ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MANTOVA N. 209/2024 SEZ. LAVORO - DOCENTE - RICONOSCIMENTO DIRITTO CARTA DOCENTE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 27 gennaio 2026 |
| Numero | 202600084/2026 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Stefano Purrone, docente, ha ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Mantova (Sezione Lavoro, sentenza n. 209 del 25 settembre 2024) riguardante la carta elettronica del docente, uno strumento amministrativo-informatico che traccia i percorsi di formazione e aggiornamento professionale dei docenti. Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha ottemperato spontaneamente agli obblighi derivanti da quella sentenza, non rispettando così il giudicato divenuto irrevocabile. Pertanto Purrone si è visto costretto a ricorrere davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'esecuzione forzata della decisione e il riconoscimento dei danni derivati dall'inadempimento ministeriale. La controversia rientra nella più ampia tematica dei diritti dei docenti nel settore dell'istruzione pubblica e della corretta gestione dei percorsi formativi obbligatori.
Il quadro normativo
Il ricorso per ottemperanza è regolato dall'articolo 114 del codice di procedura amministrativa, che consente a chi abbia ottenuto una sentenza amministrativa definitiva di ricorrere al giudice amministrativo qualora l'Amministrazione non provveda spontaneamente all'esecuzione. In caso di inerzia amministrativa, il giudice amministrativo dispone di strumenti coercitivi specifici, tra cui la nomina di un commissario ad acta, figura che assume il compito di eseguire gli obblighi non adempiuti dall'Amministrazione stessa. La sentenza del Tribunale di Mantova aveva già fissato i diritti di Purrone secondo le norme sulla formazione dei docenti e sulla gestione della carta elettronica, ed è proprio l'inadempimento a quella sentenza a fondare il ricorso per ottemperanza.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia risiede nell'accertamento dell'inadempimento ministeriale rispetto ai precisi obblighi scaturenti dalla sentenza di primo grado. In particolare, il giudice amministrativo doveva verificare se il Ministero dell'Istruzione avesse effettivamente eseguito quanto ordinato dal Tribunale di Mantova in tema di diritti di Purrone connessi alla carta elettronica del docente, ovvero se l'Amministrazione avesse illegittimamente omesso di dare esecuzione al giudicato. Si trattava quindi di una questione procedurale quanto al mezzo utilizzato, ma di sostanza quanto al diritto oggetto della precedente sentenza, la cui osservanza poteva essere affermata o negata dal giudice dell'ottemperanza.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza sia sintetica nella sua formulazione e non sviluppi una motivazione dettagliata, l'accoglimento del ricorso testimonia che il collegio giudicante ha verificato la sussistenza dell'inadempimento ministeriale e ha ritenuto fondato il ricorso di Purrone. L'Amministrazione non ha dimorato contestare efficacemente le pretese del ricorrente, così il giudice ha potuto accertare l'effettivo mancato adempimento degli obblighi precedentemente fissati. La decisione di nominare un commissario ad acta rappresenta la conseguenza logica e strumentale di tale accertamento, quale rimedio coercitivo nei confronti della Pubblica Amministrazione contumace. Il giudice ha inoltre condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite, evidenziando che la condotta omissiva ministeriale non era giustificata e causava danni al ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso e ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di rifondere le spese di lite, quantificate in milleuro oltre accessori di legge, con specifiche distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Soprattutto, il giudice nomina un commissario ad acta incaricato di compiere direttamente gli atti che il Ministero avrebbe dovuto eseguire in ottemperanza alla sentenza di Mantova, circoscrivendo così lo spazio all'inerzia amministrativa. La sentenza è dichiarata immediatamente esecutiva, imponendo all'autorità amministrativa l'avvio tempestivo dell'adempimento.
Massima
Quando l'Amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato amministrativo, il giudice può nominare un commissario ad acta per compiere coercitivamente gli atti dovuti e condannare l'Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro n. 209 del 25 settembre 2024, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente. sul ricorso numero di registro generale 499 del 2025, proposto da STEFANO PURRONE, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero Chiodo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, e rimborso del contributo unificato se versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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