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Sentenza n. 202300522/2023

Sentenza n. 202300522/2023

INQUINAMENTO - SIN LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO – CONTAMINAZIONE – RESPONSABILITÀ - INDIVIDUAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300522/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Edison s.p.a. ha impugnato due atti della Provincia di Mantova emanati rispettivamente il 21 ottobre 2021 e il 7 dicembre 2021, attraverso i quali la Provincia ha completato un procedimento amministrativo finalizzato all'individuazione del responsabile della contaminazione rinvenuta nel Cavo San Giorgio, un canale situato all'interno del Sito di Interesse Nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico. Le analisi ambientali condotte nei sondaggi denominati SED1 e SED6 avevano rilevato il superamento dei limiti di riferimento per il mercurio e per gli idrocarburi con più di 12 atomi di carbonio, contaminazione di rilievo considerata la natura del sito, sottoposto a una disciplina speciale in virtù della gravità della contaminazione storica. Il procedimento di individuazione del responsabile era stato originariamente avviato nel 2011 ed è stato successivamente rieditato nel 2021, con la Provincia che infine ha concluso il procedimento identificando il responsabile della contaminazione e disponendo la chiusura del procedimento medesimo. Edison ha contestato la legittimità di questi atti ritenendoli illegittimi sotto vari profili.

Il quadro normativo

La disciplina applicabile al caso è quella dei siti contaminati secondo il Decreto Legislativo numero 152 del 2006, il Codice dell'Ambiente, in particolare gli articoli relativi alla responsabilità ambientale e all'individuazione del soggetto responsabile della contaminazione. Il procedimento era inoltre ricondotto entro il perimetro dei Siti di Interesse Nazionale, ossia quei siti dove la contaminazione ha raggiunto livelli tali da richiedere interventi di messa in sicurezza e bonifica coordinati a livello centrale. La Legge numero 241 del 1990 sulle procedure amministrative applicava inoltre principi di trasparenza e partecipazione al procedimento. Il Ministero dell'Ambiente ha emanato nel tempo direttive e accordi di programma per definire gli interventi di bonifica presso il sito mantovano, creando un quadro normativo complesso e articolato nel quale dovevano inserirsi le determinazioni della Provincia.

La questione giuridica

Il nodo giuridico controverso riguardava la legittimità della procedura seguita dalla Provincia nel riedire il procedimento di individuazione del responsabile e nell'identificare Edison come responsabile della contaminazione. Edison contestava verosimilmente sia aspetti procedurali relativi alla corretta notificazione e partecipazione al procedimento, sia aspetti sostanziali concernenti l'effettiva responsabilità della contaminazione rilevata nei sondaggi, opponendosi a essere designata come responsabile. La complessità della questione derivava dalla pluralità di soggetti potenzialmente coinvolti nella contaminazione storica del sito, dalla difficoltà di ricostruire le cause e le responsabilità risalenti a decenni di attività industriale, nonché dalla necessità di applicare correttamente i criteri legali di imputazione della responsabilità secondo il Decreto Legislativo 152/2006.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato le argomentazioni esposte da Edison e dagli altri soggetti costituiti in giudizio, tra cui la Provincia di Mantova, il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, il Comune di Mantova e la società Versalis s.p.a., anch'essa potenzialmente interessata dalla questione della contaminazione. Sebbene il testo della sentenza non riproduca la motivazione estesa, il rigetto del ricorso indica che il collegio giudicante ha ritenuto che gli atti della Provincia fossero legittimi sotto il profilo sia procedurale che sostanziale, non ravvisando violazioni delle norme sulla procedura amministrativa né errori nell'applicazione dei criteri di imputazione della responsabilità. Il TAR ha pertanto confermato la corretta conclusione del procedimento di individuazione del responsabile operata dalla Provincia, respingendo le contestazioni avanzate da Edison.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso di Edison s.p.a., confermando la legittimità degli atti impugnati della Provincia di Mantova e la chiusura del procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione. Ha inoltre condannato Edison al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 2.000,00 a favore del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, euro 5.000,00 a favore della Provincia di Mantova e euro 5.000,00 a favore del Comune di Mantova, al di là dei relativi accessori legali. Le spese relative alla controversia con Versalis s.p.a. sono state compensate tra tutte le parti.

Massima

Nell'individuazione del responsabile della contaminazione ambientale presso un Sito di Interesse Nazionale ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006, l'Amministrazione provvedente agisce legittimamente quando segue le procedure amministrative richieste dalla legge e applica correttamente i criteri legali di imputazione della responsabilità sulla base delle evidenze tecniche acquisite, e il ricorso contro tali determinazioni non può prevalere ove non dimostri violazioni procedurali o errori sostanziali nel procedimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- dell'atto dirigenziale della Provincia di Mantova, n. PD/1431 del 7 dicembre 2021, avente ad oggetto «individuazione del responsabile della potenziale contaminazione ai sensi dell'art. 244 d.l.gs 152/2006 e s.m.i. per il superamento dei limiti di riferimento, principalmente per gli inquinanti mercurio e c>12, nei sondaggi SED1 e SED6 del Cavo S. Giorgio. contestuale chiusura del procedimento ai sensi dell'art. 2 della l.241/90 e s.m.i. avviato e rieditato con note prott. n. 55203 del 25/10/2011 e n. 54311 del 21/10/2021. sito di interesse nazionale laghi di mantova e polo chimico», e della relativa planimetria denominata “Allegato 1”;
- dell'atto di avvio del procedimento, prot. pec n. GE 2021/0054311, avente ad oggetto «Riedizione dell'avvio del procedimento di cui alla nota della Provincia di Mantova prot. n. 55203 del 19/10/2011 […] finalizzato all'individuazione del responsabile del superamento delle concentrazioni di riferimento per i sedimenti. Sito d'Interesse Nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico - superamento dei limiti individuati per i sedimenti, nel canale denominato “Cavo San Giorgio” per il tratto individuato nella planimetria allegata come parte integrante e sostanziale. Contaminanti individuati oltre i limiti di riferimento: principalmente mercurio e idrocarburi C>12» emanato dalla Provincia di Mantova il 21 ottobre 2021;
- nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non noto, nei cui confronti si fa riserva di proporre motivi aggiunti, tra cui:
i) la nota del Ministero dell'Ambiente prot. 23598/TRI/DI del 22 luglio 2011, agli atti della Provincia di Mantova con prot. n. 40103/2011, avente ad oggetto «Sito di Interesse Proposta n. 21/2021/365 Nazionale (S.I.N.) Laghi di Mantova e Polo Chimico –Criticità presenti nel Sito di Interesse nazionale Laghi di Mantova e polo Chimico»;
ii) la nota del Direttore generale della D.G. per la Tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, prot. n. 0009051/TRI del 26 marzo 2014, agli atti presso la Provincia di Mantova con prot. n. 13755 del 27 marzo 2014;
iii) il «Nuovo Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito di Interesse Nazionale “Laghi di Mantova e Polo Chimico”», trasmesso con nota 23242 del 5 marzo 2021 congiuntamente al Decreto Direttoriale di approvazione n. 28 del 16 febbraio 2021;
- nonché, per quanto occorrer possa, della nota del MATTM prot. n. 0021854/TRI del 11 agosto 2014, agli atti della Provincia con prot. n. 38075 del 11/08/2014, avente per oggetto «Individuazione del responsabile della contaminazione da mercurio nel Canale Sisma. Riscontro nota Provincia di Mantova prot. MATTM 18483 del 07/07/2014».
sul ricorso numero di registro generale 146 del 2022, proposto da
Edison s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Ballerini, Andreina Degli Esposti, Wladimir Francesco Troise Mangoni e Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Mantova, in persona del Presidente della Provincia pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini e Lucia Salemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della dell’Ambiente e della sicurezza energetica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Comune di Mantova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gianolio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Versalis s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Grassi, Giuseppe Onofri e Francesco Grassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Giuseppe Onofri, con studio in Brescia, via Ferramola, 14;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Lombardia - Dipartimento di Mantova, Regione Lombardia, ATS Val Padana, Comune di San Giorgio Bigarello, Comune di Borgo Virgilio, Parco del Mincio, Eni Rewind s.p.a., Eni s.p.a., Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, della Provincia di Mantova, del Comune di Mantova e della società Versalis s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 24 maggio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, a favore del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, a favore della Provincia di Mantova e in altrettanti euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, a favore del Comune di Mantova; compensa le spese tra Versalis s.p.a. e tutte le parti in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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