di messa in sicurezza della falda acquifera, e successivamente rieditato nel 2021 in seguito a sollecitazione del Ministero della Transizione Ecologica. La Provincia, basandosi sulla relazione tecnica di ARPA Lombardia che aveva validato i risultati analitici dei campioni ambientali, ha concluso il procedimento identificando Versalis come responsabile dei superamenti riscontrati.

Il quadro normativo

La materia della responsabilità per la contaminazione dei siti è disciplinata principalmente dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, numero 152, che costituisce il "Codice dell'Ambiente" italiano, in particolare dall'articolo 244 che regola l'individuazione del responsabile della contaminazione e del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione. Il procedimento amministrativo seguito è inoltre soggetto alle disposizioni della Legge 7 agosto 1990, numero 241, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso, con particolare riguardo ai diritti e ai doveri procedimentali delle amministrazioni pubbliche. La gestione del Sito di Interesse Nazionale "Laghi di Mantova e Polo Chimico" rientra nel regime speciale previsto dalle normative sulla bonifica dei siti contaminati, che impongono alle autorità competenti di individuare con precisione i soggetti responsabili della contaminazione sulla base di idonee indagini tecnico-scientifiche. Le valutazioni scientifiche e tecniche sono fondamentali nel procedimento e devono essere elaborate da organismi tecnici indipendenti come ARPA, incaricata di validare i risultati analitici della contaminazione.

La questione giuridica

Il contenzioso si incentra sulla legittimità dell'individuazione di Versalis come responsabile della contaminazione nel Cavo San Giorgio, con particolare riguardo alla corretta applicazione della norma di cui all'articolo 244 del Decreto Legislativo 152/2006 e alla conformità procedurale secondo la legge 241/90. La ricorrente evidentemente contestava sia la fondatezza scientifica dell'attribuzione della responsabilità sia la regolarità del procedimento amministrativo, presumibilmente sollevando eccezioni sulla validità dei dati analitici, sulla correttezza delle metodologie di campionamento, oppure sulla mancanza di nesso causale tra le attività svolte da Versalis e la contaminazione riscontrata. La questione riveste una rilevanza giuridica considerevole poiché coinvolge responsabilità di carattere ambientale con conseguenze economiche significative, derivanti dall'obbligo di realizzazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza della falda contaminata.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non riporta la motivazione estesa, il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto gli argomenti proposti dalle amministrazioni convenute e ha ritenuto fondato il procedimento di individuazione della responsabilità condotto dalla Provincia di Mantova. Il collegio giudicante ha apprezzato le risultanze scientifiche contenute nella relazione tecnica di ARPA Lombardia relativa alla validazione dei dati analitici, ritenendo che le prove acquisite nel procedimento supportassero adeguatamente l'individuazione di Versalis come responsabile dei superamenti riscontrati. Il Tribunale ha verosimilmente esaminato la conformità procedurale del provvedimento impugnato rispetto alle disposizioni della legge 241/90 e della normativa ambientale, concludendo che la Provincia aveva correttamente esercitato i propri poteri amministrativi nell'ambito del procedimento di individuazione del responsabile secondo l'articolo 244 del Codice dell'Ambiente. La scelta di respingere il ricorso implica che il giudice amministrativo ha ritenuto non sussistenti gli elementi di illegittimità lamentati dalla ricorrente, tanto dal profilo sostanziale quanto da quello procedurale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale respinge il ricorso proposto da Versalis S.p.A. confermando pienamente il provvedimento dirigenziale della Provincia di Mantova del 7 dicembre 2021 con il quale era stata individuata la responsabilità della società per la contaminazione del Cavo San Giorgio. La sentenza condanna Versalis al pagamento delle spese di lite nei confronti della Provincia di Mantova (liquidate in euro 5.000,00 oltre oneri accessori) e nei confronti del Comune di Mantova (liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri accessori), mentre compensa le spese nei confronti di Edison S.p.A. e del Ministero della Transizione Ecologica. La pronuncia è acquisita a titolo definitivo e rimane ferma la responsabilità amministrativa e potenzialmente ambientale di Versalis per la contaminazione riscontrata nel sito, con le conseguenti obbligazioni di bonifica e messa in sicurezza della falda contaminata.

Massima

L'individuazione del responsabile della contaminazione di un sito ambientale sulla base di idonee indagini tecniche validate da organismi specializzati e condotta secondo il procedimento amministrativo previsto dalla legge costituisce atto amministrativo legittimo e vincolante per il soggetto responsato, la cui impugnazione giurisdizionale è accolta soltanto ove il ricorrente dimostri vizi procedimentali o infondatezza manifesta delle risultanze scientifiche.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Alessandro Fede,	Referendario
per l'annullamento
– del Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Mantova, Area 4 - Tutela e valorizzazione dell'ambiente, Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN – AIA, n. PD/1431 del 07.12.2021, avente a oggetto “INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE AI SENSI DELL'ART.244 D.L.GS 152/2006 E S.M.I. PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI RIFERIMENTO, PRINCIPALMENTE PER GLI INQUINANTI MERCURIO E C>12, NEI SONDAGGI SED1 E SED6 DEL CAVO S. GIORGIO. CONTESTUALE CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L.241/90 E S.M.I. AVVIATO E RIEDITATO CON NOTE PROTT. N. 55203 DEL 25/10/2011 E N. 54311 DEL 21/10/2021. SITO DI INTERESSE NAZIONALE LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO”, insieme a tutti gli atti ivi richiamati e ai relativi allegati;
– della nota della Provincia di Mantova Settore Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione – Servizio Inquinamento e Rifiuti - SIN - AIA, prot. n.54311 del 21.10.2021, con cui è stata disposta la riedizione dell'avvio del procedimento di cui alla nota della Provincia di Mantova prot. n. 55203 del 19.10.2011;
– della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 6556 del 22/01/2021 (agli atti presso la medesima Provincia con prot. n. 3897/2021), che ha sollecitato la Provincia di Mantova a procedere all'individuazione del responsabile dell'inquinamento per il “Cavo San Giorgio” in corrispondenza dell'Area V;
– della relazione dell'ARPA Lombardia, Dipartimento di Mantova, U.O. Monitoraggi e Sistemi Ambientali, prot. n. 134704 del 29.09.2010, avente a oggetto “Validazione risultati analitici relativi ai campioni di terreno, sedimento, colonna d'acqua ed acqua di falda prelevati nell'ambito delle indagini propedeutiche alla progettazione preliminare dell'intervento di messa in sicurezza unitaria della falda presso il sito di interesse nazionale “Laghi di Mantova e Polo Chimico””;
– della nota della Provincia di Mantova, Settore Ambiente – Servizio Rifiuti e Inquinamento, prot. n. 55203 del 25.10.2011, avente a oggetto “Avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge 241/90 s.m.i. e dell'art. 244 D.Lgs 152/06 finalizzato all'individuazione del responsabile del superamento concentrazioni soglia di contaminazione. Sito d'Interesse Nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico – contaminazioni da mercurio canale Cavo S. Giorgio”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto dalla ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 184 del 2022, proposto da
Versalis S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Grassi, Giuseppe Onofri e Francesco Grassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Onofri in Brescia, via Ferramola 14;
Provincia di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini e Lucia Salemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Transizione Ecologica, Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia - Dipartimento di Mantova, non costituiti in giudizio;
Comune di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gianolio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, Comune di San Giorgio Bigarello, Comune di Borgo Virgilio, Parco del Mincio, non costituiti in giudizio;
Edison S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Wladimir Francesco Troise Mangoni e Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Mantova, del Ministero della Transizione Ecologica assieme ad Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, del Comune di Mantova e di Edison S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della Provincia di Mantova e del Comune di Mantova, che liquida in € 5.000,00 (cinquemila) oltre oneri accessori in favore della Provincia e in € 3.000,00 (tremila) oltre oneri accessori in favore del Comune.
Compensa le spese nei confronti di Edison S.p.a. e del Ministero della Transizione Ecologica.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nelle camere di consiglio dei giorni 7 giugno 2023 e 12 luglio 2023, con l'intervento dei magistrati:

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