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Sentenza n. 202300479/2023

Sentenza n. 202300479/2023

INQUINAMENTO - RIFIUTI - ORDINANZA SINDACALE - RIMOZIONE E SMALTIMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300479/2023
EsitoDICHIARA ESTINTO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Nel luglio 2021, il Comune di Roncoferraro (provincia di Mantova) riceve una comunicazione dalla Regione Carabinieri Forestale Lombardia in cui veniva segnalata la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti speciali in un'area catastalmente identificata nei fogli 41 mappale 36 e 55 con intersezioni dei mappali 6, 8 e 276, situata nel territorio comunale. In base a tale comunicazione, vengono riscontrati cumuli di rifiuti speciali per un volume complessivo di circa cinquanta metri cubi, nonché ulteriori rifiuti speciali interrati in un fosso delle dimensioni approssimative di trenta per cinque metri e a una profondità stimata di circa due metri. Il sindaco del Comune di Roncoferraro conseguentemente emana l'ordinanza numero 8 in data 31 luglio 2021, con la quale dispone l'obbligatorietà della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti in questione, fondandosi sulla competenza che la legge attribuisce al sindaco in materia di salubrità e igiene. La stessa ordinanza viene successivamente prorogata con il provvedimento numero 9 del 23 settembre 2021, per consentire ai soggetti interessati di completare le operazioni nei tempi ulteriormente concessi. DBS Trust Company S.p.A., quale proprietaria dei terreni dove erano ubicati i rifiuti e che aveva concesso gli stessi in affitto a terzi, si vede obbligata a dare esecuzione alle ordinanze sindacali e, ritenendo di poter impugnare tali provvedimenti, propone ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia con deposito in data 5 novembre 2021. Il Comune di Roncoferraro tuttavia non compare in giudizio nonostante sia stato regolarmente intimato.

Il quadro normativo

Le ordinanze sindacali impugnate trovavano il loro fondamento legale nell'articolo 192 del decreto legislativo numero 152 del 2006, comunemente denominato Codice dell'Ambiente, che attribuisce al sindaco il potere di emettere ordinanze con la finalità di rimuovere i rifiuti e garantire la salubrità dell'ambiente. La controversia insorta si sviluppa secondo le regole procedurali fissate dal Codice del Processo Amministrativo, in particolare attraverso l'istituto dell'istanza di fissazione d'udienza che consente al ricorrente di demandare al giudice il fissare la data della discussione della causa. Nel procedimento cautelare e in generale nella gestione dei ricorsi amministrativi, vigono rigide prescrizioni in materia di sottoscrizione digitale dei documenti, come stabilito dall'articolo 9 delle Regole tecnico-operative e delle relative specifiche tecniche allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2021, il quale disciplina le modalità di trasmissione telematica degli atti presso il giudice amministrativo e i requisiti formali che tali atti devono possedere al fine di essere considerati validamente presentati.

La questione giuridica

Sebbene il ricorso originariamente proposto dalla società ricorrente avesse come oggetto la legittimità delle ordinanze sindacali di rimozione e smaltimento dei rifiuti, la questione giuridica effettivamente risolta dal collegio riguarda la sorte processuale del giudizio in relazione a un vizio di natura formale riscontrato in una fase successiva del procedimento. Si trattava essenzialmente di accertare se il difetto di sottoscrizione digitale dell'istanza di fissazione d'udienza costituisse un ostacolo insuperabile alla prosecuzione del giudizio ovvero se fosse possibile alla parte di regolarizzare il documento nel termine assegnato dal giudice, e conseguentemente quale fosse il destino del ricorso qualora la ricorrente non avesse provveduto a tale regolarizzazione entro il termine perentorio concesso.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, mediante ordinanza emanata in data 7 gennaio 2023 numero 14, ha identificato il vizio formale consistente nella mancanza della sottoscrizione digitale richiesta dalle vigenti regole tecniche e ha comunicato alla ricorrente l'incompletezza della sua istanza di fissazione d'udienza. Il collegio ha tuttavia riconosciuto, seguendo un orientamento consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, che era possibile procedere alla regolarizzazione del documento difettoso entro un termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, secondo comma, del Codice del Processo Amministrativo, che consente al giudice di concedere alle parti un termine per sanare i vizi formali della documentazione presentata. Tuttavia, poiché la parte ricorrente non ha provveduto a regolarizzare l'istanza nel termine perentorio assegnato, il collegio ha dichiarato l'istanza di fissazione d'udienza nulla e, di conseguenza, ha applicato le disposizioni dell'articolo 71, primo comma, e dell'articolo 81 del Codice del Processo Amministrativo, che disciplinano l'estinzione dei ricorsi per perenzione, determinando l'extinction del giudizio per sopravvenuta impossibilità di proseguire il medesimo secondo le forme richieste dall'ordinamento processuale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia ha dichiarato il ricorso estinto per perenzione, precluso quindi ogni ulteriore esame nel merito delle ordinanze sindacali. Il collegio ha inoltre disposto che non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, conformemente all'articolo 83 del Codice del Processo Amministrativo, per cui il Comune ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente. La sentenza risulta divenuta esecutiva a far data dalla sua pubblicazione, il che significa che le ordinanze sindacali di rimozione e smaltimento dei rifiuti, per le quali era stato proposto il ricorso, rimangono pienamente efficaci e non possono più essere impugnate attraverso il presente giudizio.

Massima

L'estinzione del ricorso amministrativo per perenzione si verifica quando il ricorrente, pur essendo stato concesso un termine perentorio dal giudice per regolarizzare i difetti formali dell'istanza di fissazione d'udienza, non provveda a sanare tali vizi entro il termine stabilito, determinando la decadenza della possibilità di proseguire il giudizio secondo le forme prescritte.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
a) dell'ordinanza 31.7.2021, n. 8, del sindaco del Comune di Roncoferraro, notificata in pari data, per la rimozione e smaltimento di rifiuti in area catastalmente identificata foglio 41 mappale 36 e foglio 55 intersezioni mappali 6, 8 e 276;
b) dell'ordinanza 23.9.2021, n. 9 del sindaco del Comune di Roncoferraro, di proroga termini per la rimozione e smaltimento di rifiuti di cui all’ordinanza sub a);
c) nonché di tutti agli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali ai provvedimenti rubricati sub a) e b), anche non conosciuti, che ci si riserva fin d'ora di impugnare non appena se ne avrà contezza.
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 695 del 2021, proposto da Dbs Trust Company S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avvocato Alessandro Veschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Roncoferraro (Mantova), in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Fratelli Bergamaschi – società agricola semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato:
che il Comune di Roncoferraro ricevette nel luglio 2021 una comunicazione della Regione Carabinieri Forestale Lombardia, in cui si rappresentava come in territorio comunale, sull’area censita a foglio 41 mappale 36, e foglio 55 intersezioni mappali 6, 8 e 276, fosse stata riscontrata la presenza di cumuli di rifiuti speciali, per un volume complessivo di circa mc 50, oltre ad altri rifiuti speciali interrati in un fosso di circa 30*5 ml, fino a una profondità stimata di ml 2;
che ne sono seguiti l'ordinanza sindacale 31 luglio 2021, n. 8, per la rimozione e smaltimento di tali rifiuti, ex art. 192 d. lgs. 152/2006, nonché la successiva ordinanza 23 settembre 2021, n. 9 di proroga dei termini originariamente assegnati per le operazioni;
che tali ordinanze sono state impugnate dall’odierna ricorrente, obbligata a darvi esecuzione quale proprietaria dei terreni, da questa concessi in affitto;
che il Comune di Roncoferraro non si è costituito in giudizio, sebbene ritualmente intimato;
che, con ordinanza 7 gennaio 2023, n. 14, il Collegio ha rappresentato come l’istanza di fissazione d’udienza fosse priva di sottoscrizione digitale, in violazione dell’art. 9 delle Regole tecnico-operative e relative specifiche tecniche allegate al D.P.C.S. 28 luglio 2021, ma come fosse possibile procedere alla regolarizzazione (arg. da C.d.S., a.p., 21 aprile 2022, n. 6) ex art. 44, II comma, c.p.a., e a tal fine era assegnato il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza;
che la parte non ha provveduto alla regolarizzazione, sicché l’istanza di fissazione è nulla: ne consegue che, essendo stato il ricorso depositato il 5 novembre 2021, lo stesso è da dichiarare perento, giusta art. 71, I comma e 81 c.p.a., con sentenza ex art. 85, IX comma, c.p.a.;
che non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite, giusta art. 83 c.p.a.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara estinto per perenzione.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 24 maggio 2023 con l'intervento dei signori magistrati:

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