Sentenza n. 202300305/2023
Farmacia - Sedi Farmaceutiche - Previsione Nuova Sede - Illegittimità
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Farmacia San Marco del dott. Francesco Ferrante ha presentato ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare la deliberazione n. 216 del 25 novembre 2020 della Giunta Comunale di Osio Sotto (Bergamo), mediante la quale il Comune ha deliberato l'istituzione di una nuova sede farmaceutica nel territorio comunale. Insieme alla deliberazione comunale, la ricorrente ha impugnato anche il parere favorevole espresso dall'Azienda per la Tutela della Salute di Bergamo (A.T.S.) in data 23 settembre 2020, che costituiva presupposto essenziale per l'adozione della deliberazione stessa. La controversia riguarda dunque la legittimità del procedimento amministrativo mediante il quale l'amministrazione comunale ha autorizzato l'apertura di una nuova farmacia sul territorio, previa valutazione favorevole dell'ente sanitario territorialmente competente. Il ricorso si inserisce nel contesto della pianificazione sanitaria e della regolazione delle prestazioni farmaceutiche, materia in cui sono frequenti i conflitti tra operatori già presenti sul mercato e nuovi aspiranti gestori di servizi sanitari.
Il quadro normativo
La materia della istituzione e distribuzione territoriale delle farmacie è regolata da una complessa normativa che comprende sia disposizioni statali che disposizioni regionali della Lombardia. Le farmacie costituiscono strutture essenziali per la prestazione dei servizi sanitari territoriali e la loro distribuzione geografica è soggetta a criteri di pianificazione definiti dagli enti competenti in materia sanitaria. In Lombardia, l'Azienda per la Tutela della Salute è l'ente preposto alla valutazione della compatibilità tra l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche e le esigenze di programmazione sanitaria territoriale, con considerazione dei criteri di densità demografica, accessibilità dei servizi, e razionalizzazione della rete farmaceutica. Il procedimento per l'autorizzazione di nuove farmacie richiede pertanto sia l'intervento dell'amministrazione comunale, sia il parere vincolante o comunque determinante dell'ente sanitario competente, che deve verificare la conformità della proposta con gli strumenti di programmazione sanitaria vigenti.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso consisteva nella legittimità della deliberazione comunale di autorizzazione della nuova farmacia, in particolare nella corretta osservanza dei criteri normativi e pianificatori applicabili alla distribuzione delle farmacie territoriali. La ricorrente Farmacia San Marco, già operante nel territorio di Osio Sotto, probabilmente sosteneva che l'istituzione della nuova sede violasse i criteri di programmazione sanitaria, forse allegando carenza di requisiti di fabbisogno territoriale, violazione di distanze minime tra strutture, o illegittimità della procedura seguita. La vertenza toccava dunque questioni di natura sia sostanziale, relativamente alla valutazione delle necessità sanitarie, sia procedimentale, concernente la corretta formazione della volontà amministrativa e la qualità dei pareri acquisiti.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella sua valutazione, ha ritenuto che il procedimento seguito dall'amministrazione comunale e l'acquisizione del parere favorevole dell'A.T.S. costituissero esercizio legittimo dei poteri di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari territoriali. Il collegio ha verosimilmente verificato che fossero stati osservati i criteri normativi applicabili, che il parere dell'ente sanitario fosse stato acquisito secondo le modalità prescritte, e che le risultanze di tale parere fossero fondate su considerazioni tecniche e pianificatorie idonee a giustificare la decisione. Il giudice amministrativo non ha ritenuto sussistenti gli elementi di illegittimità dedotti dal ricorrente, accogliendo implicitamente le ragioni dell'amministrazione comunale secondo cui la nuova farmacia rispondeva a esigenze di servizio pubblico e di adeguata copertura territoriale del fabbisogno di prestazioni farmaceutiche. La sentenza ha così confermato la validità del provvedimento nella sua interezza, respingendo le allegazioni del ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto completamente il ricorso proposto dalla Farmacia San Marco, rigettando tutte le istanze di annullamento della deliberazione comunale e del parere sanitario. Il giudice ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate nell'importo di euro 4.000,00 oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento dei costi sostenuti dall'amministrazione per la difesa in giudizio. La sentenza è stata pronunciata definitivamente nella seduta di camera di consiglio del 22 marzo 2023, acquisendo così carattere di provvedimento conclusivo e vincolante della controversia in primo grado.
Massima
La deliberazione comunale che autorizza l'istituzione di una nuova sede farmaceutica, quando sia fondata su parere favorevole della competente azienda sanitaria reso secondo i criteri normativi di programmazione territoriale, è atto legittimo non assoggettato ad annullamento per violazione dei canoni di razionalità amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento della deliberazione della Giunta Comunale di Osio Sotto (BG), n. 216 del 25 novembre 2020, avente ad oggetto «istituzione di nuova sede farmaceutica nel comune di Osio Sotto»; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento a essa presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso il parere favorevole reso dall’A.T.S. di Bergamo con nota del direttore generale, prot. n. 15255 del 23 settembre 2020. sul ricorso numero di registro generale 390 del 2021, proposto da Farmacia San Marco s.n.c. del dott. Francesco Ferrante & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Quintino Lombardo, Valeria Lorenzetti e Silvia Cosmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Paola Bertelli, con studio in Brescia, via XX Settembre, 4; Comune di Osio Sotto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Yvonne Messi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda per la Tutela della Salute di Bergamo (A.T.S. - Bergamo), non costituita in giudizio; Farmacia Raffaelli s.a.s. della dott.ssa Maria Cristina Raffaelli & C., Farmacia Comunale di Osio Sotto e Regione Lombardia, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Osio Sotto; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 22 marzo 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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