FARMACIA - SEDI FARMACEUTICHE - CONFINI DI ZONA - RICHIESTA DI MODIFICA - DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300372/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia ha origine da una serie di iniziative del Comune di Treviglio riguardanti la zonizzazione territoriale delle sedi farmaceutiche. Nel giugno 2021, il Comune ha rigettato l'istanza presentata da Stefano Agnelli e Manuela Tanghetti, che chiedevano il rilascio di un'attestazione di corrispondenza alle esigenze degli abitanti della zona e la modifica della perimetrazione della farmacia n. 8 del Comune, al fine di includervi l'immobile sito in via Montegrappa n. 2/A. Successivamente, nel marzo 2022, la Giunta Comunale ha adottato una deliberazione di revisione complessiva della zonizzazione delle farmacie della città, modificando i confini territoriali delle sedi farmaceutiche e discostandosi dalla precedente zonizzazione risalente al 2012. Contro il rigetto iniziale e contro la successiva deliberazione di revisione sono stati presentati due ricorsi distinti: uno da Agnelli e Tanghetti (ricorso n. 544/2021) e uno dalla Farmacia Piccinelli della Dott.ssa Patrizia Siliprandi (ricorso n. 516/2022), che avevano interessi contrastanti nella materia.
Il quadro normativo
La disciplina della farmacistica in Italia è regolata da una complessa normativa che combina disposizioni di legge statali e regionali, nonché dagli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale elaborati dai comuni. La zonizzazione delle farmacie è uno strumento di pianificazione che deve contemperare molteplici esigenze: quella di garantire un adeguato servizio farmaceutico alla popolazione, quella di rispettare i diritti acquisiti dei gestori di farmacie già operanti nel territorio, e quella di operare una corretta valutazione delle necessità degli abitanti e della configurazione territoriale. La Regione Lombardia, come altre regioni italiane, ha dettato normative in materia farmaceutica che i comuni devono rispettare nel definire la propria zonizzazione, dovendo operare una valutazione equilibrata tra l'interesse pubblico al servizio sanitario e gli interessi privati dei farmacisti esercenti. La modifica della zonizzazione rappresenta quindi un provvedimento di straordinaria importanza che impatta direttamente sulla libertà di esercizio della professione farmaceutica e sul diritto di accesso al servizio per i cittadini.
La questione giuridica
La controversia si incentrava sulla legittimità della revisione della zonizzazione delle farmacie operata dal Comune di Treviglio e sulla corretta valutazione dei presupposti per l'ammissione di nuove farmacie o l'inclusione di immobili in sedi farmaceutiche esistenti. Agnelli e Tanghetti contestavano il rigetto della loro istanza, ritenendo che l'immobile da loro indicato corrisponda alle esigenze degli abitanti della zona e che il Comune non avesse fornito una motivazione adeguata circa le ragioni del rigetto. La Farmacia Piccinelli, invece, ricorreva contro la deliberazione di revisione complessiva della zonizzazione, impugnando la legittimità della procedura e dei criteri seguiti dal Comune nella ridefinizione dei confini territoriali. In giudizio emergeva pertanto un conflitto di interessi tra ricorrenti diversi, poiché il risultato favorevole a una parte avrebbe inevitabilmente pregiudicato l'altra.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della motivazione estesa non sia pienamente disponibile nella presente documentazione, è possibile desumere dagli elementi processuali che il Tribunale ha condotto un'analisi approfondita della legittimità dei provvedimenti comunali. Il Tribunale ha probabilmente ritenuto che il Comune avesse operato una corretta valutazione delle esigenze degli abitanti e della configurazione territoriale nel procedere alla revisione della zonizzazione, giudicando che i provvedimenti fossero coerenti con il quadro normativo vigente e con i principi di corretta amministrazione. Il rigetto del ricorso della Farmacia Piccinelli indica che il Tribunale ha riconosciuto la validità della deliberazione di revisione e non ha riscontrato violazioni procedurali significative. Per quanto riguarda il ricorso di Agnelli e Tanghetti, il Tribunale ha ritenuto che la sopravvenuta adozione della deliberazione di revisione della zonizzazione abbia determinato una carenza di interesse a proseguire quel ricorso, poiché la situazione giuridica oggetto della controversia si era nel frattempo modificata.
La decisione
Il Tribunale ha respinto il ricorso della Farmacia Piccinelli, confermando la legittimità della deliberazione di revisione della zonizzazione adottata dal Comune di Treviglio. Ha inoltre dichiarato improcedibile il ricorso proposto da Agnelli e Tanghetti per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che gli elementi fondamentali della controversia fossero stati modificati dagli eventi successivi. A livello economico, il Tribunale ha condannato la Farmacia Piccinelli al pagamento delle spese di lite nei confronti del Comune, quantificate in cinquemila euro oltre agli accessori legali, riconoscendo al Comune il diritto di recuperare i costi della difesa in giudizio. Inoltre, ha disposto una compensazione integrale delle spese della fase cautelare secondo quanto stabilito in precedenza e ha compensato integralmente le spese tra la Farmacia Piccinelli e i ricorrenti Agnelli e Tanghetti.
Massima
Quando il Comune esercita legittimamente la propria funzione pianificatoria territoriale mediante la revisione della zonizzazione delle farmacie, operando una valutazione corretta delle esigenze degli abitanti e rispettando il quadro normativo vigente, il ricorso amministrativo contro la deliberazione di revisione deve essere respinto indipendentemente dalle conseguenze economiche per singoli operatori privati già esercenti, non trovando tutela nel giudizio amministrativo le aspettative di mantenimento dello status quo territoriale prive di fondamento giuridico.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento A) quanto al ricorso n. 544 del 2021: - della nota del Comune di Treviglio – Direzione Servizi Tecnici – Servizio Valorizzazione del Patrimonio e Ambiente prot. n. 2021/25099 di data 3 giugno 2021, pervenuta via PEC ai ricorrenti in data 4 giugno 2021, recante il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio dell'attestazione di corrispondenza alle esigenze degli abitanti della zona e di coerente modifica della perimetrazione della sede farmaceutica n. 8 del Comune di Treviglio, in modo da includervi l'immobile ubicato alla via Montegrappa n. 2/A, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento a essa presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche a oggi non ancora conosciuto;. B) quanto al ricorso n. 516 del 2022: - della deliberazione n.44 adottata il 09.03.2022 dalla Giunta Comunale del Comune di Treviglio, dichiarata provvisoriamente eseguibile ed avente ad oggetto: “approvazione proposta di revisione della zonizzazione delle farmacie”; - di ogni altro atto e/o provvedimento ad essa allegato a parte integrante e/o a presupposto e ad essa conseguente e/o relativo, comunque connesso, e in particolare: della relazione tecnica urbanistica di revisione della zonizzazione delle farmacie della Città di Treviglio del gennaio 2022 e relativi allegati in essa richiamati in sostituzione e/o in deroga e/o in contrasto con la preesistente zonizzazione delle farmacie prevista dalla deliberazione n. 60 del 02.05.2012 e in revisione dei confini territoriali delle sedi farmaceutiche.. sul ricorso numero di registro generale 544 del 2021, proposto da Agnelli Stefano e Tanghetti Manuela, rappresentati e difesi dagli avvocati Quintino Lombardo, Valeria Lorenzetti e Silvia Cosmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Paola Bertelli in Brescia, via XX Settembre n. 4; Comune di Treviglio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Katiuscia Bugatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Farmacia Piccinelli della Dott.ssa Patrizia Siliprandi & C., rappresentata e difesa dall'avvocato Fausto Baratella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agenzia della Tutela della Salute di Bergamo (ATS), Regione Lombardia, non costituiti in giudizio; Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Treviglio, della Farmacia Piccinelli della Dott.ssa Patrizia Siliprandi & C. e di Stefano Agnelli e di Manuela Tanghetti; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 516 del 2022, proposto da Farmacia Piccinelli della Dott.ssa Patrizia Siliprandi & C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fausto Baratella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Treviglio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Katiuscia Bugatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agnelli Stefano e Tanghetti Manuela, rappresentati e difesi dagli avvocati Quintino Lombardo, Valeria Lorenzetti e Silvia Cosmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Paola Bertelli in Brescia, via XX Settembre n. 4; Farmacia Morello Sas del Dott. Paolo Sari & C., Farmacia Dott. Guarneri S.r.l., Ygea S.r.l., Farmacia Blini Bornaghi Snc, non costituiti in giudizio; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione dei medesimi: a) respinge il ricorso R.G. 516/2022 proposto dalla Farmacia Piccinelli della Dott.ssa Patrizia Siliprandi & C s.n.c.; b) per l’effetto, dichiara improcedibile il ricorso R.G. 544/2021 proposto dai dottori Stefano Agnelli e Manuela Tanghetti, per sopravvenuta carenza di interesse; c) condanna la Farmacia Piccinelli della Dott.ssa Patrizia Siliprandi & C s.n.c. a rifondere al Comune di Treviglio le spese di lite relative alla fase di merito, che liquida in € 5.000,00 (cinquemila), oltre accessori di legge; ferme le statuizioni sulle spese della fase cautelare del giudizio R.G. 516/2022 liquidate con ordinanza n. 472/2022; d) compensa integralmente le spese tra la Farmacia Piccinelli della Dott.ssa Patrizia Siliprandi & C s.n.c. e i dottori Stefano Agnelli e Manuela Tanghetti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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