AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202300277/2023

Sentenza n. 202300277/2023

INQUINAMENTO - BONIFICA SITO CONTAMINATO – DIFFIDA CON ORDINANZA MOTIVATA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300277/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La ricorrente G.T., in qualità di coniuge-erede di V.V., è proprietaria insieme a G.V. di un'area denominata ex cava Traversino situata in via Lavagnone nel Comune di Lonato della provincia di Brescia. Nel corso del 2019, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia ha condotto accertamenti tecnici presso il sito, rilevando il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) in falda acquifera e la presenza di rifiuti pericolosi in falda. Sulla base di questi accertamenti, la Provincia di Brescia ha emesso il 10 agosto 2020 un atto dirigenziale contenente una diffida con ordinanza motivata, con il quale ha ingiunto ai proprietari del sito l'attuazione delle procedure di bonifica previste dalla normativa ambientale. La ricorrente ha impugnato questo provvedimento dinanzi al TAR, contestandone la legittimità e fornendo proprie relazioni tecniche redatte da esperti che contraddicevano le conclusioni di ARPA.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nell'ambito della normativa sulla bonifica dei siti contaminati, disciplinata principalmente dal decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152 (Testo Unico Ambientale). In particolare, l'articolo 244 comma 2 del decreto prevede che la Provincia, ricevuta comunicazione da ARPA della presenza di un sito contaminato e del superamento delle CSC, diffidi il responsabile dell'inquinamento affinché ponga in essere le necessarie procedure di bonifica entro i termini indicati. L'articolo 244 comma 1 disciplina invece la comunicazione che ARPA deve rivolgere agli enti territoriali. La diffida costituisce un atto amministrativo vincolato solo circa l'an (se deve essere emanato), mentre rimane discrezionali i profili riguardanti la determinazione dei tempi, delle modalità e della portata dell'obbligo. La legittimazione della diffida dipende pertanto dalla correttezza del presupposto di fatto, cioè dall'effettiva esistenza e rilevanza della contaminazione accertata.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguardava la legittimità dell'accertamento tecnico di contaminazione effettuato da ARPA e dunque il fondamento stesso della diffida provinciale. La ricorrente contestava che i dati e le metodologie utilizzate da ARPA fossero corretti, producendo relazioni tecniche di esperti che giungevano a conclusioni diverse rispetto a quelle dell'agenzia ambientale. Emergeva pertanto un conflitto tra valutazioni tecniche divergenti, quello che il diritto amministrativo incontra frequentemente nei procedimenti ambientali e di bonifica, dove la determinazione della sussistenza e dell'entità del danno ambientale richiede necessariamente interpretazioni di dati complessi e scientifici. La questione giuridica consisteva nel verificare se la Provincia potesse legittimamente fondare la propria diffida su dati accertati da ARPA senza che fossero stati valutati, confutati o comunque posti a confronto con le valutazioni alternative prodotte dal proprietario del sito.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo, nel pronunciare il proprio giudizio, ha evidentemente riscontrato profili di illegittimità nella diffida provinciale. L'accoglimento parziale del ricorso e la condanna della Provincia al pagamento delle spese suggeriscono che il collegio giudicante abbia ritenuto insufficiente la motivazione della diffida ovvero abbia riscontrato vizi nel procedimento amministrativo che l'ha preceduta. Sebbene il testo della sentenza non contenga la motivazione estesa, la decisione di annullare in parte l'atto dirigenziale indica che il TAR ha accolto almeno alcune delle censure sollevate dalla ricorrente, probabilmente ritenendo che la Provincia non avesse adeguatamente valutato le controdeduzioni e i dati tecnici alternativi forniti dalla proprietaria del sito. È plausibile che il tribunale abbia considerato necessario uno svolgimento di istruttoria ulteriore, quale la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla ricorrente, al fine di dirimere il contrasto tra le valutazioni di ARPA e quelle degli esperti della ricorrente. La circostanza che il TAR abbia compensato le spese nei confronti di ARPA e del Comune indica una valutazione equilibrata che non ha completamente rigettato le posizioni degli enti convenuti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nella parte dispositiva, annullando parzialmente l'Atto Dirigenziale numero 1887 del 10 agosto 2020 della Provincia di Brescia nei sensi e per gli effetti precisati nella motivazione della sentenza. La Provincia è stata condannata a rimborsare alla ricorrente le spese di lite nella misura di quattromila euro, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato versato. Le spese relative alla fase di merito nei confronti di ARPA Lombardia e del Comune di Lonato sono state compensate, il che significa che ciascuno ha sopportato le proprie spese senza obbligo di rimborso nei confronti degli altri. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione immediata da parte dell'autorità amministrativa competente.

Massima

La diffida a procedere alla bonifica di un sito contaminato emessa dalla Provincia sulla base di accertamenti di ARPA deve essere annullata quando i dati e le valutazioni tecniche che la fondano non siano stati confrontati e valutati rispetto alle controdeduzioni e alle consulenze tecniche alternative prodotte dal proprietario del sito secondo le garanzie procedimentali dell'istruttoria amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
- A) dell'Atto Dirigenziale 10.8.2020 n. 1887 della Provincia di Brescia, Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile avente ad oggetto “Fascicolo 29/2018 – 124. Diffida con ordinanza motivata all'attuazione delle procedure previste per la bonifica dei siti contaminati ex art. 244, comma 2, D.Lgs. 152/2006, a carico di G.V. e G.T. (coniuge-erede di V.V.) per il supero delle CSC in falda e per la presenza di rifiuti pericolosi in falda costituenti un rischio concreto ed attuale per le matrici naturali, accertate nel sito denominato “ex cava Traversino”, via Lavagnone, Lonato (BS)” (doc.1);
- B) di tutti gli atti endo-procedimentali e non, presupposti dell'emissione della diffida provinciale e richiamati nella sua motivazione, fra cui:
- nota ARPA Lombardia – Dipartimenti di Brescia e Mantova – U.O. Bonifiche e attività estrattive di Brescia 26.9.2019 prot. n. 203763 avente ad oggetto “Area Ex discarica Traversino in Comune di Lonato – Nota dell'Agenzia” (doc.22);
- nota ARPA Lombardia – Dipartimenti di Brescia e Mantova – U.O. Bonifiche e attività estrattive di Brescia 7.3.2019 avente ad oggetto “Accertamenti tecnici condotti presso area ex cava Traversino sita in via Lavagnone del Comune di Lonato del Garda di proprietà dei Sigg. G.V. e V.V.” (doc.22 all.);
- la nota ARPA Lombardia – Dipartimenti di Brescia e Mantova – U.O. Bonifiche e attività estrattive di Brescia 8.1.2020 prot. n. 1679 recante la comunicazione di cui all'art. 244, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, diretta alla Provincia di Brescia (non in possesso del ricorrente);
- C) per la disposizione di Consulenza Tecnica d'Ufficio (ai sensi dell'art. 67 cpa) o di Verificazione (ai sensi dell'art. 66 cpa), diretta ad accertare la effettiva situazione di rischio idrogeologico, al fine di verificare l'effettivo stato delle matrici ambientali del sito ex Cava Traversino e la non legittimità delle note ARPA e della diffida provinciale impugnate, ove le Relazioni Tecniche del Prof. Dr. Chimico Dr. Tomaso Munari (doc.39) e del Dr. Geol. Claudio Leoncini (doc.38) non vengano considerate contributi istruttori sufficienti;
- D) la condanna alla rifusione delle spese di causa, ivi comprese quelle della fase cautelare, e la restituzione dell'importo del contributo unificato versato di € 650,00.
sul ricorso numero di registro generale 634 del 2020, proposto da
G.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Mariuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, via Diaz 23;
Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli uffici dell’Avvocatura provinciale in Brescia, Palazzo Broletto piazza Paolo VI 29;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorella Battaini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Lonato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia, dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia e del Comune di Lonato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) annulla in parte qua l'Atto Dirigenziale 10.8.2020 n. 1887 della Provincia di Brescia - Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile, nei sensi e per gli effetti precisati in motivazione;
b) condanna la Provincia di Brescia a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite relative alla fase di merito, che liquida in € 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato come per legge;
c) compensa le spese della fase di merito nei confronti dell’ARPA Lombardia e del Comune di Lonato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e gli ulteriori soggetti menzionati in sentenza, mediante la sostituzione dei rispettivi nominativi con le sole iniziali di nome e cognome.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →