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Sentenza n. 202300871/2023

Sentenza n. 202300871/2023

ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA T.A.R. BRESCIA II SEZIONE N. 1121/22 - AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300871/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Ennio Bertagna ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del TAR Lombardia sezione di Brescia numero 1121/2022, pronunciata il 11 novembre 2022, avente ad oggetto la contesta di un provvedimento di carattere fiscale-amministrativo emesso da AGEA e ADER. Il ricorrente aveva ricevuto un'intimazione di pagamento della somma di Euro 209.238,58 denominata come prelievi relativi a latte, oltre interessi, interessi di mora e oneri di riscossione, sulla base di una cartella emessa da AGEA. Parallelamente erano stati emessi atti di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria a garanzia del credito contestato, con la minaccia concreta di pignoramenti nei confronti del patrimonio del ricorrente. La situazione era complicata dal fatto che gli atti impugnati si basavano su un residuo ruolo emesso da AGEA in esecuzione del decreto-legge numero 27 del 2019, convertito con modificazioni dalla Legge numero 44 del 2019, e del correlativo Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020. Il ricorrente aveva precedentemente ottenuto una sentenza favorevole presso il medesimo TAR, ma gli atti contestati non erano stati disapplicati dalle amministrazioni interessate, ragion per cui si rendeva necessario un ulteriore ricorso per l'ottemperanza del provvedimento precedentemente favorevole.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nell'ambito della disciplina degli aiuti e delle erogazioni in agricoltura, materia governata da complessi regimi normativi che combinano diritto europeo, legge nazionale e regolamenti amministrativi. Il decreto-legge numero 27 del 2019, convertito con modificazioni dalla Legge numero 44 del 2019, rappresentava un intervento normativo di carattere eccezionale finalizzato alla regolazione di determinati assetti nell'ambito agricolo e delle relative erogazioni. Il Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 attuava le disposizioni di legge precedenti, stabilendo le modalità tecniche attraverso cui AGEA avrebbe dovuto procedere all'iscrizione a ruolo dei crediti non corrisposti, nonché le procedure di riscossione coattiva mediante agenzia specializzata come ADER. La sentenza precedente aveva evidentemente ritenuto che gli atti impugnati contenessero violazioni di legge o procedurali tali da renderne illegittimi l'emanazione e gli effetti, creando il presupposto giuridico per l'ottemperanza.

La questione giuridica

La questione affrontata dal TAR era quella della corretta esecuzione di un precedente provvedimento giurisdizionale che aveva dichiarato l'illegittimità di atti amministrativi. In siffatte vicende, definite appunto processi di ottemperanza, il ricorrente chiede al giudice di verificare se le amministrazioni soccombenti hanno effettivamente dato corso alle disposizioni contenute nella sentenza precedente, ovvero se hanno continuato imperterrite a dare seguito a provvedimenti che il TAR aveva dichiarato illegittimi. Nel caso specifico, la criticità risiedeva nella circostanza che AGEA e ADER avevano apparentemente disatteso la precedente sentenza, continuando a vantare diritti di credito e procedendo a minacciare iscrizioni ipotecarie nei confronti del ricorrente, nonostante la pronuncia del TAR che aveva dichiarato illegittime queste stesse rivendicazioni. La questione costituisce uno dei nodi più problematici del diritto amministrativo, poiché attiene alla supremazia del giudizio rispetto alla pubblica amministrazione e alla certezza nei rapporti tra cittadini e amministrazione.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza pubblicata non contenga una motivazione estesa, dal dispositivo si evince che il TAR ha ritenuto fondati i motivi della ricorso di ottemperanza proposto da Bertagna. Il collegio giudicante ha verosimilmente verificato che gli atti contestati nell'istanza di ottemperanza non erano stati disapplicati o annullati da AGEA e ADER nonostante la precedente sentenza numero 1121/2022 avesse già dichiarato l'illegittimità delle rivendicazioni creditizie o almeno della loro procedura di iscrizione a ruolo. Il TAR ha così dovuto accertare che le amministrazioni non avevano ottemperato al proprio obbligo di dare esecuzione ai comandi del giudice, continuando ad esigere illegittimamente un credito nei confronti del ricorrente. La logica del giudice è stata quindi quella di ribadire, mediante questa ulteriore sentenza di ottemperanza, l'obbligo ormai definitivo di dismettere tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti rispetto alla rivendicazione creditizia contestata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza proposto da Bertagna, dichiarando la nullità e comunque l'annullamento di tutti gli atti che AGEA e ADER avevano emesso in violazione o in elusione della precedente sentenza numero 1121/2022. In particolare, ha annullato l'intimazione di pagamento numero 06420239000645730000 per la somma di Euro 209.238,58, nonché la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria documento numero 06476202300000040000 e ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente che incidesse nella sfera giuridica del ricorrente, incluso il residuo ruolo emesso da AGEA ai sensi della normativa sopra citata. Il TAR ha inoltre condannato AGEA e ADER, in solido fra loro, a rifondere al ricorrente le spese di lite nella misura di Euro 2.000,00, oltre il rimborso forfettario del 15 percento, CPA e IVA se dovuta, riconoscendo così anche il danno processuale patito dal ricorrente nel dover ricorrere nuovamente in giudizio per far valere diritti già riconosciutigli. Ha infine ordinato l'esecuzione immediata della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Massima

Quando una sentenza del giudice amministrativo dichiara l'illegittimità di atti amministrativi, le amministrazioni soccombenti sono obbligate a darne esecuzione mediante la disapplicazione totale degli atti medesimi e di tutti quelli a essi connessi, presupposti o conseguenti; il ricorrente che debba riproporre ricorso di ottemperanza per ottenere l'adempimento di tale obbligo ha diritto al rimborso delle spese di lite patite a causa della non ottemperanza.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere
Pietro Buzano,	Referendario, Estensore
per l'ottemperanza
della sentenza del TAR Lombardia - Brescia n. 1121/2022, pubblicata in data 11.11.2022;
per la declaratoria di nullità e/o comunque per l'annullamento
di tutti gli atti comunque connessi e/o conseguenti emessi in violazione e/o elusione della predetta sentenza, anche se non conosciuti, e comunque:
- della comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento 06420239000645730000” con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 209.238,58 per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla cartella AGEA n. 06420207280133350000 (vecchio numero 06420080012384837000);
- della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria  “Documento n. 06476202300000040000” (fascicolo n. 2023/851) e di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica del ricorrente, compreso il “residuo ruolo” emesso da AGEA ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019, ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020, e posto a base dell'intimazione di pagamento sopra descritta.
sul ricorso numero di registro generale 498 del 2023, proposto da
Ennio Bertagna, rappresentato e difeso dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), in persona del legale rappresentante pro tempore, e Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER);
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come specificato in motivazione.
Condanna l’Agenzia per le Entrate – Riscossione (ADER) e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in solido fra loro, a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 2.000,00, oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA, se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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