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Sentenza n. 202300294/2023

Sentenza n. 202300294/2023

INQUINAMENTO - RIFIUTI - ORDINANZA SINDACALE - RIMOZIONE E SMALTIMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300294/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato presentato dal curatore del Fallimento Immobiliare 2z S.r.l. contro un'ordinanza sindacale emanata dal sindaco del Comune di Castelli Calepio il 4 febbraio 2022. L'ordinanza impugnata obbligava il curatore del fallimento a procedere alla rimozione e allo smaltimento di rifiuti speciali accumulati su una proprietà della società fallita, nonché al ripristino dei luoghi. La vicenda riguarda quindi il settore ambientale e dei rifiuti, con aspetti che toccano sia la responsabilità amministrativa del proprietario dei terreni contaminati sia i poteri ordinatorî conferiti dal Codice dell'Ambiente al sindaco per la tutela dell'igiene e della salute pubblica. Il ricorso è stato registrato il 22 marzo 2023 presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel contesto del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 numero 152, noto come Codice dell'Ambiente, che disciplina la gestione dei rifiuti e attribuisce al sindaco significativi poteri ordinatorî. In particolare, l'articolo 192 del Codice dell'Ambiente prevede che il sindaco possa emettere ordinanze per obbligare il responsabile dell'inquinamento a procedere alla bonifica o, in caso di inerzia, a far eseguire d'ufficio gli interventi di ripristino ambientale a carico del trasgressore. Il quadro normativo comprende inoltre la disciplina della responsabilità del proprietario dei terreni contaminati da rifiuti speciali e gli obblighi di smaltimento secondo le procedure autorizzate. Le ordinanze sindacali di questo tipo costituiscono atti amministrativi generalmente impugnabili davanti al giudice amministrativo quando il loro presupposto fattuale o la loro base legale risultino errati.

La questione giuridica

Il ricorrente contesta la legittimità dell'ordinanza sindacale sul presupposto che essa sarebbe stata illegittima nella forma o nella sostanza, oppure carente di presupposti di fatto o di diritto. La controversia affronta il delicato equilibrio tra i poteri ordinatorî del sindaco in materia ambientale e i diritti del proprietario o gestore della proprietà contaminata, nonché le corrette procedure che devono essere seguite prima di emettere tali ordinanze. Il giudice amministrativo è chiamato a verificare se il sindaco ha agito nel rispetto della legge e dei principi di correttezza procedurale, e se l'ordinanza poggia su presupposti effettivi e non discrezionalità arbitraria.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, il che significa che durante il corso del processo è sopravvenuto un evento che ha eliminato l'interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere l'annullamento dell'ordinanza. Questo può accadere quando l'ordinanza sia stata già integralmente eseguita, quando i rifiuti siano stati rimossi e i luoghi ripristinati, oppure quando la situazione di fatto sulla quale l'ordinanza si fondava sia venuta meno per cause estrinseche. La valutazione del difetto sopravvenuto di interesse è rimessa al giudice amministrativo, il quale deve verificare se sussista ancora la necessità pratica di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto, dal momento che la sentenza di annullamento non comporterebbe più alcun effetto utile per il ricorrente. Il collegio giudicante ha ritenuto che tali condizioni sussistessero e ha quindi deciso di non entrare nel merito della controversia, pur ritenendo di dover comunque decidere sulle spese di lite.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza pertanto pronunciarsi sulla legittimità sostanziale dell'ordinanza sindacale. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese. Il giudice ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa secondo le modalità ordinarie. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 22 marzo 2023 dal collegio composto dai magistrati Angelo Gabbricci, Ariberto Sabino Limongelli e Luca Pavia.

Massima

Quando durante il corso del processo amministrativo sopravviene un evento che elimina l'interesse concreto del ricorrente alla pronuncia di annullamento, il giudice deve dichiarare il ricorso improcedibile senza affrontare il merito della controversia, in quanto la tutela giurisdizionale non avrebbe più effetto utile.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
- dell’ordinanza sindacale 4.2.2022 n.1/2022, notificata in data 9.2.2022, con cui il sindaco del Comune di Castelli Calepio ha ordinato al curatore del Fallimento ricorrente la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali e il ripristino dei luoghi, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.;
- di ogni altro ad essi presupposto, conseguente o successivo;
sul ricorso numero di registro generale 374 del 2022, proposto da
Fallimento Immobiliare 2z S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Garo', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Castelli Calepio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Giuseppe Lo Prejato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Angelo Pezzotta, Giuseppina Camotti, non costituite in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelli Calepio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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