Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMAInammissibile

Sentenza n. 202300157/2023

Farmacia - Incorporazione Della Societa' Gia' Titolare - Richiesta Di Presa D'atto Dell'incorporante Quale Nuovo Titolare - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Due società, Perseo S.r.l. e Endurance S.r.l., ricorrono in sede amministrativa avverso il provvedimento del 5 marzo 2020 del direttore del Servizio farmaceutico dell'ATS Brescia che aveva rigettato la loro istanza per la presa d'atto del mutamento nella titolarità della farmacia Perseo, localizzata in via Mazzini a Manerbio, dalla società incorporata Perseo all'incorporante Endurance. Le ricorrenti contestavano il rifiuto dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia di riconoscere il trasferimento della titolarità della struttura farmaceutica a seguito di un'operazione di incorporazione. Nel corso del giudizio, tuttavia, la situazione amministrativa si è evoluta favorevolmente per le ricorrenti, in quanto l'ATS ha progressivamente accolto le istanze mediante una serie di determinazioni amministrative. La controversia è stata sottoposta al TAR Brescia nell'aprile del 2020, ma prima della pronuncia del giudice, l'Amministrazione ha modificato la propria posizione.

Il quadro normativo

Le questioni relative al trasferimento della titolarità di una farmacia sono disciplinate dalle norme nazionali sulla pianificazione e gestione della distribuzione dei farmaci, nonché dalla legislazione regionale lombarda in materia di assetti farmaceutici. L'ATS, in qualità di agenzia territoriale competente, esercita funzioni di autorizzazione e riconoscimento amministrativo dei mutamenti nella titolarità delle strutture farmaceutiche, secondo i criteri stabiliti dalle normative nazionali e regionali. Tali disposizioni prevedono procedimenti specifici per la presa d'atto dei cambiamenti societari o proprietari che incidono sulla gestione delle farmacie. Il diritto del ricorrente a ottenere il riconoscimento amministrativo di tali mutamenti costituisce un interesse legittimo tutelabile in sede di giustizia amministrativa. La competenza dell'ATS in tale materia è funzionale alla salvaguardia della continuità assistenziale e alla corretta gestione della rete farmaceutica territoriale.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguardava se il ricorso amministrativo potesse proseguire nonostante l'Amministrazione avesse successivamente accolto le richieste delle società ricorrenti nel corso del giudizio. In particolare, la questione verteva sulla sussistenza o meno di un interesse legittimo ancora dedotto in giudizio, una volta che l'ATS avesse autorizzato il trasferimento e preso atto dei mutamenti amministrativi richiesti dalle ricorrenti. Correlata a tale questione era anche la controversia relativa all'allocazione delle spese di giudizio, con le ricorrenti che chiedevano il pagamento delle stesse da parte dell'Amministrazione, mentre l'ATS riteneva che la sopravvenuta soddisfazione dell'interesse escludesse tale condanna.

La motivazione del giudice

Il collegio ha riconosciuto che l'interesse fatto valere dalle ricorrenti è stato pienamente soddisfatto durante il decorso del giudizio mediante una serie di atti amministrativi successivi. In particolare, il TAR ha constatato che la determinazione n. 356 del 20 aprile 2021 autorizzava il trasferimento della titolarità della farmacia da Perseo a Endurance con attribuzione del nuovo codice regionale, la determinazione n. 570 del 2 luglio 2021 prendeva atto della nuova denominazione della struttura, e la determinazione n. 942 del 18 novembre 2022 prendeva atto della nomina del nuovo rappresentante legale. Il giudice ha rilevato che tale risultato è stato raggiunto dopo il deposito del ricorso e solo per il decorso di un ulteriore intervallo temporale, per cui l'interesse originario della ricorrente nella presa d'atto amministrativa ha cessato di esistere già prima della decisione del tribunale. Il TAR ha quindi concluso che mancano elementi sufficienti per addebitare le spese di giudizio all'Amministrazione resistente, poiché questa ha finito per accogliere le istanze anche se non contestualmente alla loro presentazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, dal momento che le ricorrenti non hanno più un interesse attuale e concreto alla pronuncia del giudice. Le spese di giudizio sono compensate, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese senza condanna della controparte, coerentemente con il principio per cui nulla è dovuto dall'Amministrazione quando questa accoglie tardivamente la richiesta nel corso del processo. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di dare esecuzione al provvedimento. Tale epilogo riflette un principio consolidato della giustizia amministrativa italiano: quando il ricorrente otiene la soddisfazione del suo interesse legittimo prima della decisione, il giudizio perde la sua utilità pratica e deve essere dichiarato improcedibile.

Massima

Quando l'amministrazione pubblica accoglie l'istanza del ricorrente durante il corso del giudizio amministrativo, realizzando integralmente l'interesse dedotto, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, fermo restando il principio della compensazione delle spese.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento 5.03.2020, prot. 0022396/20, del direttore del Servizio farmaceutico della ATS Brescia, con cui è stata rigettata l’istanza per la presa d’atto dell’avvenuto mutamento nella titolarità della farmacia dall’incorporata Perseo S.r.l. all’incorporante Endurance S.r.l..
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 296 del 2020, proposto da Endurance S.r.l., e da Perseo S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Costantino e Leila Tessarolo e Giuseppe Villone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ats - Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avvocato Alfonso Tuttolomondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia,
Ordine dei Farmacisti di Brescia,
Federazione dell'Ordine dei Farmacisti Italiani, in persona dei legali rappresentanti pro tempore non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.T.S. - Agenzia di Tutela della Salute di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Viste le memorie 22 dicembre 2022 della A.T.S. Bergamo, e 20 gennaio 2023 di Endurance S.r.l., le quali convengono che l’interesse fatto valere in giudizio dalla ricorrente è stato pienamente soddisfatto, poiché, con determinazione n. 356 del 20.4.2021 è stato autorizzato il trasferimento della titolarità della “Farmacia Perseo” (sede n. 2 ubicata in via Mazzini n. 29 nel Comune di Manerbio) dalla società Perseo s.r.l. alla società Endurance s.r.l., con attribuzione del nuovo codice regionale BS0812; inoltre, con determinazione n. 570 del 2.7.2021 si è preso atto dell’attribuzione di nuova denominazione della farmacia in “Farmacia Dr Max Manerbio Mazzini” e con successiva determinazione n. 942 del 18.11.2022 si è preso atto della nomina di nuovo presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante;
Considerato che tale risultato è stato raggiunto dopo il deposito del ricorso introduttivo, e solo per il decorso di un ulteriore intervallo temporale, per cui non vi sono elementi sufficienti per porre le spese di giudizio a carico dell’Amministrazione resistente, come invece richiesto dalla ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 25 gennaio 2023 con l'intervento dei signori magistrati:

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