Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202300843/2023

Esecuzione E Ottemperanza - Sentenza T.a.r. Brescia I Sezione N. 291/2013

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo,	Referendario
per l'ottemperanza
della sentenza n. 291/2013 del Tribunale Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, resa nel procedimento n. 469/2012, depositata il 25.3.2013.
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del suo amministratore di sostegno e legale rappresentante -OMISSIS-, quest’ultima anche in proprio, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Trebeschi, Federico Randazzo e Vera Chiozzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Trebeschi in Brescia, via delle Battaglie 50;
Comune di Offlaga, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina e Silvano Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, già Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia, Regione Lombardia, L'Oasi Cooperativa Sociale Onlus, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Offlaga;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo respinge, nei sensi precisati in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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