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Sentenza n. 202300190/2023

Sentenza n. 202300190/2023

INQUINAMENTO - SITO CONTAMINATO - RIPRISTINO AMBIENTALE - AVVIO PROCEDIMENTO - ISTANZA/DIFFIDA - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300190/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto ricorrente, legittimato alla tutela di interessi ambientali, ha presentato istanza alla pubblica amministrazione competente al fine di ottenere l'avvio di un procedimento amministrativo volto al ripristino ambientale di un sito contaminato. Di fronte al silenzio persistente dell'amministrazione nell'adottare il provvedimento richiesto, il ricorrente ha diffidato formalmente l'ente affinché provvedesse nel termine stabilito. Scaduto infruttuosamente tale termine, si è rivolto al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con ricorso volto a impugnare il silenzio inadempiente e a ottenere il riconoscimento dell'obbligo amministrativo di avviare i procedimenti necessari per il ripristino dei luoghi contaminati.

Il quadro normativo

La materia del ripristino ambientale di siti contaminati rientra nella competenza amministrativa in materia di tutela dell'ambiente e gestione dei rifiuti, disciplinata dal Codice dell'ambiente. L'amministrazione ha l'obbligo di adottare iniziative idonee al ripristino della qualità dell'ambiente laddove sussista una contaminazione accertata, obbligo che discende sia da specifiche norme di legge sia da principi generali di diritto amministrativo in materia ambientale. Il silenzio dell'amministrazione su istanze relative a materie ambientali costituisce illegittimità amministrativa configurante una violazione dei doveri di protezione ambientale che gravano sulla pubblica amministrazione, in particolare quando riguardano siti la cui contaminazione presenta rischi per la salute pubblica.

La questione giuridica

Il punto controverso consisteva nel determinare se il silenzio mantenuto dall'amministrazione di fronte all'istanza di avvio del procedimento di ripristino ambientale configurasse una violazione sanzionabile mediante ricorso amministrativo, e in caso affermativo, quale fosse il rimedio processuale idoneo. La questione implicava altresì una valutazione circa i presupposti di legittimazione del ricorrente a tutelare l'interesse alla bonifica ambientale del sito e dell'obbligo amministrativo di rispondere positivamente all'istanza presentata, considerate le priorità e le risorse disponibili alla pubblica amministrazione.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo la tesi secondo cui il silenzio prolungato dell'amministrazione configura una forma di inerzia amministrativa illegittima quando concerna materie di rilievo ambientale. Il giudice ha sottolineato che l'amministrazione ha il dovere di pronunciarsi prontamente su istanze volte al ripristino ambientale, non potendo invocare generiche difficoltà organizzative o carenza di risorse per giustificare l'omissione di un atto dovuto. Il collegio ha inoltre riconosciuto la legittimazione attiva del ricorrente a ricorrere in giudizio, in quanto la tutela dell'ambiente costituisce interesse della collettività, direttamente rilevante per la sfera giuridica individuale quando la contaminazione espone il ricorrente a rischi concreti. La sentenza ha quindi ordinato all'amministrazione di pronunciarsi esplicitamente sulle richieste di bonifica entro un termine perentorio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato all'amministrazione convenuta di adottare entro novanta giorni un provvedimento esplicito di accoglimento o rigetto dell'istanza di avvio del procedimento di ripristino ambientale, motivando adeguatamente le proprie determinazioni. Diversamente, il silenzio avrebbe dovuto intendersi come tacito rigetto con i conseguenti rimedi esperibili dal ricorrente. L'amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente.

Massima

L'amministrazione non può restare inerte di fronte all'istanza di bonifica ambientale di un sito contaminato, dovendo pronunciarsi esplicitamente e tempestivamente sull'avvio del procedimento di ripristino, pena l'illegittimità del suo silenzio ricorribile in sede amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l’accertamento ex articolo 117 Cod. proc. amm.
dell’obbligo del Comune di Manerba del Garda di provvedere ai sensi dell’articolo 250 D.Lgs. n. 152/2006.
sul ricorso numero di registro generale 951 del 2022, proposto da
Cepal S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Brescia, via A. Diaz n. 13/c;
Comune di Manerba del Garda, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 31, 34 e 117 Cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara illegittimo il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Manerba sul Garda e condanna il Comune intimato a provvedere sulle diffide della società Cepal S.p.A. entro 30 (trenta) dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore della presente sentenza.
Condanna il Comune di Manerba sul Garda a rifondere alla società Cepal S.p.A. le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 2.500,00, oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare la presente sentenza anche al Comune di Manerba sul Garda, non costituitosi in giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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