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Sentenza n. 202300276/2023

Sentenza n. 202300276/2023

INQUINAMENTO - BONIFICA SITO CONTAMINATO – DIFFIDA CON ORDINANZA MOTIVATA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300276/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda un provvedimento di diffida con ordinanza motivata emesso dall'amministrazione competente nei confronti di un soggetto (proprietario, gestore o responsabile) di un sito contaminato, al fine di ottenere l'esecuzione degli interventi di bonifica ambientale. Il ricorrente ha impugnato tale diffida dinanzi al TAR della Lombardia, sostenendo l'illegittimità dell'atto nei profili procedurali o sostanziali. La fattispecie rientra nel complesso ambito della bonifica dei siti inquinati, materia di particolare rilevanza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, disciplinata da normativa nazionale e dalla legislazione regionale. La diffida rappresentava il tentativo amministrativo di indurre il destinatario all'adempimento spontaneo degli obblighi di risanamento prima dell'eventuale esecuzione coattiva.

Il quadro normativo

La disciplina della bonifica dei siti contaminati trova fondamento principale nel decreto legislativo numero 152 del 2006, che ha introdotto una regolamentazione organica della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati, in attuazione di direttive europee sulla protezione ambientale. Le amministrazioni pubbliche competenti (ARPA, province, comuni) sono titolate a emettere diffide e ordinanze per coattivamente indurre i responsabili della contaminazione all'esecuzione degli interventi di bonifica, avvalendosi di strumenti procedurali che garantiscono il diritto di difesa e la motivazione degli atti. La legge costituzionale numero 3 del 2001 ha riconosciuto alle regioni autonomia nella gestione della materia, nell'ambito dei princìpi e degli standard nazionali, determinando la rilevanza della legislazione regionale lombarda.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava la legittimità della diffida oppure dell'ordinanza motivata sotto diversi profili: poteva discuterne la motivazione ritenuta carente o contraddittoria, la corretta imputazione della responsabilità della contaminazione, l'adeguatezza e la congruità delle prescrizioni tecniche imposte, ovvero la conformità ai principi procedurali e ai diritti della difesa. La controversia toccava quindi il delicato equilibrio tra i poteri di amministrazione attiva dell'ente pubblico (che deve tutelare l'ambiente) e i diritti soggettivi del privato (proprietario o gestore del sito), nonché la corretta applicazione delle disposizioni tecniche relative all'analisi di rischio e alla scelta degli interventi di risanamento ambientale.

La motivazione del giudice

Il TAR ha valutato la legittimità della diffida/ordinanza secondo lo schema consolidato del sindacato amministrativo, verificando che l'atto recasse idonea motivazione, che fosse stato emesso dall'autorità competente, e che i presupposti di fatto e di diritto fossero corretti. Nel rigettar il ricorso, il collegio ha ritenuto fondate le ragioni della diffida, accogliendo presumibilmente la tesi secondo cui la contaminazione era effettivamente accertata sulla base di indagini idonee, che la responsabilità era correttamente imputata al ricorrente in qualità di proprietario o gestore del sito, e che le prescrizioni tecniche erano proporzionate e scientificamente fondate. Il giudice ha altresì confermato la conformità della diffida alla procedura amministrativa, riconoscendo all'amministrazione il potere di ordinare la bonifica e di fissare termini per l'adempimento, coerentemente con i vincoli costituzionali di tutela dell'ambiente.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, confermando la validità e l'efficacia della diffida con ordinanza motivata. Tale provvedimento rimane quindi efficace e vincolante nei confronti del ricorrente, il quale dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di bonifica entro i termini prescritti, pena l'esecuzione coattiva a carico suo e a sue spese. La sentenza comporta la definitiva soccombenza del ricorrente in giudizio, con implicazioni economiche e organizzative significative in ordine all'esecuzione dei lavori di risanamento ambientale.

Massima

L'amministrazione competente in materia ambientale è legittimata a emettere diffida con ordinanza motivata al fine di indurre il responsabile della contaminazione all'esecuzione degli interventi di bonifica obbligatori, purché la diffida sia supportata da adeguata motivazione, dalla corretta individuazione del responsabile e dalla conformità alle prescrizioni tecniche e procedurali stabilite dalla normativa sulla bonifica dei siti inquinati.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
- A) dell'Atto Dirigenziale 10.8.2020 n. -OMISSIS- della Provincia di Brescia, Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile avente ad oggetto “Fascicolo 29/2018 – 124. Diffida con ordinanza motivata all'attuazione delle procedure previste per la bonifica dei siti contaminati ex art. 244, comma 2, D.Lgs. 152/2006, a carico di -OMISSIS- e -OMISSIS-(coniuge-erede di -OMISSIS-) per il supero delle CSC in falda e per la presenza di rifiuti pericolosi in falda costituenti un rischio concreto ed attuale per le matrici naturali, accertate nel sito denominato “ex cava Traversino”, via Lavagnone, Lonato (BS)” (doc.1);
- B) di tutti gli atti endo-procedimentali e non, presupposti dell'emissione della diffida provinciale e richiamati nella sua motivazione, fra cui:
- nota ARPA Lombardia – Dipartimenti di Brescia e Mantova – U.O. Bonifiche e attività estrattive di Brescia 26.9.2019 prot. n. 203763 avente ad oggetto “Area Ex discarica Traversino in Comune di Lonato – Nota dell'Agenzia” (doc.22);
- nota ARPA Lombardia – Dipartimenti di Brescia e Mantova – U.O. Bonifiche e attività estrattive di Brescia 7.3.2019 avente ad oggetto “Accertamenti tecnici condotti presso area ex cava Traversino sita in via Lavagnone del Comune di Lonato del Garda di proprietà dei Sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-” (doc.22 all.);
- la nota ARPA Lombardia – Dipartimenti di Brescia e Mantova – U.O. Bonifiche e attività estrattive di Brescia 8.1.2020 prot. n. 1679 recante la comunicazione di cui all'art. 244, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, diretta alla Provincia di Brescia (non in possesso del ricorrente);
- C) la disposizione di Consulenza Tecnica d'Ufficio (a'sensi dell'art. 67 cpa) o di Verificazione (a'sensi dell'art. 66 cpa), diretta ad accertare la effettiva situazione di rischio idrogeologico, al fine di verificare l'effettivo stato delle matrici ambientali del sito ex Cava Traversino e la non legittimità delle note ARPA e della diffida provinciale impugnate, ove le Relazioni Tecniche del Prof. Dr. Chimico Dr. -OMISSIS-(doc.39) e del Dr. Geol. -OMISSIS-(doc.38) non vengano considerate contributi istruttori sufficienti;
- D) la condanna alla rifusione delle spese di causa, ivi comprese quelle della fase cautelare, e la restituzione dell'importo del contributo unificato versato di € 650,00.
sul ricorso numero di registro generale 633 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Mariuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Diaz 23;
Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli uffici dell’Avvocatura provinciale in Brescia, Palazzo Broletto piazza Paolo VI 29;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorella Battaini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Lonato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia, dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia e del Comune di Lonato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 (quattromila) oltre accessori di legge in favore della Provincia di Brescia; in  € 4.000,00 (quattromila) oltre accessori di legge in favore dell’ Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Lombardia; e in € 2.000,00 (duemila) oltre accessori di legge in favore del Comune di Lonato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente -OMISSIS- e di altri soggetti comunque menzionati in sentenza, in particolare -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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