FARMACIA - SEDI FARMACEUTICHE - PREVISIONE NUOVA SEDE - ILLEGITTIMITÀ
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300304/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia riguarda l'istituzione di una nuova sede farmaceutica nel comune di Osio Sotto, in provincia di Bergamo. La Giunta comunale ha adottato la deliberazione numero 216 del 25 novembre 2020 proprio per l'istituzione di questa nuova farmacia, atto che successivamente il Consiglio comunale ha approfondito e integrato con la deliberazione numero 6 del 5 febbraio 2021, mediante la quale ha esercitato il diritto di prelazione sulla quarta sede farmaceutica istituita. La ricorrente, Farmacia Raffaelli s.a.s., gestita da Maria Cristina Raffaelli, ha impugnato entrambe le deliberazioni ritenendo che violassero diritti acquisiti o procedure amministrative, probabilmente contestando la legittimità dei criteri adottati dal Comune per l'autorizzazione della nuova sede o invocando principi di parità di trattamento tra farmacisti operanti nel territorio. Il caso è stato portato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia.
Il quadro normativo
La materia della distribuzione sul territorio delle farmacie è disciplinata in Italia principalmente dal decreto legislativo numero 219 del 2006, che delinea i criteri e le modalità per l'autorizzazione di nuove sedi farmaceutiche, riservando ai comuni ruoli significativi nella pianificazione e nella regolazione di questa attività di interesse pubblico. La normativa prevede che i comuni devono rispettare determinati standard di densità farmaceutica e possono procedere all'istituzione di nuove farmacie solo previa verifica del fabbisogno reale della popolazione e nel rispetto di procedure pubbliche trasparenti. Gli interventi dei comuni in questa materia sono soggetti al principio di legalità e devono garantire il rispetto dei diritti dei farmacisti già operanti sul territorio, ma al contempo devono bilanciare l'interesse pubblico alla diffusione dei servizi sanitari. La normativa regionale lombarda completa questo quadro con disposizioni specifiche sulla programmazione del numero e della localizzazione delle farmacie sul territorio regionale.
La questione giuridica
La controversia si incentrava sulla legittimità delle deliberazioni con cui il comune ha istituito una nuova sede farmaceutica e ha esercitato il diritto di prelazione sulla medesima. La ricorrente lamentava presumibilmente che tale decisione fosse stata assunta senza il corretto supporto procedurale, senza un'adeguata valutazione del fabbisogno territoriale, o comunque in violazione di principi di parità di trattamento concorrenziale e trasparenza amministrativa. La questione richiedeva al giudice di valutare se il comune avesse agito nell'ambito delle proprie competenze e nel pieno rispetto della normativa che disciplina l'attribuzione delle autorizzazioni farmaceutiche, nonché se le motivazioni alle deliberazioni fossero sufficientemente specifiche e fondate su dati oggettivi.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa, il dispositivo di rigetto del ricorso consente di inferire che il collegio giudicante abbia ritenuto legittimi i comportamenti del Comune. Presumibilmente, il Tribunale ha valutato che le deliberazioni comunali fossero state adottate secondo le procedure previste dalla normativa vigente, che il Comune avesse correttamente valutato il fabbisogno territoriale di servizi farmaceutici, e che non sussistessero violazioni dei principi di trasparenza e di tutela dei diritti soggettivi della ricorrente. Il giudice avrà altresì considerato che la scelta amministrativa di istituire una nuova sede rientra nell'ampia discrezionalità dell'amministrazione comunale, la quale, pur sottoposta al controllo di legittimità, non può essere sindacata per valutazioni di merito circa l'opportunità e la convenienza della decisione. La condanna della ricorrente al pagamento delle spese ha inoltre evidenziato che il giudice ha reputato il ricorso infondato e non assistito da ragioni di seria contestabilità.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto integralmente il ricorso proposto dalla Farmacia Raffaelli, confermando quindi la piena legittimità delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale di Osio Sotto. La sentenza ordina che sia eseguita dall'autorità amministrativa, consolidando così l'efficacia delle deliberazioni impugnate e consentendo al Comune di procedere con l'istituzione e l'esercizio della prelazione sulla nuova sede farmaceutica. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 4.000 oltre agli accessori legali, misura che riflette la decisione definitiva del giudice e scoraggia ricorsi ritenuti manifestamente infondati.
Massima
Le deliberazioni comunali di istituzione e autorizzazione di nuove sedi farmaceutiche rientrano nell'ambito della discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo per violazione di legge, e non sono annullabili per mero disaccordo sulla valutazione del fabbisogno territoriale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della deliberazione della Giunta comunale di Osio Sotto (BG), n. 216 del 25 novembre 2020, avente ad oggetto «istituzione di nuova sede farmaceutica nel comune di Osio Sotto»; - della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Osio Sotto n.6 del 5 febbraio 2021, avente ad oggetto «esercizio di prelazione sulla quarta sede farmaceutica istituita con deliberazione di giunta comunale n.216 del 25.11.2020 – approvazione», - di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale agli stessi. sul ricorso numero di registro generale 406 del 2021, proposto da Farmacia Raffaelli s.a.s. di Maria Cristina Raffaelli & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Coppola e Ippolita Riva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Osio Sotto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Yvonne Messi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agenzia di tutela della salute di Bergamo e Ordine dei farmacisti della Provincia di Bergamo, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Osio Sotto; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 22 marzo 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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