Sentenza n. 202300542/2023
Inquinamento - Bonifica Sito Contaminato - Progetto Di Bonifica - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società ENKI S.r.l. ha presentato ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, contro il diniego opposto dal Comune di Lonato del Garda al provvedimento n. 23039/2020 del 13 agosto 2020. La società aveva proposto uno studio di fattibilità per un intervento di bonifica e recupero ambientale di un sito contaminato denominato "Loc. Trivellino" con localizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi in conto terzi, secondo quanto disciplinato dagli articoli 241 e 242 del d.lgs. 152/2006. Il Comune aveva opposto diniego a tale proposta, richiamando anche i pareri endoprocedimentali della Provincia di Brescia. La ricorrente ha inoltre impugnato il programma regionale di gestione dei rifiuti nella parte in cui vieta la localizzazione di discariche nelle aree di pregio vitivinicolo DOC e DOCG e nella fascia di rispetto di trecento metri dal perimetro esterno di tali aree, secondo quanto previsto dal piano regionale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1990/2014 e aggiornato con deliberazione n. 7860/2018.
Il quadro normativo
La fattispecie ricade nell'ambito della normativa sulla bonifica dei siti contaminati e sulla gestione dei rifiuti, disciplinata dal d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, in particolare dagli articoli 241 e 242 che regolano gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza. Si applicano inoltre le disposizioni contenute nel programma regionale di gestione dei rifiuti della Lombardia, approvato mediante deliberazione della Giunta Regionale, il quale contiene divieti e limitazioni localizzative per impianti di discarica al fine di tutelare aree di particolare pregio ambientale e agricolo. Rientra nella fattispecie anche la disciplina sulla tutela delle aree di denominazione controllata e di denominazione controllata e garantita nel settore vitivinicolo, aree che beneficiano di protezione speciale nei programmi regionali di gestione dei rifiuti.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava da un lato la legittimità del provvedimento di diniego emesso dal Comune di Lonato del Garda rispetto alla proposta di localizzazione della discarica, e dall'altro la legittimità costituzionale e amministrativa della norma di Piano contenuta nel programma regionale che impedisce la localizzazione di discariche in aree DOC e DOCG e nelle relative fasce di rispetto di trecento metri. La ricorrente sosteneva che il diniego comunale fosse illegittimo perché adottato sulla base di una norma programmatica illegittima, ovvero affetta da vizi nel suo procedimento di adozione e nella suo contenuto dispositivo. Emergeva un conflitto tra l'interesse privato della società alla localizzazione dell'impianto e l'interesse pubblico alla tutela del patrimonio agricolo di qualità, il quale è tutelato anche dalla normativa nazionale in materia di indicazioni geografiche protette.
La motivazione del giudice
Il Tribunale ha esaminato la ricorrenza sotto il profilo della procedibilità e del merito, ragionando sulla legittimazione processuale e sulla ammissibilità delle diverse impugnazioni proposte. Ha ritenuto che in relazione alle impugnazioni avanzate nei confronti del programma regionale di gestione dei rifiuti, sussistessero vizi di procedibilità e impossibilità di una pronuncia sul merito da parte del giudice amministrativo, poiché il programma regionale è atto di programmazione di rango superiore rispetto al provvedimento comunale impugnato, e la verifica della sua legittimità esula dall'oggetto della controversia avente per protagoniste una società privata e un ente locale. Sotto il profilo dell'atto di diniego del Comune, il Tribunale ha valutato la correttezza del procedimento amministrativo seguito e ha accertato se il Comune avesse correttamente applicato la normativa vigente nel formulare il provvedimento. Ha considerate le risultanze istruttorie e i pareri forniti dalla Provincia di Brescia durante il procedimento amministrativo, giungendo a verificare la congruità della motivazione fornita dal Comune nel diniego.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso parzialmente improcedibile relativamente alle impugnazioni avanzate nei confronti del programma regionale di gestione dei rifiuti, ritenendo che tali impugnazioni esulassero dall'oggetto legittimo della controversia amministrativa. Ha invece respinto nel merito la ricorrenza relativa al provvedimento di diniego del Comune, confermando la legittimità del provvedimento medesimo. Ha compensato le spese di lite tra le parti, assegnando a ciascuna il carico delle proprie spese processuali. Ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa competente.
Massima
La localizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi può essere legittimamente vietata nella fascia di protezione di trecento metri dalle aree di denominazione controllata nel settore vitivinicolo, quando tale divieto è contenuto nel programma regionale di gestione dei rifiuti e persegue l'interesse collettivo alla tutela del patrimonio agricolo di qualità.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento - del provvedimento n. 23039/2020 del 13 agosto 2020 assunto dal Comune di Lonato del Garda e avente ad oggetto “Sito contaminato denominato “Loc. Trivellino” – ID Anagrafe S.C. n. 631. Proposta del privato di Studio di Fattibilità per un intervento di bonifica/MISP e recupero ambientali ai sensi artt. 241-242 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. Verifica fattibilità localizzazione discarica per rifiuti non pericolosi (D1) in conto terzi. Proponente: ENKI SRL – Via Montefeltro, 6 – Milano. Atto di Diniego” (doc. 1); - di ogni altro atto, presupposto, conseguente e comunque connesso, con particolare riferimento, ove occorrer possa, ai pareri endoprocedimentali della Provincia di Brescia e richiamati nel provvedimento di diniego emesso dal Comune di Lonate sul Garda (doc. 2); - sempre ove occorre possa e per quanto di ragione, del programma regionale di gestione dei rifiuti, approvato con D.G.R. n. x/1990 del 20 giungo 2014 e aggiornato con D.G.R. n. 7860 del 12 febbraio 2018, nella parte in cui, al punto 14.6.3. della Relazione Generale e delle NTA, prevede che le discariche non possano essere localizzate nelle aree di pregio vitivinicolo DOC e DOCG, individuate dai disciplinari già approvati con decreto del ministero delle politiche agricole e forestali e nella fascia di rispetto di 300 metri misurata dal perimetro esterno delle aree stesse (docc. 3, 4 e 5). sul ricorso numero di registro generale 675 del 2020, proposto da Enki S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Lonato del Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione; Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli uffici dell’Avvocatura provinciale in Brescia, Palazzo Broletto piazza Paolo VI n. 29; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piera Pujatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisica eletto presso lo studio dell’avv. Diana Della Vedova in Brescia, via Cavallotti 7; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lonato del Garda, della Provincia di Brescia e della Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara improcedibile, nei sensi precisati in motivazione. Compensa le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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