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Sentenza n. 202300428/2023

Sentenza n. 202300428/2023

INQUINAMENTO - RIFIUTI - ORDINANZA SINDACALE - RIMOZIONE E SMALTIMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300428/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia ha deciso un ricorso presentato da tre cittadini nei confronti di un'ordinanza emanata dal Sindaco di un comune in provincia di Brescia. L'ordinanza, emessa nel 2021 e notificata ai ricorrenti, intimava loro l'obbligo di rimuovere e smaltire rifiuti ubicati presso un'immobile sito in via Matteotti, concedendo un termine di trenta giorni per l'adempimento. I ricorrenti hanno contestato l'atto ritenendolo illegittimo e lesivo dei loro diritti e interessi legittimi, proponendo ricorso al TAR per ottenerne l'annullamento nonché l'annullamento di ogni atto presupposto e connesso. Il Comune si è costituito in giudizio per difendere la propria ordinanza, mentre un soggetto indicato come convocato in causa non si è presentato in giudizio.

Il quadro normativo

La controversia verte sull'esercizio dei poteri ordinatori in materia di gestione dei rifiuti, regolati dall'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, Codice dell'ambiente. Tale norma attribuisce alla pubblica amministrazione e in particolare ai sindaci, quali autorità competenti, il potere di emanare ordinanze volte al ripristino dell'ordine, all'igiene e alla salubrità dei luoghi quando sussistano situazioni di disordine e irregolarità nella gestione dei rifiuti. L'ordinanza sindacale rientra nella categoria degli atti amministrativi unilaterali e come tale è soggetta al controllo di legittimità del giudice amministrativo, il quale verifica la conformità alle norme di legge e la correttezza del procedimento amministrativo seguito.

La questione giuridica

Il nucleo controverso della controversia attiene alla legittimità dell'ordinanza sindacale e alla sua conformità ai requisiti di validità richiesti dall'ordinamento giuridico. I ricorrenti hanno dedotto presumibilmente vizi di procedura, mancanza di motivazione, o eccesso di potere da parte del sindaco nell'emanare l'ordine di rimozione dei rifiuti. La questione ha natura prettamente amministrativistica e investe il corretto esercizio da parte dell'autorità comunale dei poteri ordinatori in materia ambientale, con ricadute sulla sfera giuridica e sulla responsabilità amministrativa dei soggetti privati titolari dell'immobile.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto le difese del Comune respingendo tutti i motivi di ricorso prospettati dai ricorrenti. Nel valutare la legittimità dell'ordinanza, il collegio ha ritenuto che l'amministrazione comunale avesse correttamente esercitato i propri poteri, sulla base di una valutazione obiettiva della situazione di fatto sussistente in loco e in conformità alle disposizioni del Codice dell'ambiente. Il giudice amministrativo ha evidentemente concluso che l'ordinanza contenesse idonea motivazione, fosse formalmente corretta e proporzionata agli obiettivi di tutela igienico-sanitaria perseguiti. L'assenza di vizi procedurali e la legittimità sostanziale dell'atto hanno indotto il collegio a rigettare integralmente le doglianze ricorrenti.

La decisione

Il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dai tre ricorrenti confermando quindi la piena validità dell'ordinanza sindacale di rimozione rifiuti. I ricorrenti sono stati inoltre condannati in solido al pagamento delle spese di lite nella misura di tremila euro a favore del Comune, oltre accessori di legge, con distrazione della somma in favore dell'avvocato Paolo Centore che si era dichiarato antistatario. La sentenza è stata ordinata all'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa secondo le modalità previste dalle disposizioni che regolano l'esecuzione dei provvedimenti amministrativi.

Massima

Il sindaco esercita legittimamente il potere ordinatorio di rimozione rifiuti in base all'articolo 192 del decreto legislativo 152/2006 quando la situazione di disordine sia verificata e l'ordinanza sia motivata e proporzionata alla tutela igienico-sanitaria del territorio comunale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. -OMISSIS- 2021 emessa in data -OMISSIS- dal Sindaco di -OMISSIS-, e notificata il -OMISSIS-, avente ad oggetto l’obbligo di rimozione e smaltimento rifiuti ai sensi dell’art. 192 d. lgs. 152/2006 in via Matteotti n. 80 a -OMISSIS- entro il termine di 30 giorni (doc. 1);
- per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai provvedimenti qui impugnati, laddove lesivo dei diritti e degli interessi legittimi dei ricorrenti.
sul ricorso numero di registro generale 716 del 2021, proposto da
-OMISSIS A-, -OMISSIS B- e -OMISSIS C-, rappresentati e difesi dagli avvocati Paola Brambilla e Luca Pansini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Centore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS D-, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di -OMISSIS- le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Paolo Centore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti, dei signori -OMISSIS D-, -OMISSIS E-, -OMISSIS F-, -OMISSIS A-, della società -OMISSIS-, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti e altri soggetti comunque indicati in sentenza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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