ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA T.A.R. BRESCIA I SEZIONE N. 471/2022 – MODALITÀ - CHIARIMENTI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300099/2023 |
| Esito | PROVVEDE SULL'ISTANZA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Provincia di Mantova e la Cartiere Villa Lagarina S.p.A. hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per il merito di una controversia riguardante un provvedimento amministrativo precedentemente oggetto della sentenza n. 471 del 2022 della medesima sede di Brescia. La Provincia di Mantova, quale ente pubblico territoriale, e la Cartiere Villa Lagarina, quale operatore privato del settore industriale, si trovavano in situazione di conflitto interpretativo in merito all'esecuzione e all'attuazione di quanto disposto dalla sentenza precedente. La controversia coinvolge anche il Comune di Mantova e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, benché questi enti non si siano costituiti nel giudizio. Il procedimento si inserisce nel contesto della cosiddetta ottemperanza, quale meccanismo giurisdizionale volto a fornire chiarimenti in ordine all'interpretazione e all'applicazione pratica di una pronuncia precedente.
Il quadro normativo
Il procedimento di ottemperanza è disciplinato dall'articolo 112 del Codice del Processo Amministrativo, in particolare dal comma 5, il quale prevede la possibilità per le parti di richiedere al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza chiarimenti in merito alla corretta interpretazione ed esecuzione del provvedimento giurisdizionale. Questo istituto rappresenta uno strumento procedurale finalizzato a garantire l'effettiva attuazione delle sentenze amministrative in caso di dubbi interpretativi sulle modalità concrete di esecuzione del dispositivo. La norma consente una rivisitazione dei termini decisionali laddove la sentenza non abbia fornito indicazioni sufficientemente univoche circa le modalità di adempimento degli obblighi imposti o dei diritti riconosciuti. Il procedimento di ottemperanza mira a conciliare l'esigenza di certezza e stabilità della cosa giudicata con la necessità pratica di garantire che le sentenze amministrative possano essere correttamente attuate dalle pubbliche amministrazioni.
La questione giuridica
La questione centrale del procedimento di ottemperanza riguardava la necessità di fornire ulteriori specifiche interpretative in merito alla sentenza n. 471 del 2022, presumibilmente al fine di renderla effettivamente eseguibile e di risolvere dubbi interpretativi insorti fra le parti circa il significato e le concrete modalità di attuazione di quanto ivi statuito. Non essendo la motivazione della presente sentenza disponibile nel documento, si può dedurre che le parti e il giudice si trovassero di fronte a una situazione di indeterminatezza procedurale relativamente alle modalità concrete di esecuzione della precedente sentenza. La richiesta di chiarimenti formulata dalle ricorrenti, rappresentate dagli avvocati Persegati Ruggerini e Salemi, presupponeva un'insufficienza di chiarezza nelle disposizioni della sentenza originaria o una necessità di ulteriori specificazioni tecnico-legali per garantirne la concreta attuazione nel contesto amministrativo e operativo delle parti interessate.
La motivazione del giudice
Sulla base della ricostruzione processuale disponibile, il Tribunale Amministrativo ha accolto l'istanza di chiarimenti presentata dalla Provincia di Mantova e dalla Cartiere Villa Lagarina S.p.A., ritenendo fondata la richiesta di ulteriori precisazioni in ordine alla sentenza n. 471 del 2022. Il collegio giudicante, composto dal Presidente Gabbricci e dal Consigliere estensore Tagliasacchi, ha valutato positivamente la legittimità procedurale della domanda secondo i parametri dettati dall'articolo 112 comma 5 del Codice del Processo Amministrativo. La decisione di accogliere la richiesta di chiarimenti indica che il giudice ha ravvisato effettivamente una situazione di necessaria precisazione interpretativa o una difficoltà operativa nella messa in esecuzione della sentenza precedente. Il fatto che il Tribunale abbia disposto i chiarimenti "di cui in motivazione" suggerisce che l'organo giudiziale ha fornito le specificazioni interpretative ritenute necessarie nel corpo della motivazione della presente sentenza, orientando così le parti verso una corretta comprensione e attuazione della pronuncia originaria.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione prima, ha accolto l'istanza di ottemperanza e ha disposto i chiarimenti richiesti secondo quanto espresso nella motivazione della sentenza. La decisione comporta che le ricorrenti e gli enti amministrativi coinvolti devono conformarsi alle specificazioni fornite dal giudice nella motivazione, al fine di garantire la corretta e completa esecuzione della sentenza n. 471 del 2022. Le spese di giudizio sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese, non essendo stata ravvisata una chiara soccombenza di una delle parti in ordine alla questione procedurale della ottemperanza. La pronuncia è stata resa nella camera di consiglio del 11 gennaio 2023 con il contributo dei tre magistrati sopra nominati.
Massima
L'istanza di chiarimenti ex articolo 112 comma 5 del Codice del Processo Amministrativo, laddove fondata su una reale necessità interpretativa o su una oggettiva difficoltà nell'esecuzione della sentenza precedente, deve essere accolta dal giudice al fine di garantire l'effettività e la concreta attuazione della giurisdizione amministrativa. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA. Presidente Angelo Gabbricci, Consigliere Estensore Alessandra Tagliasacchi, Referendario Luca Pavia. Ricorrente principale Provincia di Mantova in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini e Lucia Salemi con domicilio digitale secondo Registri di Giustizia. Ricorrente Cartiere Villa Lagarina S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Mascotto e Vincenzo Pellegrini con domicilio digitale secondo Registri di Giustizia. Non costituiti Comune di Mantova e Agenzia Regionale Protezione Ambiente ARPA Lombardia. Il presente procedimento è stato instaurato ai sensi dell'articolo 112 comma 5 del Codice del Processo Amministrativo per la richiesta di chiarimenti in ordine all'ottemperanza della sentenza TAR Lombardia sede di Brescia Sezione prima numero 471 del 2022 sul ricorso numero di registro generale 896 del 2022. Il Tribunale ha esaminato i ricorsi e i relativi allegati, ha ascoltato nella camera di consiglio del 11 gennaio 2023 gli avvocati delle parti rappresentanti le istanze ricorrenti. Ritenuto che la domanda di chiarimenti fosse fondata e rispondente ai requisiti previsti dall'articolo 112 comma 5 del Codice del Processo Amministrativo, il Tribunale ha deciso. Per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia Sezione Prima dispone i chiarimenti ex articolo 112 comma 5 del Codice del Processo Amministrativo di cui nella motivazione della presente sentenza. Le spese di giudizio sono compensate fra le parti. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati su indicati.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per la richiesta di chiarimenti ai sensi dell’articolo azione, 112, comma 5, Cod. proc. amm. ai fini dell’ottemperanza della sentenza del T.A.R. Lombardia – sede di Brescia, Sezione prima, n. 471/2022. sul ricorso numero di registro generale 896 del 2022, proposto da Provincia di Mantova, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eloisa Persegati Ruggerini e Lucia Salemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Cartiere Villa Lagarina S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Mascotto e Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Mantova, non costituito in giudizio; Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Lombardia, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Cartiere Villa Lagarina S.p.A.; Visti gli articoli 112 e ss. Cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) dispone i chiarimenti, ex articolo 112, comma 5, Cod. proc. amm., di cui in motivazione. Spese di giudizio compensate. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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