INQUINAMENTO - AMBIENTE – RIFIUTI - AMPLIAMENTO DISCARICA – DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300240/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La ricorrente, Eredi Compagnia Nazionale s.r.l., gestisce una discarica ubicata nel territorio del Comune di Cazzago San Martino in provincia di Brescia e ha presentato istanza alla Provincia per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) al fine di realizzare un ampliamento dell'impianto esistente. La Provincia di Brescia, con atto dirigenziale del 14 gennaio 2020, ha rigettato questa istanza, manifestamente negando l'autorizzazione richiesta. Contro questo diniego, la ricorrente ha presentato ricorso amministrativo, contestando però non soltanto l'atto della Provincia, bensì anche la normativa regionale che ne costituiva il fondamento, in particolare il criterio localizzativo denominato "fattore di pressione" introdotto con la Deliberazione della Giunta Regionale lombarda del 2 ottobre 2017. La questione si è dunque articolata su un piano sia strettamente amministrativo, relativo al singolo provvedimento di rigetto, sia su un piano più generale, concernente la legittimità del criterio normativo regionale utilizzato per valutare la possibilità di realizzare nuove discariche o ampliamenti in specifiche aree geografiche del territorio lombardo. Diversi comuni confinanti, tra cui Travagliato, Rovato e Berlingo, si sono costituiti in giudizio a sostegno della legittimità dell'atto impugnato, essendo evidentemente interessati alla salvaguardia del territorio circostante l'impianto.
Il quadro normativo
Il caso verte sulla corretta applicazione della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti, disciplinata dal Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con DGR 20 giugno 2014, n. X/1990, il quale, successivamente integrato dalla DGR 2 ottobre 2017, n. X/7144, ha introdotto il criterio localizzativo denominato "fattore di pressione" quale elemento determinante e in taluni casi escludente per la valutazione della possibilità di insediare o ampliare discariche nel territorio lombardo. Tale criterio, disciplinato nell'articolo 14-bis delle norme tecniche di attuazione, rappresenta uno strumento tecnico volto a misurare il carico ambientale già presente in una determinata area al fine di evitare concentrazioni eccessive di impianti di gestione dei rifiuti in zone già sottoposte a significativa pressione ambientale. La normativa si inscrive nel più ampio contesto della disciplina nazionale della gestione dei rifiuti e nella necessità di contemperare lo sviluppo economico con la tutela ambientale e della salute dei cittadini, secondo i principi dell'economia circolare e della prevenzione dell'inquinamento.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia risiede nella legittimità sia sostanziale che processuale del criterio "fattore di pressione" quale strumento di valutazione per l'ampliamento di discariche e, conseguentemente, nella corretta applicazione di tale criterio al caso concreto della ricorrente. La ricorrente probabilmente ha sostenuto che il criterio fosse eccessivamente restrittivo, irrazionale, discriminatorio oppure privo di adeguata base tecnica e scientifica, ovvero che l'applicazione dello stesso al suo impianto specifico non fosse corretta o proporzionata alle reali condizioni ambientali dell'area. In altre parole, si discuteva se la Regione Lombardia potesse legitimamente introdurre e utilizzare uno strumento così pregnante di limitazione della possibilità di ampliare impianti già esistenti, quale il "fattore di pressione", e se la Provincia di Brescia, nel rigettare l'istanza della ricorrente, avesse correttamente interpretato e applicato questo criterio.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso in tutte le sue articolazioni, confermando quindi sia la validità della DGR regionale che ha introdotto il criterio "fattore di pressione" sia la correttezza del rigetto emanato dalla Provincia di Brescia. Il collegio giudicante deve aver ritenuto che la Regione Lombardia disponesse di ampi margini di discrezionalità nel dettare i criteri tecnici per la valutazione delle possibilità di localizzazione e ampliamento di impianti di gestione dei rifiuti, e che il criterio del "fattore di pressione" rientrasse pienamente negli strumenti di programmazione ambientale territoriale a disposizione dell'amministrazione regionale. È ragionevole inferire che il giudice abbia considerato il criterio come ragionevole, proporzionato e non discriminatorio, fondato su elementi tecnici e scientifici validi, volti a proteggere la qualità ambientale e la salute pubblica in territori già gravati da rilevante pressione ambientale. La sentenza, nel respingere integralmente il ricorso, ha implicitamente confermato che la Provincia di Brescia aveva correttamente applicato la normativa regionale nel valutare la domanda di ampliamento, verificando che le condizioni previste dalla DGR non fossero soddisfatte per il sito interessato.
La decisione
Il Tribunale ha definitivamente respinto il ricorso amministrativo proposto da Eredi Compagnia Nazionale s.r.l., mantenendo in vigore l'atto della Provincia del 14 gennaio 2020 di rigetto della richiesta di PAUR e confermando la piena validità della deliberazione regionale che fissa il criterio "fattore di pressione". Inoltre, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in euro 5.000 a titolo di compenso verso ciascuno dei convenuti principali (Provincia di Brescia, Regione Lombardia, Comune di Cazzago San Martino) e euro 5.000 complessivamente verso i comuni opponenti (Travagliato, Rovato e Berlingo in solido), oltre agli accessori legali dovuti. La sentenza è stata ordinata come esecutiva dall'autorità amministrativa. Tale decisione comporta praticamente che l'ampliamento della discarica non potrà procedere secondo le modalità richieste dalla ricorrente, almeno finché persistano le condizioni di "fattore di pressione" sull'area interessata.
Massima
La Regione, nell'esercizio della propria competenza in materia di programmazione territoriale e gestione dei rifiuti, può legittimamente introdurre come criterio localizzativo escludente il "fattore di pressione" ambientale al fine di impedire la concentrazione di impianti in aree già sottoposte a significativa pressione ambientale, e tale criterio non è irragionevole, sproporzionato o discriminatorio quando fondato su elementi tecnici e scientifici validi volti alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia - dell’atto dirigenziale n. 61 del 14 gennaio 2020, con cui la Provincia di Brescia ha rigettato l’istanza della ricorrente volta al rilascio di Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) per l’ampliamento della discarica da essa gestita; - della deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 2 ottobre 2017 - n. X/7144 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in data 4 ottobre 2017, serie ordinaria n. 40, di approvazione «del criterio localizzativo “fattore di pressione” in attuazione dell’art. 14-bis delle norme tecniche di attuazione del programma regionale gestione rifiuti approvato con d.g.r. n. 1990/2014» e del relativo allegato A; - del Programma regionale di gestione dei rifiuti, approvato con la DGR 20 giugno 2014, n. X/1990, pubblicato sul BURL il 3 luglio 2014, nella parte in cui individua il fattore di pressione quale criterio localizzativo escludente per l’insediamento di discariche e dei relativi allegati; - del parere prot. TI. 2018.0002082 del 15 gennaio 2018, con cui la Regione Lombardia ha fornito indicazioni in merito all’interpretazione generale del criterio localizzativo “fattore di pressione”. - di ogni altro atto, presupposto conseguente e comunque connesso. sul ricorso numero di registro generale 259 del 2020, proposto da Eredi Compagnia Nazionale s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato; Provincia di Brescia, in persona del Presidente della Provincia pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Magda Poli, con studio in Brescia, Palazzo Broletto piazza Paolo VI, 29; Regione Lombardia, in persona del Presidente della Regione pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piera Pujatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Donatella Mento, con studio in Brescia, via Cipro, 30; Comune di Cazzago San Martino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Ughetta Bini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Brescia, via Floriano Ferramola, 14; ad opponendum: Comune di Travagliato e Comune di Rovato, in persona dei rispettivi sindaci pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Trebeschi e Federico Randazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Federico Ranadazzo, con studio in Brescia, via delle Battaglie, 50; Comune di Berlingo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Randazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Brescia, via delle Battaglie, 50; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia, della Regione Lombardia e dei Comuni di Cazzago San Martino, Rovato, Travagliato e Berlingo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, a favore della Provincia di Brescia, in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, a favore della Regione Lombardia, in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, a favore del Comune di Cazzago San Martino e in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge a favore dei Comuni di Travagliato, Rovato e Berlingo, in solido tra loro. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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