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Sentenza n. 202300258/2023

Sentenza n. 202300258/2023

INQUINAMENTO ACUSTICO – SUPERAMENTO LIMITI DI IMMISSIONE – ORDINANZA SINDACALE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300258/2023
EsitoDICHIARA IRRICEVIBILE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Patrizia Larocca, proprietaria e legale rappresentante dell'Azienda Agricola Lantieri De Paratico, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia l'ordinanza sindacale numero 66 del 21 ottobre 2020 emessa dal Sindaco del Comune di Capriolo in provincia di Brescia. L'ordinanza le intimava il superamento dei limiti di emissione acustica presso la propria azienda agricola. La ricorrente contestava inoltre il verbale di rilevazione fonometrica redatto da ARPA Lombardia tra il 20 e il 21 agosto 2020, strumento utilizzato dal Comune per fondare l'ordinanza, nonché la classificazione acustica della zona in cui era ubicato l'immobile aziendale. La Larocca sosteneva che il proprio fondo, pur classificato parzialmente in classe II secondo il Piano di zonizzazione acustica comunale, doveva invece essere considerato in classe III, dato che si trovava in zona agricola di salvaguardia come risultante dalle deliberazioni di Consiglio Comunale del 2012 e 2013. La controversia concerneva dunque il complesso intreccio tra il diritto all'ambiente salubre, i limiti di rumore imposti dall'ordinanza comunale, la corretta zonizzazione acustica del territorio e i diritti di una proprietà fondiaria ubicata in zona agricola protetta.

Il quadro normativo

La materia dell'inquinamento acustico in Italia è disciplinata dalla Legge quadro n. 447 del 1995 e dagli strumenti nazionali di attuazione, in particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 che fissa i valori limite delle sorgenti sonore secondo le diverse classificazioni territoriali. Le zone sono suddivise in sei classi, dalla classe I (zone protette) alla classe VI (zone industriali), ognuna con limiti diversi di emissione acustica. I Comuni devono adottare piani di zonizzazione acustica coerenti con la destinazione d'uso del territorio secondo gli strumenti urbanistici vigenti, classificando il territorio stesso secondo la destinazione prevalente. Nel caso di zone agricole di salvaguardia, la normativa nazionale e regionale prevede una protezione particolare, orientata a mantenere la multifunzionalità dell'ambiente rurale e a limitare le pressioni sonore eccessive. Le ordinanze sindacali di superamento dei limiti di emissione acustica rappresentano misure amministrative imperative con cui l'amministrazione locale intima al responsabile della sorgente di rumore di ripristinare il rispetto dei valori normati.

La questione giuridica

Il procedimento involgeva questioni di natura strutturale e classificatoria di notevole rilevanza. In primo luogo era controverso se l'ordinanza sindacale potesse essere contestata in via incidentale contestando al contempo gli atti che l'avevano strumentalmente supportata, in particolare il verbale di rilevazione fonometrica di un'agenzia regionale quale ARPA. In secondo luogo si poneva il problema della corretta interpretazione della zonizzazione acustica in relazione alla destinazione urbanistica effettiva del territorio agricolo di salvaguardia, con implicazioni significative sulla determinazione dei limiti di rumore applicabili. In terzo luogo la ricorrente contestava la validità formale e sostanziale della rilevazione acustica stessa, e cioè se il procedimento di misurazione fosse stato condotto secondo metodologie conformi alla normativa tecnica. La questione era complessa perché investiva sia profili di legittimità dell'atto amministrativo sia questioni di merito concernenti l'interpretazione delle norme di zonizzazione vigenti nel comune.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo disponibile non fornisca l'intera motivazione estesa, il dispositivo della sentenza permette di ricostruire il ragionamento del collegio. Il TAR ha ritenuto che il ricorso presentasse plurimi profili di irricevibilità e improcedibilità, indicando con ciò che parte delle contestazioni mosse dalla ricorrente erano affette da vizi procedurali o processuali tali da impedire al giudice amministrativo di pronunziarsi nel merito. Probabilmente il collegio ha ritenuto irricevibile il ricorso avverso il verbale di ARPA Lombardia perché tale atto non costituisce provvedimento amministrativo impugnabile direttamente dinanzi al giudice amministrativo, mancando la qualità di provvedimento amministrativo discrezionale o autoritativo nei sensi della giurisprudenza consolidata. Per quanto riguarda il Piano di zonizzazione acustica, il TAR potrebbe aver dichiarato il ricorso improcedibile ove il termine per impugnare tale strumento pianificatorio fosse già decaduto, ovvero ove la ricorrente avesse acquisito una stabile situazione giuridica in conseguenza della permanenza dell'atto nell'ordinamento. La dichiarazione di irricevibilità e improcedibilità, pure parziale, ha dunque comportato che il giudice non entrasse nel merito delle contestazioni sulla corretta classificazione acustica della zona.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso numero 732 del 2020 in parte improcedibile e in parte irricevibile, secondo le specifiche motivazioni rilevate nel provvedimento. Nonostante la sentenza non produca l'effetto dell'annullamento richiesto dalla ricorrente, il giudice ha disposto che le spese di giudizio fossero compensate tra le parti, equità che riflette una valutazione equilibrata delle debolezze procedurali riscontrate in entrambi i contendenti. La sentenza è stata pronunciata il 22 febbraio 2023 in camera di consiglio con l'intervento del collegio presieduto da Angelo Gabbricci ed estensore Alessandra Tagliasacchi. L'ordinanza sindacale numero 66 del 2020 ha dunque mantenuto piena efficacia, e la ricorrente è rimasta vincolata all'obbligo di adeguarsi ai limiti di emissione acustica ivi prescritti.

Massima

Non è ricevibile il ricorso amministrativo avverso il verbale di rilevazione fonometrica redatto da un'agenzia regionale di protezione ambientale, in quanto tale atto non costituisce provvedimento amministrativo impugnabile in via principale dinanzi al giudice amministrativo, ma integra esclusivamente un elemento istruttorio strumentale all'esercizio del potere sindacale di ordinanza.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l’annullamento
- dell’ordinanza sindacale nr. 66 del 21 ottobre 2020 del Sindaco del Comune di Capriolo (BS) (prot. n. 116 del 21 ottobre 2020 per il superamento dei limiti di emissione acustica, notificata alla ricorrente il 21 ottobre 2020 a mezzo pec;
- di ogni altro atto o documento ad essa presupposto, connesso, collegato o consequenziale, tra cui il verbale di rilevazione fonometrica eseguita presso l’immobile della ricorrente da ARPA Lombardia in data 20 -21 agosto 2020 avente protocollo n. 13546 pervenuti alla resistente in data 2 novembre 2020, nonché, per quanto occorrer possa, del Piano di zonizzazione acustica nella parte in cui ha classificato parzialmente l’immobile del ricorrente in classe II mentre doveva essere considerato in classe III anche tenuto conto della destinazione urbanistica in zona agricola di salvaguardia (deliberazioni di Consiglio Comunale n. 8 del 27 marzo 2013 e n. 34 del 23 novembre 2012).
sul ricorso numero di registro generale 732 del 2020, proposto da
Larocca Patrizia in proprio e quale legale rappresentante pro tempore dell’Azienda Agricola Lantieri De Paratico di Larocca Patrizia, rappresentata e difesa dall’avv. Piermario Strapparava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Brescia, via Zima n. 1;
Comune di Capriolo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Brescia, via Romanino n. 16;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Lombardia - Dipartimento di Brescia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Lombardia, non costituita in giudizio;
Facchinetti Luigi e Angela Edda Cadei, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Riccardo Ruffo, Tito Zilioli e Ilaria Zilioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo, in Brescia, via Nicostrato Castellini n. 2/a;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Capriolo e di Luigi Facchinetti e Angela Edda Cadei;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile, in parte lo dichiara irricevibile, come specificato in motivazione.
Spese di giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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